|
Data: 06/09/2012 16:00:00 - Autore: L.S. "Laddove ci sia un responsabile della sicurezza, č quest'ultimo che deve attivarsi per il rispetto delle norme antinfortunistiche. Quindi č rilevante accertare se in azienda vi sia stato, o no, un responsabile della sicurezza, fermo restando comunque che il datore di lavoro ha un generale obbligo di vigilare in ordine al corretto espletamento da parte di quest'ultimo delle attivitā a lui delegate e concernenti l'adozione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro." Sulla base di questo principio di diritto la Corte di Cassazione, con sentenza n. 33521 del 30 agosto 2012, ha accolto il ricorso del responsabile di una societā condannato per aver omesso di sottoporre alcuni lavoratori alla prescritta visita medica di idoneitā al lavoro in turni notturni. Anche se il lavoratore era nell'impossibilitā di effettuare la visita in quanto malato, la Corte d'appello ha correttamente osservato che l'eventuale impossibilitā del lavoratore in malattia di accedere in azienda non impediva comunque che la visita medica avrebbe potuto essere svolta in forma domiciliare. La Corte di Cassazione annulla, accogliendo il ricorso del responsabile, la sentenza della Corte d'Appello e rinvia la decisione a diversa Corte d'Appello. |
|