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Data: 24/09/2012 10:00:00 - Autore: Licia Albertazzi Il Codice delle Assicurazioni Private all'art. 141 (Risarcimento del terzo trasportato) disciplina la procedura da applicare nel caso in cui a formulare richiesta di risarcimento danni sia il trasportato su uno dei veicoli coinvolti nell'incidente. In quest'ottica si inquadra la CTT, previsione specifica della disciplina in oggetto inserita altresì nella convenzione stipulata tra Compagnie Assicurative (CARD). Tale normativa, redatta in un'ottica di semplificazione e velocizzazione delle procedure di risarcimento, consiste senza dubbio in una previsione favorevole ai soggetti danneggiati interessati. Il terzo trasportato è quell'individuo non conducente che si trova a bordo del veicolo al momento del sinistro. Data la sua particolare condizione di soggetto passivo la legge ha ritenuto congruo ed equo prevedere una disciplina speciale che consenta il completo ristoro dei danni da lui subiti, a prescindere dall'andamento della procedura di risarcimento del danno incardinata tra conducente, proprietario del mezzo e Compagnia di assicurazione. Non importa quale sia il grado di responsabilità attribuibile al conducente del mezzo a bordo del quale si trova il richiedente terzo trasportato: egli avrà comunque diritto a rivolgere le proprie pretese risarcitorie nei confronti della Compagnia assicuratrice del veicolo sul quale egli viaggiava al momento del verificarsi dell'evento sinistroso. Egli dovrà provvedere a formulare richiesta scritta a mezzo raccomandata a/r indirizzata alla sede legale della Compagnia assicurativa interessata, avendo cura di integrare la propria documentazione medica con tutti i certificati in possesso (es. verbale di pronto soccorso, fatture o ricevute di spese mediche sostenute) unitamente al certificato di chiusura malattia attestante la guarigione del soggetto con o senza postumi. Nel caso in cui la Compagnia assicurativa lo ritenga necessario potrà invitare il richiedente a sottoporsi a visita medico legale presso un proprio fiduciario nominato al fine di quantificare l'entità delle lesioni subite. La definizione giuridica di danno biologico è riscontrabile all'art. 139 CdA. E' invece facoltà del privato sottoporsi a visita medico legale di parte sostenendo in proprio i relativi oneri. Tale referto andrà inviato alla Compagnia e dovrà essere preso in considerazione dal liquidatore nella quantificazione del danno, al momento della formulazione dell'offerta. La Compagnia assicurativa ha tempo 30 giorni dalla ricezione della richiesta danni per rispondere con eventuali richieste di integrazione documentale. Dal momento in cui viene ricevuta documentazione integrale necessaria ai fini della liquidazione, la Compagnia ha 90 giorni per formulare congrua offerta di risarcimento. Le tempistiche e le procedure applicate riprendono la normativa già prevista per l'indennizzo diretto (si veda l'art. 148 CdA, in particolare il co1, anche per il dettaglio della documentazione da produrre in sede di messa in mora). Per finire, alcuni utili accorgimenti. Nello specifico, è bene prestare cura nell'inserire i dati anagrafici del terzo trasportato nella CAI. E attenzione, poiché recente normativa1 ha riformato la materia del risarcimento delle lesioni personali derivanti da colpo di frusta, introducendo il dettato normativo della lesione “clinicamente obiettivabile”: non è più così facile ottenere il risarcimento del danno per quelle lesioni c.d. di lievissima entità. L'art. 139 CdA è stato integrato dall'art. 32 L. 27/2012, co3 ter e co3 quater, che recitano testualmente: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente” e “il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione”. |
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