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Data: 07/08/2012 10:30:00 - Autore: L.S.![]() - per periodi determinati nell'arco della settimana, del mese e dell'anno; - con soggetti con più di 55 anni (anche pensionati) e meno di 24; - per il lavoro a chiamata durante i i fine settimana, ferie estive, vacanze natalizie e pasquali. Non può essere lavoro intermittente nelle seguenti ipotesi: - sostituzione di lavoratori in sciopero; - in aziende dove sia attivato il lavoro intermittente e si è proceduto , entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti di lavoratori adibiti alle stesse mansioni; - quando in DVR non è attuale e adeguato né alle condizioni strutturali logiche e organizzative dell'azienda né alle problematiche di formazione e informazione dei lavoratori a chiamata. E' possibile stipulare tale contratto senza l'indennità di disponibilità. Quando è prevista, il datore di lavoro è tenuto alla corresponsione anche nei periodi in cui è possibile la chiamata da parte dello stesso. Molto rilevanti le novità in tema di obblighi di comunicazione. E' previsto l'obbligo di comunicazione da parte del datore di lavoro alla Direzione territoriale competente prima dell'inizio di un ciclo integrato di prestazioni di durata non inferiore a trenta giorni. E' possibile anche una pianificazione a lungo termine dell'attività lavorativa, quindi con un solo adempimento possono essere evidenziate più prestazioni di lavoro intermittente. La comunicazione può essere effettuata tramite SMS. La comunicazione deve intervenire prima dell'inizio della prestazione e può essere modificata attraverso una comunicazione successiva che deve pervenire sempre prima dell'inizio della prestazione e, nel caso il lavoratore non si presenti, entro le 48 ore successive al giorno in cui la prestazione doveva essere resa. Inoltre il ciclo di durata è più flessibile: i 30 giorni possono essere considerati quali giorni di chiamata di ciascun lavoratore e non più come arco temporale massimo all'interno del quale individuare i periodi di attività del lavoratore. |
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