Data: 07/08/2012 10:30:00 - Autore: L.S.
Con la circ. n. 20/2012 il Ministero del lavoro ha voluto specificare le peculiarità della riforma del lavoro concernente la fattispecie "lavoro intermittente". Disciplinato dagli artt. da 33 a 40, D.Lgs. n. 276/2003, tale forma di contratto è stata modificata dalla recente riforma sul lavoro. Il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore per lo svolgimento di una prestazione di lavoro "su chiamata"; è un rapporto di lavoro a carattere discontinuo. Il carattere discontinuo è tale anche quando ci sia un contratto a tempo determinato o indeterminato con una durata significativa, l'importante è che ci siano degli intervalli e delle interruzioni in modo che non vi sia coincidenza tra durata della prestazione e durata del contratto. La circolare evidenzia dei punti essenziali della riforma, alla luce delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 entrata in vigore il 18 luglio 2012. La fattispecie denominata lavoro intermittente è utilizzabile:
- per periodi determinati nell'arco della settimana, del mese e dell'anno;
- con soggetti con più di 55 anni (anche pensionati) e meno di 24;
- per il lavoro a chiamata durante i i fine settimana, ferie estive, vacanze natalizie e pasquali.
Non può essere lavoro intermittente nelle seguenti ipotesi:
- sostituzione di lavoratori in sciopero;
- in aziende dove sia attivato il lavoro intermittente e si è proceduto , entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti di lavoratori adibiti alle stesse mansioni;
- quando in DVR non è attuale e adeguato né alle condizioni strutturali logiche e organizzative dell'azienda né alle problematiche di formazione e informazione dei lavoratori a chiamata.
E' possibile stipulare tale contratto senza l'indennità di disponibilità. Quando è prevista,  il datore di lavoro è tenuto alla corresponsione anche nei periodi in cui è possibile la chiamata da parte dello stesso.
Molto rilevanti le novità in tema di obblighi di comunicazione.
E' previsto l'obbligo di comunicazione da parte del datore di lavoro alla Direzione territoriale competente prima dell'inizio di un ciclo integrato di prestazioni di durata non inferiore a trenta giorni.
E' possibile anche una pianificazione a lungo termine dell'attività lavorativa, quindi con un solo adempimento possono essere evidenziate più prestazioni di lavoro intermittente.
La comunicazione può essere effettuata tramite SMS.
La comunicazione deve intervenire prima dell'inizio della prestazione e può essere modificata attraverso una comunicazione successiva che deve pervenire sempre prima dell'inizio della prestazione e, nel caso il lavoratore non si presenti, entro le 48 ore successive al giorno in cui la prestazione doveva essere resa.
Inoltre il ciclo di durata è più flessibile: i 30 giorni possono essere considerati quali giorni di chiamata di ciascun lavoratore e non più come arco temporale massimo all'interno del quale individuare i periodi di attività del lavoratore.

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