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Data: 06/08/2012 12:00:00 - Autore: L.S. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 25 del 1° agosto 2012, risponde al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito all'eventuale iscrizione nella lista di mobilità c.d. non indennizzata ex art. 4, D.L. n. 148/1993 (conv. dalla L. n. 236/1993, da ultimo modificato con Legge di Stabilità 2012) spettante ai lavoratori licenziati, per giustificato motivo oggettivo, da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti, dei lavoratori apprendisti licenziati per analoga motivazione. Il Dicastero, ricordando che l'art. 4 sopra citato, al comma primo, prevede che “(….) nella lista di cui all'art. 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere iscritti i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, quale risulta dalla comunicazione dei motivi, intervenuta ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (…). Possono altresì essere iscritti i lavoratori licenziati per riduzione di personale che non fruiscano dell'indennità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223”, sottolinea che la ratio dell'istituto in esame – c.d. mobilità non indennizzata – risiede nella finalità di assicurare il reinserimento nel mercato del lavoro del personale licenziato per i motivi innanzi menzionati, consentendo al contempo alle imprese che volessero assumere tali lavoratori di fruire di particolari agevolazioni contributive. Risultano iscrivibili nella lista, precisa il Ministero, ai sensi dell'art 4, D.L. n. 148/1993, i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, imprenditori e non, con organico aziendale anche inferiore a quindici dipendenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia pieno che parziale nei confronti dei quali il datore di lavoro abbia esercitato il diritto di recesso dal rapporto in essere, mediante procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, motivazioni espresse nella specifica lettera di licenziamento ovvero quelli cessati dal rapporto a seguito di presentazione al datore di lavoro delle dimissioni per giusta causa. Ne consegue, in risposta al quesito avanzato, che "anche i lavoratori apprendisti, licenziati per i suddetti motivi, possono considerarsi iscrivibili nella lista di cui all'art. 4 in argomento. La locuzione utilizzata dal Legislatore di “lavoratori dipendenti” si riferisce, infatti, al personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel cui ambito rientra evidentemente il personale in apprendistato considerato, ai sensi della definizione contenuta nell'art 1 comma 1, D.Lgs. n. 167/2011 (T.U. apprendistato), uno speciale rapporto di lavoro a tempo indeterminato.". |
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