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Data: 23/09/2012 16:00:00 - Autore: Prof. Raffaele Manzoni
Prof. Raffaele Manzoni - Con questo lavoro si intende fornire un compendio delle attività che devono porre in essere i dirigenti delle scuole statali di ogni ordine e grado per la copertura dei posti disponibili facendo ricorso a personale supplente. I rapporti di lavoro a tempo determinato che vengono a instaurarsi nel settore scolastico trovano la loro normativa di riferimento nel decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001 testo unico sulle “Norme generali sull'ordi¬namento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni.
Dall'art. 2 del t.u. si evince che: - i rapporti di lavoro dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I,
titolo II, del libro V del codice civile e dalle legge sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nello
stesso t.u.; - eventuali disposizioni normative che introducano discipline
dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da
successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono
ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso
contrario; - i rapporti individuali di lavoro sono regolati attraverso la
contrattazione collettiva tra l'ARAN e le rappresentazioni sindacali mediante la
stipula di contratti individuali. In questo modo il rapporto
contrattuale tra Amministrazione e Organizzazioni Sindacali si pone ad un
livello paritario, tanto che la stessa emanazione del contratto non avviene più
attraverso lo strumento del decreto presidenziale, ma attraverso la
sottoscrizione e la pubblicazione del CCNL. Il rapporto di
lavoro per supplenze di competenza dei dirigenti scolastici si instaura
attraverso due fasi. Nella prima, di natura prettamente
pubblicistica, “il datore di lavoro” vale a dire il dirigente nella cui scuola
si verifica una disponibilità, utilizza le graduatorie d'istituto definite da
apposite procedure, per l'individuazione dei soggetti che hanno titolo alla
supplenza. Gli aspiranti a supplenze vengono così interpellati per accettare la
proposta di lavoro attraverso le funzioni del sistema informatico del Ministero
(Sidi).
Nel contratto di lavoro sono indicati: a) tipologia
del rapporto di lavoro; b) data di inizio del rapporto di lavoro; c) data
di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo
iniziale; e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di
assunzione; f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo
indeterminato; g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria,
dell'attività lavorativa. Il contratto individuale
specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica,
altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente
CCNL. E' comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.(cfr art 23
CCNL/2003 comparto scuola). E' altresì condizione di risoluzione del rapporto di
lavoro del supplente su posti di breve durata, il rientro del
titolare. Il soggetto avente così titolo alla supplenza deve
perfezionare il rapporto di lavoro con l'assunzione in servizio nella scuola a
seguito della stipula del contratto di lavoro a tempo determinato con il
dirigente scolastico. All'atto della stipula del contratto
individuale, il destinatario è invitato a presentare la documentazione
prescritta dalle vigenti disposizioni e a dichiarare di non avere altri rapporti
di impiego pubblico o privato, e di non trovarsi in una delle situazioni di
incompatibilità di cui all'art. 53 del T.U., o all'art. 508 del T.U. n. 297/94
sulla pubblica istruzione, ovvero, in caso contrario, ad esprimere opzione per
il nuovo rapporto di lavoro. I termini e le modalità di
definizione delle procedure innanzi sintetizzate cambiano in base alla
tipologia del posto da ricoprire. La normativa di riferimento è
rappresentata, per il personale docente, dal DM n. 131 del 13 giugno 2007 e, per
il personale Ata, dal DM . 430 del 13.12.2000, e successive modifiche ed
integrazioni.
I dirigenti scolastici hanno competenza alla stipula dei
contratti di lavoro a tempo determinato per le seguenti tipologie di
posti: 1) supplenze annuali (scadenza contratto al 31
agosto) per quei posti non coperti dall'ufficio scolastico provinciale a causa
dell'esaurimento delle corrispondenti graduatorie provinciali. Tali supplenze si
riferiscono alla copertura di posti in organico di diritto rimasti vacanti e
disponibili dopo l'effettuazione della mobilità definitiva ed annuale del
personale di ruolo; 2) supplenze sino al termine delle attività didattiche
(termine contratto di lavoro al 30 giugno) in caso di esaurimento delle
corrispondenti graduatorie provinciali, per la copertura di quei posti (ad
orario intero di cattedra o per spezzoni orario di entità superiore a 6 ore) che
si rendono disponibili in organico di fatto entro il 31 dicembre, ovvero per
assenze del titolare per l'intero anno scolastico (es.: comandi ed
utilizzazioni in altri compiti o classi di concorso, assegnazioni
provvisorie, mandato politico ed amministrativo, esoneri dal
servizio previsti dalla legge per i componenti del CNPI., esoneri ed
aspettative sindacali, incarico della presidenza di scuole secondarie,
esonero dall'insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici,
esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso); 3) supplenze sino
al termine delle attività didattiche per la copertura degli spezzoni orario sino
a 6 ore, non utilizzati dagli Uffici Scolastici provinciali e dalle scuole
polo per formare delle cattedre orario e restituite alla competenza dei
dirigenti scolastici. Tali ore vanno assegnate, prioritariamente, al
personale di ruolo in servizio nella scuola con ore a disposizione per non aver
trovato l'orario completo in fase di utilizzazione in possesso di abilitazione
per la classe di concorso relativa alla disponibilità dello spezzone
orario. In subordine si procede all'assegnazione delle ore ai supplenti
in servizio nella scuola ad orario ridotto che, nella fase di convocazione da
parte degli Usp o delle scuole polo, non hanno trovato disponibilità su cattedra
(art. 4 DM 131/2007). Tale facoltà non compete, quindi, ai supplenti convocati
da una determinata graduatoria provinciale, che,pur in presenza di posti
cattedre ad orario completo, abbia esercitato la rinuncia per optare per uno
spezzone orario. Successivamente le ore disponibili vanno
assegnate, come ore eccedenti all'orario di servizio, ai docenti in servizio con
contratto a tempo indeterminato nella scuola in possesso dell'abilitazione
all'insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità e,
in subordine, ai supplenti ad orario completo in servizio nella scuola, sempre
in possesso di abilitazione specifica. Ne consegue che concorrono a tale
assegnazione, a domanda, tutti i docenti in servizio nella scuola, a prescindere
dalla classe di concorso, purchè in possesso dell'abilitazione per la classe di
concorso cui si riferisce la disponibilità. Infine si procede con la
copertura delle ore interpellando nuovi supplenti con le modalità che
diremo in seguito; 4) supplenze sino all'avente titolo per la
provvisoria copertura dei posti liberi di cui ai precedenti punti 1), 2) e
3) in attesa che gli stessi vengano coperti attraverso l'utilizzo delle
graduatorie ad esaurimento provinciali da parte del competente Ufficio
scolastico provinciale o dalle scuole polo individuate sul territorio
provinciale. Nell'ipotesi in cui dette disponibilità vengano restituite
alla competenza dei dirigenti scolastici per l'esaurimento delle graduatorie
provinciali, ovvero, nel caso degli spezzoni orario sino a 6 ore, per il mancato
abbinamento degli stessi in cattedra orario, sarà necessario procedere ad
una nuova convocazione per l'individuazione del supplente a titolo
definitivo; 5) supplenze temporanee (sino al termine delle lezioni stabilito
dal calendario scolastico) per la copertura dei posti che si rendono
disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre. 6) supplenze brevi in
sostituzione del personale titolare del posto.
