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Data: 21/09/2012 10:00:00 - Autore: Avv. Paolo M. Storani![]() TAR MARCHE / Legittimazione al rilascio di un nuovo distributore di carburante. Il TAR marchigiano, Sez.I, con sentenza n.605/2012 ( Passanisi, Presidente, Morri, Relatore, Capitanio, Consigliere), si è occupato di una particolare “vicenda” in tema di “legittimazione alla richiesta e alla rivendica giudiziaria dell'autorizzazione all'impianto di un distributore di carburanti, su Ascoli Piceno. Quali sono stati i termini della questione. Allo sportello unico per l'edilizia e le attività produttive del Comune di Ascoli Piceno, era stata presentata una richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un nuovo impianto, teso alla distribuzione di carburanti. L'Amministrazione e particolarmente il suo “sportello unico”, deputato all'esame e al rilascio di queste autorizzazioni, ha negato il permesso, adducendo che il soggetto ricorrente (Società CS Impianti srl) non era legittimato a questa richiesta, perché, dalla documentazione depositata, risultava soltanto una scrittura privata, non definitiva, intervenuta tra la stessa e il soggetto / proprietario dell'area. Con degli specifici termini e condizioni, tra cui, nell'ambito di questi ultimi, la precisazione secondo cui il locatore / fittuario / opzionarlo ( detta Società) non era autorizzato ad agire “autonomamente e in nome proprio innanzi alla P.A.”, ai fini di chiedere ed ottenere il rilascio del conseguente permesso di costruzione. La scrittura era ben chiara e demandava il tutto anche ad un futuro contratto di locazione, sicchè, secondo il TAR, erano ben individuati “poteri e obblighi” conferiti al conduttore, nell'immediato e nel futuro. Tra l'altro, sempre nella scrittura, era chiaramente precisato che il progetto, per l'impianto, doveva essere, preventivamente, sottoposto all'esame e all'approvazione del proprietario del terreno e da questo approvato. E sempre detto proprietario veniva ad essere il soggetto legittimato a fornire assenso, per la presentazione della istanza autorizzativa o comunque a fornire una delega ad hoc. Queste precisazioni, secondo il Tribunale Amministrativo, determinavano il rigetto della richiesta. -Prof. Avv. Ciro Centore- |
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