Data: 20/09/2012 11:00:00 - Autore: Avv. Paolo M. Storani
Il Prof. Avv. Ciro CENTORE, insigne amministrativista ed ...Amico del Portale, ha inviato il seguente contributo che Studio Cataldi ha il piacere di pubblicare; buona lettura!
TAR LAZIO / Croce blu per le �Parafarmacie� Soltanto una insegna dal colore blu pu� essere affissa, lungo le strade e al di fuori dell'esercizio, da coloro che gestiscono una �Parafarmacia�. Se, accanto a questa insegna, uniscono anche la scritta �Parafarmacia�, ancora meglio. In questi termini non sussiste confusione tra Farmacie e Parafarmacie. Lo ha decretato il TAR del Lazio, con la sentenza recentissima, sub.n. 7697/2012, Sez.II Ter, accogliendo il ricorso di alcuni �farmacisti�, che, nell'attivare una �Parafarmacia� in una strada della capitale, si sono visti �negare�, dall'Amministrazione �capitolina�, il nulla osta per una insegna nei termini suindicati ( Croce Blu). E' stato richiamato, in corso di causa, il decreto l.vo n.153/2009 e sono state richiamate ulteriori disposizioni di legge correlate alle modalit� da utilizzare, pubblicitariamente, da parte di questi �particolari� esercizi. Si � discusso del diritto all'esercizio commerciale, libero e non limitato, del diritto alla libert� pubblicistica, del libero mercato, anche concorrenziale. E il Tribunale Amministrativo ( Filippi, Presidente, Caponigro, Relatore) ha dato ragione ai ricorrenti e ha accolto ogni loro rivendicazione, condannando l'Amministrazione comunale anche alle spese di giudizio. La Magistratura amministrativa ha precisato che l'art. 5 decreto l.vo 153/2009 ha stabilito, chiaramente che �al fine di consentire� ai cittadina una immediata identificazione delle Farmacie operanti nell'ambito del Servizio Sanitario nazionale, l'uso della denominazione Farmacia e della Croce di colore Verde, su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, � riservato alle Farmacie aperte al pubblico e alle Farmacie ospedaliere�, sicch� dal descritto corpus normativo, aggiunge il TAR, �� vietato l'utilizzo di denominazioni e simboli che siano potenzialmente idonei ad indurre i consumatori in equivoco circa la natura di Farmacia dell'esercizio e che deve ritenersi senz'altro tale il contestuale utilizzo della denominazione Farmacia e della Croce di colore verde�. Sicch�, e conseguentemente a tanto, l'utilizzo della denominazione parafarmacia e di una croce di diverso colore, con il colore blu, non � vietato dalle fonti normative e non ingenera alcuna confusione nei consumatori, ai fini della individuazione dell'esatta tipologia di servizio. E, conclusivamente, una croce con il led, di colore verde, pu� essere legittimamente apposta, lungo le strade, al fine della identificazione della Parafarmacia.
-Prof. Avv. Ciro Centore-
Tutte le notizie