Graduatorie da utilizzare per la copertura dei
posti Le graduatorie d'istituto alle quali i dirigenti
scolastici devono far riferimento per individuare i soggetti destinatari delle
supplenze, sono le seguenti: • le graduatorie definite per il triennio
2011/2014 in base ai termini ed alle modalità di cui al DM 62/2011.
Ciascuna di queste graduatorie è divisa in 3 fasce: la prima comprende gli
aspiranti inclusi nella corrispondente graduatoria provinciale; la seconda gli
aspiranti abilitati non inclusi in graduatoria provincia, e la terza che
raggruppa gli aspiranti non abilitati; • gli elenchi prioritari (c.d.
salvaprecari) per le supplenze approntati in relazione alla normativa di cui al
DM n. 92 del 12.10.2011. Il dirigente scolastico utilizza le
succitate graduatorie dando priorità all'una ovvero all'altra, in base alla
tipologia del posto da ricoprire ed elencati in precedenza, in riferimento alle
disposizioni contenute nel regolamento delle supplenze (DM 131/2007) e nel
decreto salvaprecari di cui al DM 92/2011 che richiama, a sua volta, quelle
contenute nel DM 82/2009. In riferimento al DM 131/2007 (art. 7) per la
copertura dei posti disponibili di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), si
utilizzano, in via prioritaria, le normali graduatorie d'istituto valide per il
triennio 2011/2014. In caso di esaurimento di tutte le 3 fasce di queste
graduatorie, si utilizzano quelle degli elenchi prioritari. Per la
copertura, invece, dei posti di cui ai punti 5) e 6), si fa ricorso, in via
prioritaria, agli elenchi definiti in base all'art. 1 comma 4 del DM n. 92 del
12.10.2011 che così dispone:” Il personale di cui al presente articolo è
utilizzato con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle
graduatorie di circolo o d'istituto per le supplenze conferite dai dirigenti
scolastici per effetto dell' assenza del personale in servizio nella scuola e
per la copertura dei posti che si vengano a rendere disponibili dopo il 31
dicembre fino alla fine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività
didattiche per tutti gli insegnamenti o i profili professionali per i quali è
iscritto, rispettivamente, nelle graduatorie ad esaurimento per quanto riguarda
i docenti e nelle graduatorie permanenti e ad esaurimento per quanto riguarda il
personale A.T.A. Detta precedenza è riconosciuta, secondo l'ordine di
graduatoria, anche ai fini del completamento d'orario, in caso di stipula di
contratto con orario inferiore a quello di cattedra o posto.” In caso di
esaurimento di tali elenchi si passa ad utilizzare le normali graduatorie
d'istituto. Per quanto attiene i posti da coprire sino
all'individuazione dell'avente titolo (precedente punto 4) è possibile
ritenere, ad avviso dello scrivente, che vadano utilizzate, in via
prioritaria, le normali graduatorie d'istituto valide per il triennio
2011/2014 anche in riferimento alla nota del Miur prot. n. 18543 del
13.11.2008. La citata nota anche se emanata in riferimento
alla possibilità da parte del personale Ata e docente di ruolo di poter
chiederne l'assegnazione per supplenza per gli effetti di quanto stabilito dagli
artt. 59 e 36 del CCNL2007 che prevede tale possibilità solo per
posti disponibili per l'intero anno, fornisce chiarimenti fondanti in
relazione alla natura giuridica di quei posti disponibili per l'intero anno
scolastico (supplenze annuali e sino al termine delle attività
didattiche). Tali disponibilità, come stabilito dall'ex art. 40 della
legge 449/97, in attesa della loro copertura con personale incluso nelle
corrispondenti graduatorie provinciali, ovvero in base alle graduatorie
definitive d'istituto, possono essere coperte con contratti di
lavoro sino all'avente titolo. Sotto il profilo della
coerenza al requisito della durata non inferiore ad un anno prevista dai citati
articoli del CCNL, il Miur, nella citata nota, ha ritenuto che i contratti
di lavoro possano considerarsi ammissibili a quelli di durata per l'intero anno,
retribuiti dal Mef, dal momento che, in situazione di ordinaria
gestione i dirigenti scolastici avrebbero provveduto all'assegnazione di
supplenze fino al termine delle attività didattiche, quindi della durata di un
anno, con conseguente possibilità del personale ATA di ruolo di accettare tali
nomine. Ne consegue che è possibile ritenere, ad avviso dello
scrivente, per relationem, che per la copertura dei posti disponibili per
l'intero anno, sia possibile far ricorso in via prioritari alle normali
graduatorie d'istituto valide per il triennio 2011/2014.
Allo scopo di fornire, poi, un'esposizione organica della materia, occorre anche
precisare che, nella pratica, vengono stipulati anche contratti di lavoro sino
all'avente titolo, per coprire delle supplenze brevi in sostituzione del
personale titolare assente (ovvero posti che si rendono disponibili del tutto
dopo il 31 dicembre). Tali disponibilità, in armonia con il discorso innanzi
proposto all'attenzione dei lettori, afferiscono alla tipologia delle supplenze
temporanee per la cui copertura, ai sensi del citato art. 1 comma 4 del DM
92/2011, è necessario far ricorso, in via prioritaria, agli elenchi salva
precari definiti in base al citato DM 92/2011.
