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Data: 14/08/2012 12:00:00 - Autore: Avv. Paolo M. Storani A quali condizioni il diritto al risarcimento può spettare anche al soggetto NON PROPRIETARIO che, per circostanze contingenti, si trovi nella detenzione del bene danneggiato in occasione di un sinistro stradale? Si insegnava nei vecchi trattati di infortunistica viaria che il possessore/detentore risponde nei confronti del proprietario ex recepto, il che equivale a dire che deve restituire il bene nelle medesime condizioni in cui l'ha ricevuto. Che il ragionamento sia un briciolo più raffinato ce lo spiega in modo chiaro la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 13380 emessa il 13 giugno 2012, ma depositata appena il 27 luglio 2012. Orbene, la 3^ Sezione Civile presieduta dal Dr. Francesco TRIFONE - Relatore ed Estensore il Dr. Paolo D'AMICO - con la recentissima pronuncia contrassegnata da molteplici filamenti, respinge tutti i motivi di impugnazione eccettuato il quarto ch'è quello che qui rileva. L'aspetto centrale che attira l'annotatore, trascurando i restanti, è che anche colui che si trovi nella detenzione del veicolo può ottenere il risarcimento del danno "a condizione che fornisca la dimostrazione di poter risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere". Proseguono gli Ermellini di Piazza Cavour: "A tale scopo non è sufficiente la prova dell'esistenza di un titolo che obblighi il detentore a tener indenne il proprietario del veicolo, ma è anche necessario provare che in base a quel titolo l'obbligazione è stata adempiuta, sì che il proprietario non possa pretendere d'essere ancora risarcito dal terzo danneggiante, come nel caso in cui il detentore abbia effettivamente erogato l'importo necessario per la riparazione del veicolo (Cass., 14 luglio 2011, n. 15458)". La pronuncia di merito aveva motivato sostenendo che non avrebbe rilevanza il fatto che il possessore del veicolo avesse sostenuto la spesa per la riparazione del mezzo. Stando alla Suprema Corte la sentenza va censurata: "il giudice di merito, invece, avrebbe dovuto valutare se, oltre alla prova dell'esistenza del debito, vi era anche la prova che il proprietario non aveva ormai interesse al risarcimento a seguito delle riparazioni al mezzo effettuate dallo stesso R.", vale a dire il ricorrente che si trovava alla guida di un trattore con rimorchio urtato con violenza da un'auto Renault che tentava il sorpasso in zona vietata. |
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