Data: 14/09/2012 09:00:00 - Autore: Andrea Proietti
I malati in attesa di trapianto avranno più probabilità di ricevere un organo quando si tratta di polmone, pancreas e intestino. Il Senato ha infatti approvato, dopo il via libera della Camera, la proposta di legge n. 3291 concernente "Norme per consentire il trapianto parziale di polmone pancreas e intestino tra persone viventi", che offre la possibilità di effettuare questi trapianti anche tra vivi. Con soli due articoli in più è stato possibile allargare quindi anche ad altri organi di vitale importanza ciò che prima era possibile soltanto in caso di trapianto di fegato o di rene. La novità offre ai pazienti in lista d'attesa delle opportunità in più per far fronte a malattie rare e degenerative che compromettono il normale funzionamento degli organi. Come per tutti gli altri organi, la donazione potrà essere effettuata esclusivamente a titolo gratuito.

Per Francesco Parisi, responsabile della struttura semplice di trapiantologia toracica dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, l'ingresso della nuova legge non porterà tuttavia ad un incremento notevole del numero degli interventi. Per quanto riguarda il polmone, il lobo di un adulto può essere infatti adattato soltanto ad un bambino di circa 8 anni, ha spiegato il dottore, ma risulterebbe troppo piccolo per un bambino più grande di quella età e troppo grande per uno più piccolo. Senza considerare i casi in cui sono necessari due polmoni da trapiantare e le difficoltà di un trapianto di polmone rispetto a quello di rene o fegato.
Ecco il testo del DDL:

Art. 1. (Trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino)
    1. In deroga al divieto di cui all'articolo 5 del codice civile, è ammesso disporre a titolo gratuito di parti di polmone, pancreas e intestino al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi.
    2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 26 giugno 1967, n. 458, e del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 16 aprile 2010, n. 116.
    3. All'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2. (Entrata in vigore)
    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

IL PRESIDENTE

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