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Data: 17/08/2012 14:18:00 - Autore: L.S. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14157 del 6 agosto 2012, va a decidere su una questione di illegittimità sindacale. Una società di Cash and Carry si rivolge alla Suprema Corte per ricorrere contro una sentenza del Tribunale di Venezia. La società in questione aveva sostituito dei lavoratori in sciopero con altri di mansioni superiori. Il Tribunale aveva dichiarato antisindacale il comportamento della società in quanto i lavoratori avevano qualifiche superiori e quindi secondo l'art. 2103 c.c. "II lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte..." ed aggiunge, che "ogni patto contrario è nullo". Inoltre, la condotta del datore di lavoro è stata, anche per la situazione di incertezza che ne è conseguita, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale. In sé non costituisce comportamento antisindacale la scelta del datore di lavoro di sostituire i lavoratori che aderiscono allo sciopero con altri lavoratori (non aderenti allo sciopero o appartenenti a settori non interessati dallo sciopero), ma lo statuto dei lavoratori garantisce lo svolgimento dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro (art. 14) e tutela contro comportamenti datoriali "diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale, nonché il diritto di sciopero" (art. 28). Il comportamento del datore di lavoro che fa ricadere su altri lavoratori (non scioperanti o addetti a settori non interessati dallo sciopero) le conseguenze negative di uno sciopero mediante il compimento di atti illegittimi, lede l'interesse collettivo del sindacato, tutelato dalla legge in modo distinto ed autonomo da quello dei singoli. Lo lede nella sua essenza: nella capacità, cioè, di difendere i diritti dei lavoratori mediante la coalizione solidale, perché fa derivare dallo sciopero conseguenze illegittime per altri dipendenti, dividendo gli interessi dei lavoratori e ponendoli in contrasto tra loro e con le organizzazioni sindacali. |
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