Data: 23/08/2012 11:00:00 - Autore: L.S.
La Corte di Cassazione con sentenza 7 agosto 2012, n. 14197 si � pronunciata ancora una volta in materia di legittimit� dell'utilizzo di investigatori privati per accertare fatti illeciti del dipendente. La suprema corte, confermando il verdetto della Corte d'appello, ha dichiarato legittimo un licenziamento disciplinare disposto da un'azienda a seguito della sottrazione da parte di un dipendente di un quantitativo di beni aziendali che non poteva essere giustificato dalla prassi secondo cui i generi alimentari non consumati potevano essere portati via dal personale. Tale comportamento era lesivo del rapporto fiduciario tra dipendente e societ�. Il lavoratore ha eccepito l'illegittimit� del ricorso da parte della societ� all'attivit� di investigatori privati per controllare l'operato dei dipendenti. Anche la Suprema Corte ha confermato la legittimit� della sentenza della Corte d'Appello di Palermo. Richiamando una precedente decisione della stessa corte (la sentenza n. 9167/2003) la Cassazione ha ricordato che "le disposizioni (artt. 2 e 3, L. n. 300/70) che delimitano, a tutela della libert� e dignit� del lavoratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi, e cio� per scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell'attivit� lavorativa (art. 3), non precludono il potere dell'imprenditore di ricorrere a collaborazione di soggetti (come le agenzie investigative) diversi dalle guardie particolari giurate per la tutela del patrimonio aziendale, n�, rispettivamente, di controllare l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi l'accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c, direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica. Tuttavia, il controllo delle guardie particolari giurate, o di un'agenzia investigativa, non pu� riguardare, in nessun caso, n� l'adempimento, n� l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l'inadempimento stesso riconducibile, come l'adempimento, all'attivit� lavorativa, che � sottratta da suddetta vigilanza, ma deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione." Nello specifico la Corte spiega che il ricorso all'attivit� degli investigatori privati era giustificata dal fatto che non si trattava di un mero inadempimento dell'obbligazione lavorativa ma di atti illeciti commessi dal dipendente.
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