Conferimento supplenze brevi L'art. 1 comma 78
della legge 296 del 23.12.2006 richiamato dall'art. 7 del Regolamento delle
supplente stabilisce che i capi di istituto sono
autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi
strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver
provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione
dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già
in servizio nella medesima istituzione scolastica. Le eventuali
economie di gestione realizzate a fine esercizio in materia di supplenze brevi e
saltuarie sono utilizzabili nel successivo esercizio per soddisfare esigenze di
funzionamento amministrativo e didattico e per eventuali esigenze aggiuntive di
supplenze brevi e saltuarie. Nell'applicazione di tale disposizione è evidente
che se in un istituto esistono disponibilità di ore le stesse vanno
prioritariamente assegnate a personale di ruolo in servizio nella scuola con ore
a disposizione allo scopo di completare l'orario obbligatorio
settimanale. Per il personale educativo, si provvede alla
sostituzione del titolare assente fin dal primo giorno dell'assenza.
Nella scuola dell'infanzia, si può procedere alla sostituzione
senza alcun vincolo sulla durata dell'assenza del titolare. Nella
scuola primaria per le assenze fino a 5 giorni, non si procede al conferimento
della supplenza se è possibile utilizzare personale interno al plesso per le ore
di contemporaneità non programmate dal collegio docenti per: “attività di
arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi
ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con
riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi
extracomunitari.” (cfr art. 26 c. 5 CCNL 2002-2005 comparto scuola).
Naturalmente la chiamata del supplente sarà possibile sostituzione se nel
plesso non siano disponibili ore di contemporaneità non programmate ovvero non
ve ne sia a sufficienza per garantire l'intero orario di servizio. Per le
assenze oltre i 5 giorni si procede regolarmente al conferimento di incarichi a
tempo determinato. Nella scuola secondaria in
vigenza dell'art. 14 comma 12 dell'ex DPR 399/1988 e dell'art. 21 dell'ex OM
371/1994, il ricorso al personale supplente era possibile per assenza del
titolare superiore a 10 giorni. Per un'assenza di durata inferiore si doveva far
ricorso alla sostituzione con personale in servizio nella scuola laddove ve ne
fosse la disponibilità. La legge 448/2001(art. 22 c. 6) ha, successivamente,
previsto quanto segue: “ Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle
scuole dell'infanzia e delle scuole elementari, possono provvedere alla
sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano
dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i
limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15
giorni. Le conseguenti economie di risorse finanziarie concorrono ad
incrementare il fondo di istituto”. Ne consegue che, allo stato
attuale, per assenze del titolare superiore a 15 giorni, i dirigenti possono
utilizzare personale a disposizione o che si è reso disponibile con orario in
eccedenza sino a 24 ore settimanali. Per docenti a disposizione
si intendono coloro che devono completare l'orario di cattedra, o che, per
situazioni particolari, siano senza classe (viaggi, stage, ecc.) oppure siano
rientrati dopo il 30 aprile a disposizione della scuola.
Procedura informatica di presa visione della disponibilità degli
aspiranti Ai sensi dell'art.7, comma 2 del Regolamento
delle supplenze di cui al DM 131/2007, le scuole debbono obbligatoriamente
utilizzare la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie
che rende possibile la prospettazione della situazione di occupazione totale o
parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti e, conseguentemente, di
procedere all'interpello e convocazione dei soli aspiranti che siano nella
condizione di accettare la supplenza stessa e cioè: a) se totalmente
inoccupati; b) se parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative
al completamento d'orario di cui all'art. 4 del Regolamento; c) anche se
occupati, se ricorra la situazione di cui all'art. 8, comma 2, del
Regolamento.
Per l'affidabilità ed efficacia di tale procedura è
condizione essenziale e tassativa che ciascuna scuola, nel giorno stesso della
stipula del contratto con il supplente e della sua presa di servizio, comunichi
immediatamente al sistema informativo i dati richiesti relativamente alla
supplenza stessa, secondo le istruzioni che al riguardo sono fornite dalla guida
operativa di supporto alla procedura in questione, al fine di assumere a sistema
e di rendere fruibili per le altre scuole le situazioni aggiornate
caratterizzanti la disponibilità o meno degli aspiranti a supplenza.
L'utilizzazione di tale procedura da parte delle scuole
preliminarmente ad ogni attività di interpello degli aspiranti è tassativa, ai
fini di ogni possibile risparmio di attività superflue nei riguardi di aspiranti
non in condizione di accettare la supplenza stessa per il periodo necessario.
La visualizzazione della porzione di graduatoria
consultata ai fini dell'attribuzione della supplenza deve essere oggetto di
apposita stampa, effettuata nel medesimo giorno, che deve rimanere agli atti
della scuola, inserita nel fascicolo relativo alla supplenza
attribuita.
In riferimento alla normativa vigente è possibile fornire un quadro
riepilogativo della varie situazioni che, in pratica, si possono verificare:
Aspiranti privi di rapporto di lavoro e che non siano gravati da sanzioni per
rinunce o abbandoni del servizio Vanno sempre interpellati Aspiranti in
servizio per supplenze annuali o sino al termine delle attività didattiche ad
orario completo, ovvero supplenti sino al termine delle lezioni Non vanno
interpellati Aspiranti in servizio per supplenze brevi con scadenza prima del
termine delle lezioni, ai quali proporre, prima del 30 aprile, una
supplenza il cui termine di scadenza vada sino od oltre il termine delle lezioni
in base al calendario scolastico. Vanno interpellati in ogni
caso Aspiranti in servizio su spezzoni orario sino al termine delle lezioni
od oltre Vanno interpellati per il completamento d'orario alle condizioni
stabilite dall'art. 4 del DM 131/2007 Aspiranti in servizio su spezzoni
orario con contratto che scade prima del termine delle lezioni Hanno la
possibilità, entro il 29 aprile, di lasciare lo spezzone per una supplenza
che vada sino al termine delle lezioni od oltre, ovvero per la possibilità del
completamento d'orario Aspiranti in servizio su posto curricolare su
supplenza breve Vanno convocati per accettare supplenze solo su
posti di sostegno in attesa dell'avente titolo Aspiranti in servizio su
posti sino all'avente titolo Vanno convocati per accettare anche supplenze
brevi a titolo definitivo di qualsiasi durata
Effettuazione delle convocazioni dei
supplenti Le scuole interpellano gli aspiranti a
supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la
proposta di assunzione mediante l'utilizzo della piattaforma “Vivifacile” che
prevede, per la convocazione multipla o singola dei supplenti, i seguenti
passi: a) messaggio sms via cellulare, finalizzato ad informare l'aspirante
in merito alla convocazione, che rinvia al messaggio di cui alla lettera
b); b) messaggio di posta elettronica con tutte le informazioni riguardanti
la supplenza offerta. Tale messaggio con avviso di ricezione è effettuato con
la posta elettronica certificata (PEC) o in assenza di questa con la posta
elettronica tradizionale istituzionale o privata (PEL).
