Data: 14/09/2012 09:00:00 - Autore: Andrea Proietti
I malati in attesa di trapianto avranno pi� probabilit� di ricevere un organo quando si tratta di polmone, pancreas e intestino. Il Senato ha infatti approvato, dopo il via libera della Camera, la proposta di legge n. 3291 concernente "Norme per consentire il trapianto parziale di polmone pancreas e intestino tra persone viventi", che offre la possibilit� di effettuare questi trapianti anche tra vivi. Con soli due articoli in pi� � stato possibile allargare quindi anche ad altri organi di vitale importanza ci� che prima era possibile soltanto in caso di trapianto di fegato o di rene. La novit� offre ai pazienti in lista d'attesa delle opportunit� in pi� per far fronte a malattie rare e degenerative che compromettono il normale funzionamento degli organi. Come per tutti gli altri organi, la donazione potr� essere effettuata esclusivamente a titolo gratuito.

Per Francesco Parisi, responsabile della struttura semplice di trapiantologia toracica dell'ospedale pediatrico Bambino Ges� di Roma, l'ingresso della nuova legge non porter� tuttavia ad un incremento notevole del numero degli interventi. Per quanto riguarda il polmone, il lobo di un adulto pu� essere infatti adattato soltanto ad un bambino di circa 8 anni, ha spiegato il dottore, ma risulterebbe troppo piccolo per un bambino pi� grande di quella et� e troppo grande per uno pi� piccolo. Senza considerare i casi in cui sono necessari due polmoni da trapiantare e le difficolt� di un trapianto di polmone rispetto a quello di rene o fegato.
Ecco il testo del DDL:

Art. 1. (Trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino)
��� 1. In deroga al divieto di cui all'articolo 5 del codice civile, � ammesso disporre a titolo gratuito di parti di polmone, pancreas e intestino al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi.
��� 2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 26 giugno 1967, n. 458, e del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 16 aprile 2010, n. 116.
��� 3. All'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2. (Entrata in vigore)
��� 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

IL PRESIDENTE

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