Data: 21/09/2012 10:00:00 - Autore: Avv. Paolo M. Storani
Terzo appuntamento di incursione nel diritto amministrativo con il Prof. Avv. Ciro CENTORE che, in onore alla meravigliosa citt� ove ha sede il nostro Portale, si occupa di un impianto di distribuzione carburanti di Ascoli Piceno; con vivi ringraziamenti per questo ulteriore contributo, auguriamo buona lettura.

TAR MARCHE / Legittimazione al rilascio di un nuovo distributore di carburante.

Il TAR marchigiano, Sez.I, con sentenza n.605/2012 ( Passanisi, Presidente, Morri, Relatore, Capitanio, Consigliere), si � occupato di una particolare �vicenda� in tema di �legittimazione alla richiesta e alla rivendica giudiziaria dell'autorizzazione all'impianto di un distributore di carburanti, su Ascoli Piceno. Quali sono stati i termini della questione. Allo sportello unico per l'edilizia e le attivit� produttive del Comune di Ascoli Piceno, era stata presentata una richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un nuovo impianto, teso alla distribuzione di carburanti. L'Amministrazione e particolarmente il suo �sportello unico�, deputato all'esame e al rilascio di queste autorizzazioni, ha negato il permesso, adducendo che il soggetto ricorrente (Societ� CS Impianti srl) non era legittimato a questa richiesta, perch�, dalla documentazione depositata, risultava soltanto una scrittura privata, non definitiva, intervenuta tra la stessa e il soggetto / proprietario dell'area. Con degli specifici termini e condizioni, tra cui, nell'ambito di questi ultimi, la precisazione secondo cui il locatore / fittuario / opzionarlo ( detta Societ�) non era autorizzato ad agire �autonomamente e in nome proprio innanzi alla P.A.�, ai fini di chiedere ed ottenere il rilascio del conseguente permesso di costruzione. La scrittura era ben chiara e demandava il tutto anche ad un futuro contratto di locazione, sicch�, secondo il TAR, erano ben individuati �poteri e obblighi� conferiti al conduttore, nell'immediato e nel futuro. Tra l'altro, sempre nella scrittura, era chiaramente precisato che il progetto, per l'impianto, doveva essere, preventivamente, sottoposto all'esame e all'approvazione del proprietario del terreno e da questo approvato. E sempre detto proprietario veniva ad essere il soggetto legittimato a fornire assenso, per la presentazione della istanza autorizzativa o comunque a fornire una delega ad hoc. Queste precisazioni, secondo il Tribunale Amministrativo, determinavano il rigetto della richiesta. -Prof. Avv. Ciro Centore-
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