L'utilizzo della procedura “Vivifacile” è previsto per la convocazione di ogni
tipologia di supplenza tenendo comunque conto che: a) per le supplenze fino a
10 giorni nelle scuole dell'infanzia e primaria, le scuole medesime interpellano
gli aspiranti nella fascia oraria di reperibilità che va dalle ore 7,30 alle ore
9,00.. Per questa tipologia di supplenze, peraltro, le scuole possono optare ,
se lo ritengono più opportuno, per il sistema di convocazione già in uso. b)
per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve
essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per
la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di
servizio. La comunicazione relativa alla proposta di
assunzione deve contenere: • i dati essenziali relativi alla supplenza e
cioè la data di inizio, la durata, l'orario complessivo settimanale, distinto
con i singoli giorni di impegno; • il termine del giorno e l'ora in cui
tassativamente deve avvenire la convocazione o pervenire il
riscontro; • le indicazioni di tutti i tramiti idonei a poter contattare
la scuola da parte degli aspiranti • Nel caso di comunicazione multipla
diretta a più aspiranti tale comunicazione deve inoltre
contenere: • l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto
agli altri contestualmente convocati; • la data in cui sarà assegnata la
supplenza di modo che trascorse 24 ore da tale termine tutti gli aspiranti che
avevano riscontrato positivamente l'offerta e non siano risultati assegnatari
della supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di
accettazione. In quest'ultimo caso,
pertanto, sarà necessario attivare una precisa tempistica che sarà meglio
chiarire con una esemplificazione. Poniamo il caso che, in data 22
gennaio 2012, si renda libero un posto per supplenza di giorni 35 per una
determinata classe di concorso. La segreteria della scuola utilizza la
procedura del Sistema informatico per inviare il messaggio elettronico di
convocazione a diversi aspiranti nel quale deve comunicare: a) il giorno
in cui sarà assegnata la supplenza (ad esempio 25 gennaio 2012, ore 9,30), che
corrisponde alla convocazione dei supplenti presso la scuola. Ne consegue che il
messaggio da parte della scuola deve essere inviato non oltre le ore 9,30 del
giorno 24 gennaio 2012. b) La data di assunzione in servizio che deve
essere fissata a distanza non inferiore alle 24 ore successive alla data
della convocazione quindi, nel nostro esempio, non prima delle ore 9.30 del
giorno 26 gennaio 2012. Le persone convocate hanno la facoltà o
di presentarsi personalmente alla convocazione nella data fissata dalla scuola
(es. ore, 9.30 del giorno 25 gennaio 2012), ovvero inviare ovvero, con i mezzi
esplicitati dalla scuola (e-mail, telefono, fax) la propria accettazione formale
della proposta di assunzione che deve giungere a scuola entro lo stesso orario
stabilito per la convocazione diretta a scuola.. Il mancato
invio di tale positivo riscontro da parte del supplente, costituisce in ogni
caso formale rinuncia. Ne consegue che dopo 2 rinunce, non motivate, nello
stesso anno scolastico in una stessa scuola, scatterà la sanzione del
collocamento in coda alla graduatoria della sola scuola interessata e solo per
quell'anno scolastico. Si consiglia, pertanto, agli interpellati, in caso di
rinuncia, di fornire sempre una plausibile motivazione. Nel
giorno fissato per la convocazione a scuola o per l'invio alternativo
dell'accettazione della supplenza per posta, la scuola determina il destinatario
della supplenza tra il miglior posizionato in graduatoria tra tutti coloro
che hanno accettato la stessa tra quelli presenti e quelli che hanno
accettato per posta. Se il soggetto destinatario della supplenza è un aspirante
non presente alla convocazione la scuola procederà a fornire apposita
comunicazione all'interessato che, come detto, in precedenza deve assumere
servizio entro la data stabilita dalla scuola (nel nostro esempio ore 9,30 del
giorno 26 gennaio 2012). Tale ultima data varrà per tutti gli altri aspiranti
che hanno accettato la supplenza per posta, ma che non abbiano avuto alcuna
comunicazione da parte della scuola, per considerarsi sciolti da qualsiasi
obbligo di accettazione. Si ricorda che coloro che hanno accettato una
supplenza e che poi non assumono servizio, senza giustificato motivo, incorrono
nella sanzione di non poter più stipulare un contratto di lavoro per l'intero
anno scolastico solo per la graduatoria interessata e per tutte le scuole
scelte. Nei casi in cui per qualunque motivo l'utilizzazione
della piattaforma “Vivifacile” possa risultare non praticabile le scuole
provvederanno alle convocazioni utilizzando le metodologie già precedentemente
indicate nell'articolo 11 del DM n. 56 del 28 maggio 2009 ma assicurando
comunque che i contenuti della comunicazione corrispondano alle indicazioni
fornite in precedenza.
