Data: 16/08/2012 11:00:00 - Autore: Avv. Paolo M. Storani
Temi dolenti: Equitalia ed iscrizione ipotecaria. La Sottosezione Tributaria della Sezione VI della Cassazione Civile, con ordinanza n. 10234 depositata in cancelleria il 20 giugno 2012 - Pres. Mario CICALA, Est. Giuseppe CARACCIOLO, nell'accogliere il ricorso presentato da Equitalia Gerit S.p.A. avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma a conferma di analoga pronuncia della CT Provinciale di Rieti, ha affermato un importante principio che muove contro il contribuente e ribalta quanto deciso dai giudici di merito. Il Relatore, nel procedere a mente dell'art. 375 c.p.c., ha dato la prevalenza al terzo motivo di impugnazione, ritenuto "più liquido degli altri precedenti e perciò degno di essere esaminato prioritariamente". In virtù di tale principio dottrinario, frutto di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, già contenuto in Cass. Civ., Sez. Unite, n. 24883 del 9 ottobre 2008, che ha condotto la Corte di legittimità ad una decisione in camera di consiglio, il ricorso può essere immediatamente accolto o respinto sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre. Per adoperare le espressioni dell'Estensore Dott. Mario CODERONI della sentenza del Tribunale di Piacenza n. 154 del 19 febbraio 2011, tale principio "consente al giudice di non rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare (art. 276 c.p.c.), ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che - pur se logicamente subordinata ad altre - sia più evidente e più rapidamente risolvibile". Gli Ermellini di Piazza Cavour hanno così recepito l'assunto del concessionario ricorrente, che si doleva "del fatto che il giudicante" avesse "ritenuto che sia condizione necessaria per iscrivere ipoteca la previa notifica al debitore moroso dell'intimazione di pagamento ex art. 50, secondo comma, del D.P.R. n. 602 del 1973 nella parte in cui fissa i termini dell'espropriazione". Tale secondo comma prevede che, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. La Cassazione Civile ha evidenziato che "la norma in parola impone, in realtà, di notificare il predetto avviso prima dell'espropriazione forzata, mentre l'iscrizione ipotecaria (secondo quanto deduce per espresso dall'art. 77 citato, comma secondo, nel quale si dice che 'prima di procedere all'esecuzione, il concessionario deve iscrivere ipoteca'), come questa Corte ha chiarito nell'ordinanza delle Sez. Unite n. 14831/2008 (Pres. Carbone, Rel. Botta) a proposito dell'omologo istituto del fermo amministrativo, non può più essere considerato quale 'mezzo preordinato all'espropriazione forzata' che 'si inserisce nel processo di espropriazione forzata esattoriale quale mezzo di realizzazione del credito', di fronte alla chiara volontà del legislatore (manifestata con la modifica del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 portata dal D.L. n. 223 del 2006) di escludere il fermo di beni mobili registrati dalla sfera tipica dell'espropriazione forzata". Ordunque, prevale nel ragionamento della Suprema Corte, proprio come avvenne per quello delle Sezioni Unite Civili dell'ordinanza n. 14831/2008 or ora ricordata, la tesi che l'adozione dell'atto in questione si riferisca ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria. E' questo il filamento principale dell'ordinanza e non suona di certo favorevole al cittadino. Conclude la Cassazione che il giudice dell'appello (Commissione Tributaria Regionale Lazio) ha errato risolvendo la controversia sulla scorta della questione preliminare dianzi esaminata, talché la lite deve essergli rimessa affinché torni ad esaminare le questioni ritenute assorbite. Quelli che seguono sono il testo del fatto ed il pqm della pronuncia in commento. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T N. 10234 DEPOSITATA IL 20 GIUGNO 2012 La CTR di Roma ha respinto l'appello proposto da "Equitalia Gerit spa" contro la sentenza n. 92/03/2008 della CTP di Rieti che aveva accolto il ricorso di T.V. avverso avviso di iscrizione ipotecaria in relazione ad un credito emergente da tre distinte cartelle di pagamento. La Commissione ha ritenuto che - pur essendo certo dovuti gli importi oggetto di una di dette cartelle di pagamento (pari ad Euro 2.149,58) siccome regolarmente notificata - dovesse comunque accogliersi l'assunto di parte contribuente circa la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2 nella parte in cui la norma fissa i termini dell'espropriazione, atteso che nel caso in esame l'iscrizione ipotecaria era stata comunicata al contribuente con avviso del 21.12.2007. Equitalia ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva. Il ricorso ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore - può essere definito ai sensi dell'art. 375 c.p.c.. Infatti, con il terzo motivo di impugnazione (improntato alla violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, e dell'art. 77, dello stesso D.P.R. e che appare più liquido degli altri precedenti e perciò degno di essere esaminato prioritariamente) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudicante abbia ritenuto che sia condizione necessaria per iscrivere ipoteca la previa notifica al debitore moroso dell'intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2 dianzi menzionato. Ma la norma in parola impone, in realtà, di notificare il predetto avviso prima dell'inizio dell'espropriazione forzata, mentre l'iscrizione ipotecaria (secondo quanto deduce per espresso dall'art. 77 citato, comma 2, nel quale si dice che "prima di procedere all'esecuzione, il concessionario deve iscrivere ipoteca"), come questa Corte ha chiarito nell'ordinanza n. 14831/2008 a proposito dell'omologo istituto del fermo amministrativo, non può più essere considerato quale "mezzo preordinato all'espropriazione forzata" che "si inserisce nel processo di espropriazione forzata esattoriale quale mezzo di realizzazione del credito", di fronte alla chiara volontà del legislatore (manifestata con la modifica del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 portata dal D.L. n. 223 del 2006) di escludere il fermo di beni mobili registrati dalla sfera tipica dell'espropriazione forzata. In quest'ottica è infatti prevalsa la tesi che l'adozione dell'atto in questione si riferisca ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria. D'altronde, la stessa lettera dell'art. 77 - con l'esplicito riferimento al termine di cui all'art. 50, comma 1 - costituisce esplicito supporto all'anzidetta interpretazione, posto che non si intenderebbe il senso di un richiamo monco ad una disposizione che invece il legislatore avesse supposto applicabile in toto. Non resta che concludere che il giudice di appello ha erroneamente risolto la lite sulla scorta della questione pregiudiziale di cui si è detto, sicchè la controversia deve essergli rimessa affinchè il medesimo giudice torni ad affrontare le questioni che ne risultano assorbite. Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza. Roma, 15 febbraio 2012. che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti; che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie; che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto; che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio. PQM La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Lazio che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado. Così deciso in Roma, il 26 aprile 2012. Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2012.
Tutte le notizie