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Data: 21/09/2012 09:30:00 - Autore: Andrea Proietti Un professionista non pu� richiedere un adeguamento dell'onorario dopo che il preventivo � gi� stato effettuato, a meno che la richiesta di incremento non sia immediata. � quanto stabilito dalla seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza numero 15628 del 18 settembre 2012, che ha respinto la richiesta di un architetto che, pur avendo gi� concordato con il proprio cliente un compenso forfetario per la ristrutturazione di un immobile, pretendeva dei compensi ulteriori. Ultimati i lavori, l'architetto aveva richiesto un adeguamento del compenso pattuito, adducendo che nel corso dei lavori si era visto costretto a compiere ulteriori attivit� rispetto a quelle previste inizialmente, e che avevano reso non pi� adeguato l'onorario inizialmente stabilito. La domanda dell'architetto era stata respinta gi� dai giudici di merito. Inutile il ricorso in cassazione dell'architetto: la Corte ha respinto la domanda, dichiarando che il professionista avrebbe dovuto render noto da subito l'eventuale incremento delle prestazioni effettuate rispetto a quelle previste. Nella parte motiva della sentenza peraltro gli Ermellini hanno rimarcato che "Il comportamento del professionista che avesse svolto prestazioni ulteriori rispetto a quelle pattuite, con la riserva mentale di chiedere un compenso aggiuntivo � contrario a buona fede". La Corte fa anche notare che, come emerge dagli atti di causa, le parti a seguito di trattativa avevano determinato un compenso forfettario onnicomprensivo. Un eventuale incremento delle prestazioni effettuate dunque, con conseguente sopravvenuta inadeguatezza compenso, "avrebbe dovuto essere palesato immediatamente da professionista cliente". |
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