Sanzioni L'art. 8 del D.M. 131/2007 stabilisce per
le supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto,
stabilisce che: • la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua
proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta,
esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell'offerta
di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza
fascia; • la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione
comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo
insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
• l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di
conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di
istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento. • Per le supplenze
brevi sino a 10 giorni nella scuola dell'infanzia e primaria:
• la mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata
secondo le specifiche modalità stabilite con apposito provvedimento ministeriale
comporta la cancellazione dell'aspirante, relativamente alla scuola interessata,
dall'elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali
tipologie di supplenze; tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano
esplicitamente richiesto l'attribuzione di tale tipologie di supplenze e che,
all'atto dell'interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza
o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli
aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d'orario, la
rinuncia non dà luogo ad alcuna sanzione; • la mancata assunzione
in servizio dopo l'accettazione comporta la perdita della possibilità di
conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è
inclusi nelle relative graduatorie; • l'abbandono della supplenza
comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla
base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di
insegnamento.
Considerato che la rinuncia ad una proposta di assunzione, nelle sue
varie modalità, può derivare da comportamenti impliciti, si precisa quanto
segue: a) ai fini dell'applicazione delle sanzioni collegate alla
rinuncia ad una proposta contrattuale proposta dal dirigente scolastico la
mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto
per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi
effettivamente pervenuta al destinatario (fax, telegramma, messaggio di posta
elettronica, telefonata con risposta interlocutoria), equivale alla rinuncia
esplicita; b) ai fini dell'applicazione delle sanzioni collegate alla
rinuncia ad una proposta contrattuale per le supplenze brevi sino a 10 giorni
nelle scuole dell'infanzia e primarie, l'impossibilità di reperimento mediante
il recapito di telefono cellulare o di telefono fisso durante la fascia oraria
di reperibilità (7.30 - 9.00) equivale alla rinuncia esplicita. Le
sanzioni innanzi riferite si applicano esclusivamente agli aspiranti che, al
momento della proposta di supplenza e per il periodo della supplenza stessa,
risultino totalmente inoccupati ovvero che non abbiano già fornito accettazione
per altra supplenza. Non si applica, quindi, nessuna sanzioni in caso di
rinuncia da parte di un supplente in servizio su spezzone
orario. Le sanzioni non si applicano o vengono revocate ove i
previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi
suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola. Il
personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine
delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell'anno scolastico che va fino
al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per
accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.
Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di
istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra
attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.
Utilizzo delle procedure Sidi per la convocazione dei
supplenti Le scuole utilizzano le funzioni presenti sul
Sidi per selezionare le graduatorie da utilizzare, per inviare gli interpelli e
per registrare eventuali sanzioni. Il percorso è il seguente:
“Reclutamento/convocazioni” e poi è necessario selezionare le convocazioni da
graduatorie d'istituto, ovvero dagli elenchi del personale precario di cui al DM
82/2009. Le funzioni gestiscono le seguenti operazioni elementari:
• consultazione delle liste per le supplenze da graduatorie di istituto
ovvero da elenchi prioritari; • registrazione di una “Rinuncia” ad una
proposta da parte di un candidato; • registrazione di una “Mancata
presa di servizio” su posto per cui era stata precedentemente accettata
l'offerta di lavoro; • registrazione di un “Abbandono” di posto per cui
è stato già firmato un contratto da parte di un candidato;
• consultazione dello storico degli eventi di un candidato;
• annullamento dell'ultimo evento. Una volta prodotte le
graduatorie, l'istituto preposto visualizza gli elenchi per istituto e
graduatoria e decide di convocare un numero limitato di candidati (fino a 10),
per offrire loro una proposta per una supplenza, inviando e_mail accompagnate da
messaggio telefonico (sms). Tale proposta può essere accettata o rifiutata; e a
sistema, tramite questa funzionalità, dovranno essere registrate tutte le
proposte rifiutate. Si sottolinea invece che le accettazioni
saranno automaticamente desunte dall'accesso al fascicolo del personale e
pertanto le stesse dovranno essere comunicate nell'area SIDI dei
contratti. Nella predisposizione dell'elenco derivante dallo
scorrimento delle graduatorie di istituto, il processo tiene conto degli esiti
derivanti dalle registrazioni effettuate al momento delle convocazioni ai fini
delle supplenze a tempo determinato, da graduatorie di istituto o per le
registrazioni di sanzioni derivanti da eventi relativi a nomine per supplenze
annuali. Nel dettaglio: • la mancata presa di servizio o
l'abbandono di un posto, già accettato, sia come nomina di supplenza annuale sia
fino al termine delle attività didattiche, fa si che il candidato, per cui è
stata registrata la sanzione, venga visualizzato in elenco, per l'insegnamento
di interesse (mancata presa di servizio) o per tutte le graduatorie in cui
risulta incluso (abbandono), in un colore che ne evidenzi lo stato di
“sanzionato” – ROSSO. • Per la liste relativa alle graduatorie
d'istituto, la seconda rinuncia di una nomina da graduatoria di istituto,
effettuata nella stessa scuola e per lo stesso insegnamento per cui si sta
facendo la convocazione di durata maggiore di 10 giorni, fa si che il candidato,
che ha effettuato la rinuncia, venga visualizzato in elenco, per la
graduatoria/tipo posto e nella scuola di rinuncia, in un colore che ne evidenzi
lo stato di “rinunciatario per la seconda volta” - ROSSO; la riga viene
visualizzata senza posizione in graduatoria e con legenda evidente che
indica che il candidato è stato collocato in coda al momento della registrazione
della seconda rinuncia. L'assenza di provvedimenti (sanzioni per nomina in
ruolo, nomine di supplenza annuali, nomine di supplenze fino al termine delle
attività didattiche, sanzioni per supplenze a tempo determinato) fa si che il
candidato che ha chiesto l'inclusione nelle graduatorie di istituto venga
visualizzato in colore NERO; • Per le graduatorie relative agli elenchi
prioritari, la rinuncia di una nomina, effettuata presso qualsiasi
istituto in cui risulta iscritto nella graduatoria relativa al personale
precario (fascia 0), fa si che il candidato, che ha effettuato la rinuncia,
venga visualizzato in elenco, per qualsiasi profilo e in tutti gli istituti in
cui risulta incluso, in un colore che ne evidenzi lo stato di sanzionato - ROSSO
• l'assenza di provvedimenti (nomina in ruolo, nomine di supplenza annuali,
nomine di supplenze fino al termine delle attività didattiche, sanzioni e
contratti a orario intero) o la registrazione di eventi che non prevedono
effetti (quali la rinuncia senza effetto e l'abbandono senza effetti ….) fa si
che il candidato che risulta incluso nelle graduatorie di istituto del personale
precario venga visualizzato in colore NERO.
