Data: 03/08/2012 11:00:00 - Autore: L.S.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13594 del 30 luglio 2012, ha respinto il ricorso per regolamento di competenza proposto da un lavoratore che riteneva che il giudizio in merito all'illegittimit� del licenziamento intimatogli dovesse essere radicato nel foro ove si trovava la sua residenza piuttosto che nella citt� dove aveva sede l'azienda. La Suprema Corte, ricordando che il concetto di "dipendenza aziendale alla quale � addetto il lavoratore" cui fa riferimento l'art. 413 c.p.c. deve essere interpretato in senso estensivo come articolazione della organizzazione aziendale (dipendenza) nella quale il dipendente lavora (addetto), che pu� anche coincidere con la sua abitazione se dotata di strumenti di supporto dell'attivit� lavorativa, ha tuttavia sottolineato come �tale interpretazione estensiva non pu� spingersi sino ad identificare la dipendenza con un luogo in ragione del fatto che al lavoratore siano stati assegnati un'autovettura aziendale, un cellulare ed un fax.�. La dotazione di un'autovettura e di un cellulare aziendale � precisano i giudici di legittimit� - prescindono dal collegamento con un dato luogo, mentre il fax, da solo, � dotazione veramente troppo esigua per identificare nella abitazione del lavoratore una dipendenza aziendale. Confermata quindi la pronuncia del Tribunale di residenza del lavoratore che aveva ritenuto di non essere competente, in quanto i beni indicati non integrano la pur minima organizzazione aziendale necessaria per radicare la competenza, perch� l'uso dell'auto e del cellulare prescindono dalla dislocazione territoriale e la consegna del fax � di per s� inidonea, avuto riguardo alle caratteristiche della prestazione lavorativa, a caratterizzare la dipendenza aziendale.
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