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Data: 14/08/2012 10:30:00 - Autore: Avv. Paolo M. Storani TABELLA UNICA NAZIONALE EX ART. 139 COD. ASS. PRIV. -INDICAZIONI AL GOVERNO A SEGUITO DELL'INCONTRO DEL 24.07.2012 PRESSO IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Premesso che: - in data 24 luglio 2012 presso il Ministero dello Sviluppo Economico in Roma il Sottosegretario allo sviluppo economico Prof. Claudio De Vincenti, unitamente al Prof. Giuseppe Coco ed al Dott. Gianfranco Vecchio, ricevevano una delegazione dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, composta per l'occasione dall'Avv. Gianmarco Cesari (Foro di Roma), dal Dott. Stefano Mannacio, dall'Avv. Angelo Perrini (Foro di Torino), dall'Avv. Marco Bona (Foro di Torino), dall'Avv. Paolo Maria Storani (Foro di Macerata) e dal Dott. Patrizio Rossi (medico legale); - tale delegazione rilevava tutte le sue perplessità circa la legittimità costituzionale dell'art. 138 Cod. Ass. Priv., invitando quindi il Governo a rimettere la questione dei principi e dei criteri redazionali della tabella unica nazionale al Parlamento; - nondimeno la stessa delegazione, preso atto della ferma determinazione del Governo a procedere comunque con l'attuazione della delega (con tabella unica nazionale recante, come preannunciato dai predetti esponenti ministeriali, valori monetari mediamente inferiori a quelli recati dalle tabelle milanesi nella misura del 10%), rilevava, diffusamente argomentandone le ragioni, l'esigenza di almeno due iniziative da parte del Governo in sede di redazione del d.P.R.: un chiarimento circa la non inclusione del danno morale nell'art. 138 Cod. Ass. Priv.; la delimitazione dell'ambito di operatività ratione temporis della tabella unica nazionale ai soli sinistri successivi all'entrata in vigore del futuro d.P.R.; - la predetta delegazione si impegnava pertanto ad inviare ai predetti esponenti del Ministero un documento di sintesi recante le due iniziative suggerite, accompagnate dalle argomentazioni e dalle fonti, normative e giurisprudenziali, a loro sostegno; ciò premesso, si sottopongono al Governo le seguenti misure. DELIMITAZIONE DELL'AMBITO OPERATIVO DELLA TABELLA UNICA NAZIONALE EX ART. 138 COD. ASS. PRIV. AL SOLO DANNO BIOLOGICO Iniziativa suggerita Inserimento, nella premessa alla tabella o direttamente nel testo, della precisazione per cui: «I valori monetari previsti dal Codice delle Assicurazioni Private per la liquidazione delle lesioni personali da sinistri stradali sono funzionali al risarcimento del solo danno biologico. Conseguentemente la tabella unica nazionale, di cui al comma 2 dell'art. 138 Cod. Ass. Priv., ed il comma 3 del medesimo articolo si riferiscono unicamente al danno biologico, esulando dall'ambito operativo di tali disposizioni il danno morale, così come peraltro definito dal primo comma, lettera c), dell'art. del d.P.R. 3 marzo 2009 n. 37 e dagli artt. 1, lettera b), e 4, primo comma, lettera c), del d.P.R. 30 ottobre 2009 n. 181, pertanto rimanendo la liquidazione dei pregiudizi morali assoggettata per intero unicamente al principio della valutazione in via equitativa sancito dagli artt. 1226 e 2056 c.c.». Motivazioni L'inserimento suggerito, proteso a scongiurare qualsiasi residua incertezza sull'effettiva portata della futura tabella unica nazionale, è del tutto legittimo sotto il profilo dell'esercizio della delega legislativa da parte del Governo: esso, infatti, non ha carattere innovativo sul piano normativo, ma solamente ricognitivo dell'attuale disciplina, atteso che la ratio legis delle predette disposizioni - ricavabile dalla genesi dell'art. 5 della legge 5 marzo 2001 n. 57 da cui discesero nel 2005 rispettivamente gli artt. 138 e 139 Cod. Ass. Priv. - è inequivocabile nel delineare l'esclusione del danno morale dai criteri