La funzione Sidi esegue le seguenti operazioni: 1) accede
al server di posta elettronica, utilizzando la casella di posta elettronica
della scuola (certificata ed istituzionale), ed invia dalla casella
istituzionale un solo messaggio a tutti i candidati, indicandoli come
destinatari nascosti, salvando in “SENT” il messaggio inviato, e dalla casella
certificata un messaggio per ciascun candidato, attendendone il certificato di
ricezione 2) richiama il sistema VIVIFACILE affinché prenda in carico i
messaggi sms ed ussd per tutti quei candidati provvisti di un numero telefonico
valido e li invii ai diversi terminali mobili. Il sistema potrebbe
riscontrare dei problemi o nell'uso del server di posta elettronica o nella
chiamata al sistema di VIVIFACILE. In entrambi i casi il SIDI è in grado di
rilevare che c'è un problema e lo evidenzia nel riepilogo finale. L'utente
scuola può inviare su stampa (o salvare in formato pdf) il riepilogo
dell'operazione eseguita, contenente i dati di filtro, la mail di convocazione e
gli elenchi dei candidati contattati via mail con l'esito dell'invio.
Registrazione sanzione Se il candidato
effettua una rinuncia, ovvero non ha preso servizio o ha abbandonato il posto di
lavoro senza apparente giustificazione, la sanzione può essere registrata
dall'utente, direttamente dalla pagina di “gestione eventi”. In tale sezione
vengono riproposti in intestazione i dati anagrafici e, se sono stati già
registrati dalla scuola operante altri eventi validi (nè cancellati, nè
giustificati), i dati dell'ultimo evento registrato nell'anno scolastico di
convocazione, completo di “note” (eventualmente inserite anche da altra
istituzione scolastica). Nel caso di candidato privo di evento registrato si va
direttamente nella pagina di inserimento nell'anno scolastico di convocazione;
in questo caso l'utente seleziona da tendina la tipologia “Rinuncia”, sceglie da
tendina il tipo di supplenza al quale sta rinunciando (obbligatorio) e digita
una eventuale nota e conferma l'operazione. Nel caso invece
venga proposto l'ultimo evento con i bottoni di Modifica, Inserimento e
visualizzazione dello storico. Per inserire un nuovo evento l'utente seleziona
il bottone <Inserisci>, che consente l'accesso alla pagina di inserimento
nuovo evento. Il sistema propone di nuovo la tendina delle descrizioni evento ed
il bottone conferma, che consentono di registrare la sanzione: in caso di
candidati privi di contratto, le sanzioni registrabili sono quelle di “Rinuncia”
, “mancata presa di servizio”, “Rinuncia senza effetto ( in caso di “Rinuncia al
completamento”) e abbandono senza effetto (nel caso di “abbandono ai sensi
dell'art. 8 commi 2 e 3” ), queste due ultime sanzioni non producono effetti; in
caso di candidati con servizio per orario intero, nella scuola operante, l'unica
sanzione registrabile è quella di “abbandono”. L'operatore della scuola
seleziona l'evento, inserisce l'eventuale nota ed il bottone conferma ed il
sistema registra le informazioni inputate, riproponendo la pagina di gestione
con le informazioni dell'evento appena registrato; il bottone indietro riporta
alla pagina di scorrimento graduatorie, dove appare evidente, da subito,
l'effetto della registrazione effettuata (come da normativa).
Rinuncia Una volta selezionato il bottone eventi
in corrispondenza del candidato convocato, che ha ricevuto la chiamata,
l'operatore seleziona da tendina l'evento di tipo “Rinuncia”, sceglie da tendina
il tipo di supplenza alla quale rinuncia (obbligatorio), imputa una eventuale
descrizione nel campo dedicato alla “nota” e seleziona il bottone conferma.
Abbandono Una volta selezionato il bottone eventi
in corrispondenza del candidato convocato, e che ha un servizio per orario
completo di cattedra, l'operatore seleziona da tendina l'evento di tipo
“Abbandono”, imputa una eventuale descrizione nel campo dedicato alla “nota” e
seleziona il bottone conferma. Il sistema registra le informazioni
imputate, riproponendo la pagina di gestione con le informazioni dell'evento
appena registrato.
Mancata presa di servizio Una volta selezionato
il bottone eventi in corrispondenza del candidato convocato, che ha accettato la
proposta ma non ha ancora firmato il contratto presso la scuola assegnata,
l'operatore seleziona da tendina l'evento di tipo ”mancata presa di servizio”,
imputa una eventuale descrizione nel campo dedicato alla “nota” e seleziona il
bottone conferma.
Storico La funzione “storico eventi” consente la
consultazione di tutti gli eventi riguardanti un candidato selezionato,
indipendentemente dal fatto che le registrazioni siano relative alle nomine in
ruolo, alle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche o alle
supplenze brevi e saltuarie, purchè siano stati registrati nell'anno scolastico
di convocazione. Ogni evento, di qualsiasi tipo sia, se di accettazione o di
sanzione, qualsiasi sia la provenienza (Ruolo o supplenze) viene registrato dal
sistema in un storico che è consultabile dall'utente. Tramite questa funzione le
scuole potranno visualizzare la situazione del candidato, completa di owner
della registrazione (USP o scuola) e note.
Rapporti di lavoro per supplenze nelle scuole non statali e
valutazione dei servizi Quanto innanzi riportato
attiene alle procedure di reclutamento e di gestione del personale nelle scuole
statali di ogni ordine e grado. Nelle scuole non statali (paritarie e non
paritarie) i rapporti di lavoro e lo stato giuridico del personale sono regolati
dalle disposizioni di natura prettamente privatistica e dalle disposizioni
contenute nella contrattazione nazionale tra i gestori delle scuole non
statali e le organizzazioni sindacali di categoria. Per quanto
riguarda i rapporti di lavoro a tempo determinato le istituzioni scolastiche non
statali possono far ricorso a contratti di lavoro atipici che si discostano nei
contenuti dal lavoro tipico di natura prettamente subordinato. In effetti si fa
largo ricorso ai contratti di lavoro di collaborazione coordinata e
continuativa, lavori a progetto, contratti d'opera.
Nel corso del tempo il Miur è dovuto intervenire con proprie circolari per
chiarire le modalità di valutazione dei servizi di insegnamento in riferimento
in riferimento alle diverse tipologie di contratti di lavoro. La
nota 19) alla lettera D) di cui alla tabella allegata al DM 53/2007, stabilisce
che: - i servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro
dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali per insegnamenti curricolari
rispetto all'ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime
modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole
statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio
stesso, sono valutati per l'intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti
per i contratti di lavoro dipendente; - i servizi prestati con
contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, riconducibili
all'area dell'ampliamento dell'offerta formativa, sono valutati, previa
specifica certificazione, computando, esclusivamente, i giorni di effettiva
prestazione.
Per poter quindi procedere alla valutazione del servizio di
insegnamento nelle scuole non statali, è necessario che la scuola
rilasci apposita certificazione dalla quale poter rilevare: - la
tipologia del rapporto di lavoro se di natura subordinata, ovvero di natura
parasubordinata (contratti di collaborazione o a progetto), ovvero se trattasi
di contratti d'opera; - la classe di concorso alla quale si
riconduce l'attività di insegnamento, - la tipologia dell'istituto
non statale (istituto tecnico industriale, commerciale, liceo, ecc.) con
l'indicazione della sezione nella quale l'interessato ha insegnato perché alcuni
insegnamenti corrispondono ad una determinata classe di concorso se impartiti in
una sezione, ovvero a classe di concorso diversa se impartiti in diversa sezione
del corso di studi, ovviamente in armonia con le corrispondenza tra classi di
concorso e insegnamenti stabilita dal DM 39/98, e dai progetti di
sperimentazione (brocca, Igea, mercurius, Abacus ecc.) per i quali vi potrebbe
essere una corrispondenza diversa da quella indicata nel citato DM
39/98; - la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro dalla
quale evincere la continuità della prestazione lavorativa; - l'avvenuto
versamento dei contributi assicurativi in riferimento alla specifica
prestazione lavorativa, laddove previsti, e la citazione dell'Ente al quale gli
stessi sono stati versati.
Questo servizio è tratto dal manuale “IL VADEMECUM DEL PERSONALE
SUPPLENTE” disponibile in formato e-book e che costituisce una
guida completa per quanti aspirano alle supplenze di insegnamento nelle scuole
di ogni ordine e grado e per le segreterie scolastiche. La guida riporta, in una
sintesi organica semplice e completa, le varie procedure di reclutamento, dalle
graduatorie ad esaurimento, alle graduatorie d'istituto, alle procedure di
interpelli con la descrizione delle funzioni del sistema informatico. Sono
inoltre riportate le varie tipologie di contratti di lavoro, i principali
istituti delle assenze del personale supplente ed i titoli di studio validi per
l'insegnamento delle scuole secondarie, con l'indicazione dei piani di studio e
dei crediti formativi. Oltre 140 pagine al prezzo di euro
10,00 Chiunque volesse richiederlo può inviare una e-mail al seguente
indirizzo: raffaele.manzoni@libero.it
Il manuale è diviso in nove moduli comprendenti gli argomenti che ,
in sintesi, si espongono. MODULO 1) DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DI
DIRITTO E DI FATTO DEL PERSONALE DOCENTE - Argomenti : Determinazione
degli organici di diritto e di fatto del personale docente Copertura dei
posti vacanti e disponibili in organico di diritto con personale di ruolo
Copertura dei posti disponibili in organico di diritto e di fatto con
personale di ruolo Copertura dei posti disponibili in organico di diritto e
di fatto con personale supplente MODULO 2) - COMPILAZIONE DELLE GRADUATORIE
DI CIRCOLO E D'ISTITUTO Argomenti A) – COMPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE
D'ISTITUTO • Normativa di riferimento per la compilazione delle graduatorie
d'istituto per il triennio 2011/2014 . • Competenza nella gestione delle
domande • Divisione in fasce delle graduatorie d'istituto B):
VALUTAZIONE DEI TITOLI NELLE GRADUATORIE DI II FASCIA (aspiranti in possesso di
abilitazione all'insegnamento) Titoli abilitanti che consentono
l'inserimento nelle graduatorie di II fascia d'istituto • normativa di
riferimento • valutazione dell'abilitazione come titolo di accesso •
punteggio aggiuntivo per l'abilitazione • iscrizione in graduatoria dei
cittadini appartenenti ai Paesi della Comunità Europea • graduatorie per lo
strumento musicale • punteggio per la valutazione di altri titoli culturali
• Diplomi di perfezionamento che, essendo stati dichiarati equipollenti ai
dottorati di ricerca, vanno valutati con l'attribuzione di punti 12 •
Chiarimenti del Ministero sulla valutazione dei titoli culturali •
Chiarimenti del Ministero sulla valutazione dei corsi di perfezionamento e di
specializzazione VALUTAZIONE DEI SERVIZI DI INSEGNAMENTO NELLE
GRADUATORIE DI II FASCIA • Modalità attribuzione punteggio per i servizi di
insegnamento • Calcolo del punteggio per il servizio • Limiti alla
valutazione dei servizi – Servi non specifici- Servizi contemporanei •
Valutazione servizio militare • Servizi durante la frequenza di corsi
abilitanti o di studio • Servizi su posti di sostegno • Aree
disciplinari del sostegno per la scuola secondaria • Servizi di insegnamento
all'estero • Servizio nelle scuole militari • Raddoppio del punteggio di
servizio • Servizio effettivo • Insegnamento con contratto d'opera o di
collaborazione coordinata e continuativa • Servizio nelle scuole speciali
• Insegnamento della religione cattolica • Servizio di strumento
musicale • Servizio prestato nelle scuole dell'infanzia della provincia di
Trento B) VALUTAZIONE DEI TITOLI NELLE GRADUATORIE DI III
FASCIA (aspiranti non abilitati ma in possesso del titolo di studio previsto