redazionali della tabella unica nazionale per la r.c.a. .Inoltre la tradizionale distinzione tra danno biologico e danno morale, già salda nelle pronunce della Corte costituzionale e riaffermata dalla Cassazione anche dopo il 2008 , è stata ribadita expressis verbis in seno ai richiamati d.P.R. del 2009.Del resto è opportuno scongiurare qualsiasi rischio di incertezze sul punto: difatti, l'inclusione, da una parte della giurisprudenza, del danno morale entro il danno biologico “tabellato” ex lege produrrebbe significative divergenze tra, da un lato, i valori tabellari di legge e, dall'altro lato, i valori recati dalle tabelle milanesi e romane che continueranno a trovare applicazione fuori dalla r.c.a., con conseguenti manifesti vizi di incostituzionalità ex art. 3 Cost. tali da minare alla radice l'operatività della tabella unica nazionale. In particolare, seguirebbe un periodo di contrasti giurisprudenziali sul futuro d.P.R. con significativi costi per danneggiati, compagnie assicuratrici e Stato (su quest'ultimo versante aggravandosi il contenzioso giudiziario). Inoltre il rischio di diversi indirizzi giurisprudenziali sull'interpretazione della tabella unica nazionale minerebbe l'obiettivo fondamentale di uniformità di trattamento dei danneggiati a livello nazionale. APPLICAZIONE RATIONE TEMPORIS DELLA TABELLA UNICA NAZIONALE Iniziativa suggerita Inserimento, nella premessa alla tabella unica nazionale o direttamente nel testo del d.P.R., della precisazione per cui «La tabella unica nazionale, di cui al comma 2 dell'art. 138 Cod. Ass. Priv., ed il comma 3 del medesimo articolo trovano applicazione esclusivamente con riferimento ai danni alla persona prodotti dai sinistri stradali occorsi a far data dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente d.P.R.». Motivazioni Al punto e) del Parere n. 4209 del 17 novembre 2011 il Consiglio di Stato, senza considerare adeguatamente i limiti costituzionali dell'esercizio della delega legislativa ed il testo stesso del Cod. Ass. Priv., si è così espresso: “appare altresì opportuno inserire [nello] schema di regolamento una disciplina transitoria, onde chiarire che esso si applica a tutte le fattispecie risarcitorie non ancora definite, anche ove l'evento dannoso si sia già verificato al momento di entrata in vigore del regolamento stesso. Tale chiarimento normativo sembra, infatti, utile per evitare un'applicazione temporale disomogenea sul territorio nazionale e anche per evitare possibili controversie sul punto”.Sennonché si sottolinea come in sede di redazione dello schema di d.P.R. il Governo non possa in alcun modo introdurre nello schema di decreto oppure nella relazione illustrativa o nelle sue premesse norme le quali non siano state espressamente delegate allo stesso dal legislatore ordinario in conformità con l'art. 76 Cost., posto altresì il limite di cui all'art. 77, primo comma, Cost. In particolare, va osservato come l'eventuale introduzione della disciplina transitoria – comunque ritenuta “opportuna” e non già imposta dal Consiglio di Stato (con conseguente assoluta non vincolatività di tale indicazione) – sarebbe tale da comportare l'inserimento ex novo nel d.P.R. di una norma non autorizzata dalla legge delega di cui al primo comma dell'art. 138 Cod. Ass. Priv., non prevedendo peraltro tale Codice da nessuna sua parte una disciplina transitoria siffatta. Anzi, in assenza di una tale previsione da parte del Cod. Ass. Priv., deve ritenersi operante ed invalicabile, quale disciplina transitoria, il principio generale dell'irretroattività della legge sancito dall'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, con conseguente inevitabile applicazione, ai sinistri antecedenti l'entrata in vigore del futuro d.P.R., degli artt. 1226 e 2056 c.c. (principio della valutazione in via equitativa “pura”), rispetto