dalla normativa) • Normativa di riferimento • Punteggio titolo di
studio • Attribuzione del punteggio minimo • Valutazione del
titolo di accesso nei casi in cui è previsto il possesso di due titoli congiunti
• Attribuzione del punteggio al titolo di accesso nei casi in cui è previsto
il possesso di titoli professionali • Titoli necessari per accedere
all'insegnamento di conversazione in lingua straniera (tabella C)
VALUTAZIONE TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI graduatorie di III
fascia(lettera B tabella di valutazione) • Attribuzione di punteggio
aggiuntivo ad atri titoli di studio, abilitazioni e idoneità non specifici
VALUTAZIONE ALTRI TITOLI CULTURALI graduatorie di III fascia (lettera C
tabella valutazione titoli) VALUTAZIONE DEI SERVIZI DI
INSEGNAMENTO graduatorie di III fascia (lettera D tabella valutazione titoli)
• Servizio specifico, non specifico, in altre attività di insegnamento •
Servizio valutabile nelle scuole non statali • Servizio all'estero •
Servizio di insegnamento nelle scuole militari • Contratti di lavoro atipici
• Valutazione intero anno scolastico • Calcolo a mesi del punteggio del
servizio • Attribuzione del punteggio massimo attribuibile per un anno
scolastico • Servizio in commissioni di esami • Servizio militare •
Servizio su posti di sostegno: • Servizi come istitutori • Servizi
contemporanei: • Servizi di insegnamento in classi di concorso del
precedente ordinamento • Servizi insegnamento senza il possesso del titolo
di studio • Attribuzione del punteggio massimo per ogni anno scolastico
VALUTAZIONE DEI TITOLI ARTISTICI graduatorie di III fascia
(lettera E tabella valutazione dei titoli) • Attività concertistiche
valutabili • Attribuzione dei punteggi ATTRIBUZIONE DELLA PRECEDENZA “Q”
MODULO 3) - CONTRATTI DI LAVORO E PROCEDURE DI
CONVOCAZIONE DEI SUPPLENTI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI
DI COMPETENZA DEGLI UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI (UST)
Argomenti: riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni
• Decentramento amministrativo • Semplificazione
amministrativa • La contrattualizzazione del rapporto di lavoro
pubblico • Il contratto di lavoro del personale docente a tempo
determinato • Modalità di copertura dei vari posti disponibili
• Copertura posti per supplenze annuali e sino al termine delle
attività didattiche da parte degli USP e delle scuole polo
• Convocazioni dei supplenti – accettazione supplenza -
rinunce, mancata assunzione in servizio, abbandono del servizio, sanzioni
• Copertura spezzoni orario sino a 6 ore
• Completamento dell'orario di servizio
• Contratti di lavoro in part time
• • Copertura posti per
supplenze nei licei musicali e coreutici
• • Priorità nella scelta
della sede • • Supplenze su
posti di lingua inglese nella scuola primaria
• • Conferimento supplenze
annuali al personale ATA • •
Riserve nelle assunzioni previste dalla legge 68/99
• • Idoneità all'impiego
• • Domanda di messa a
disposizione MODULO 4 – CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE ATTRAVERSO
L'UTILIZZO DELLE GRADUATORIE D'ISTITUTO Contrattualizzazione del rapporto di
lavoro pubblico Individuazione dell'avente titolo al rapporto di lavoro a
tempo dterminato Supplenze di competenza dei dirigenti scolastici
Graduatorie d'istituto da utilizzare per le supplenze Supplenze
temporanee in sostituzione titolari assenti Modalità di convocazione dei
supplenti Sanzioni per rinunce o abbandono servizio Utilizzo procedure
informatiche per gli interpelli dei supplenti MODULO 5
GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE SUPPLENTE Argomenti:
• Supplenze annuali, supplenze sino al termine delle attività didattiche,
supplenze brevi • Cumulo di più rapporti di lavoro – incompatibilità –
completamento d'orario • Rescissione anticipata del rapporto di lavoro •
Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile e partecipazione agli esami
• Proroga e conferma dei contratti di lavoro • Pagamento del sabato e
della domenica al personale supplente • Rinuncia alla stipula di un
contratto • Sanzioni per aspiranti inclusi negli elenchi per supplenze sino
a 10 giorni • Accettazione di supplenze da parte del personale di ruolo
• Dottorato di ricerca • Borse post-dottorato ed assegnisti •
Attivazione nuovi insegnamenti • Copertura degli spezzoni di orario sino a 6
ore • Pagamento delle ore eccedenti in classi collaterali • Surroghe per
mandato amministrativo • Supplenze di cattedre orario in scuole diverse
• Supplenze su posti di lingua nella scuola primaria • Supplenze in caso
di esaurimento delle graduatorie d'istituto MODULO 6
- CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONTARTTI DI LAVORO Tentativo di
conciliazione Arbitrato Ricorso ex art. 700 MODULO
7 – ASSENZE DEL PERSONALE SUPPLENTE Assenze per malattia per le varie
categorie di supplenti – Validità servizio Congedo di maternità e paternità;
vari esempi per il congedo da parte del personale supplente Congedo
parentale Adozione e affidamento Congedi per malattia del figlio
Riduzione di orario per allattamento MODULO – 8
TIROCINI FORMATIVI ABILITANTI Percorsi formativi Requisiti di accesso
Prove selettive Titoli valutabili MODULO N. 9 – TITOLI DI
STUDIO PER ACCEDERE ALL'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA Classi di
concorso della scuola secondaria Diplomi di accademia belle arti Diplomi
di conservatorio di musica Diplomi di istruzione secondaria Lauree
quadriennali di cui alla legge 341/90 con relativi piani di studio e condizioni
di validità Lauree specialistiche e magistrali previste dal nuovo
ordinamento universitario con CFU Corrispondenza tra lauree specialistiche e
magistrali Indicazione dei settori scientifico disciplinari
Servizio curato dal prof. Raffaele Manzoni Studio di consulenza ed
assistenza al personale della scuola In Via Roberto Falvo 20 80127 Napoli
Telefono 0815702736 cell. 3392749936 Sito internet: www.raffaelemanzoni.com e-mail: raffaele.manzoni@libero.it
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