ai quali i criteri ed i parametri medico-legali e monetari, di cui all'emananda tabella unica nazionale, costituiranno una deroga. In sintesi l'eventuale introduzione di una disciplina transitoria, quale quella (solamente!) “suggerita” dal Consiglio di Stato, si porrebbe in manifesto contrasto sia con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. e sia con l'art. 11 preleggi, con la conseguenza che non sarebbe tale da produrre le certezze auspicate, bensì, all'opposto, una stagione di contrasti giurisprudenziali e di rimessioni alla Corte costituzionale. Peraltro una norma quale quella ritenuta “opportuna” dal Consiglio di Stato, si abbatterebbe, sempre in violazione delle predette disposizioni, sui processi già instaurati e sulle controversie già passate attraverso le procedure liquidative ex art. 148 Cod. Ass. Priv. con effetti significativamente negativi sui danneggiati (peraltro soggetti alle sanzioni processuali previste dal Codice di Procedura Civile in relazione ai casi di differenze tra petitum e liquidato). Per questi motivi si è prospettata innanzitutto la prima opzione.Tuttavia, per il caso in cui il Governo intendesse fornire, come pure opportuno, nella relazione illustrativa o nella premessa o nel testo del d.P.R. delle indicazioni chiarificatorie circa l'applicazione ratione temporis della tabella unica nazionale, si è suggerita altresì la seconda opzione, invero l'unica recante una regola conforme al dettato costituzionale, all'art. 11 delle preleggi ed al Cod. Ass. Priv., che, come si è innanzi sottolineato, non prevede una disciplina transitoria quale quella “suggerita” dal Consiglio di Stato. Questa seconda soluzione, sicuramente preferibile rispetto alla prima per la chiarezza che andrebbe a sviluppare, avrebbe l'effetto di dirimere ogni questione, scongiurando nuovi ed indesiderati contrasti in sede di contenzioso.Deve pure sottolinearsi come questa seconda opzione risulti in tutto e per tutto conforme alla soluzione cui è addivenuta la Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 13 maggio 2009, n. 11048) in una vicenda che presenta diverse analogie con quella odierna. In particolare, in tale pronuncia la Cassazione ha affermato l'irretroattività delle tabelle, approvate con il d.m. 3 luglio 2003, per la liquidazione del danno biologico relativo alle lesioni di lieve entità (da 1 a 9% di I.P.), di cui all'art. 5 della legge n. 57/2001 . Nel caso, in cui il Governo optasse per la prima opzione o per accogliere il (non vincolante) suggerimento del Consiglio di Stato, non si dubita che la Cassazione un domani perverrebbe ad affermare il medesimo principio statuito nel 2009, conseguentemente rendendosi del tutto opportuno e logico, per ragioni di economia dei contenziosi, anticipare sin da subito tale approdo. Auspicandosi l'accoglimento dei suggerimenti innanzi espressi ed in ogni caso riservandosi ogni ulteriore osservazione alla disamina dei concreti valori tabellari dei quali non si è ancora presa visione e che si richiede di poter verificare preliminarmente alla loro approvazione, si contesta ad ogni modo la legittimità costituzionale ex artt. 76 e 77, primo comma, Cost. dell'attuazione delle deleghe legislative previste dall'art. 138 Cod. Ass. Priv., atteso che è ampiamente decorso il termine generale di ventiquattro mesi fissato dal predetto Codice per la promulgazione, da parte del Governo, delle disposizioni di attuazione (art. 335, comma 2, Cod. Ass. Priv.) e che l'art. 76 Cost. sancisce che l'esercizio della funzione legislativa possa essere delegato al Governo soltanto “per tempo limitato” (individuato dal Cod. Ass. Priv. per l'appunto in ventiquattro mesi). 27 luglio 2012 -Pina CASSANITI MASTROJENI- (Presidente dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada) |
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