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Data: 27/09/2012 11:20:00 - Autore: Avv. Paolo M. Storani Quarto appuntamento con il diritto amministrativo presi per mano dalla cultura e dalla bonomia del Prof. Avv. Ciro Centore; i precedenti contributi sono stati pubblicati nei giorni 20 e 21 settembre 2012. Buona lettura! TAR CAMPANIA / Ingresso “nuovi avvocati”. I Giudici, sempre più “rigettisti”. L'abilitazione professionale, per iscriversi negli albi degli “Avvocati” diventa sempre più “difficile”. Per conseguire la stessa, da alcuni anni, con un atteggiamento di “consolidata” suspicione, si è dato luogo ad un sistema di “ingresso”, del tutto assurdo ed ingiustificato. Giovani laureati del Sud, al vaglio e alle valutazioni delle prove scritte, da parte di Commissioni del Nord, giovani del Nord costretti a dover “subire” la valutazione, da parte di Commissioni napoletane, pugliesi, siciliane. Cioè del Sud. E tutto ciò per garantire la obiettività di giudizio ed evitare “inquinamenti ed infiltrazioni”, nell'ambito delle valutazioni. Il TAR ha dichiarato che “così va bene”. E, finora, ha sempre rigettato centinaia di ricorsi di chi “dissente” da questa interpretazione. E ha anche rigettato ricorsi abbastanza motivati. La stessa “linea” negativa è intervenuta quando ha esaminato anche “sistema e criteri” di verifica delle prove “orali”. Lo ha fatto di recente, il TAR della Campania, con la sentenza n.3753/2012 (Amodio, Presidente, Corciulo, Consigliere, Di Vita, Relatore), esaminando il ricorso di una giovane e (futura, ce lo auguriamo) Collega. Una giovane laureata che aveva superato le prove scritte, a differenza di tanti, e che era stata “bocciata” agli “orali”. Si era lamentata di varie cose, ovvero: a) del fatto secondo cui, per il Real Decreto n.37/934, la Commissione Giudicatrice avrebbe dovuto, preventivamente, chiederle una illustrazione delle prove già fatte e superate, di carattere scritto; b) del fatto che la Commissione aveva, in 40 minuti, e non in quel tempo fissato sempre nel detto Decreto (minimo 45 / massimo 60), esaminata la candidata; c) del fatto che il giudizio era stato espresso a numeri e non, così come avviene in altre abilitazioni (notaio), con un giudizio letterale vero e proprio. Ebbene, a fronte di tanto, il TAR è stato “sordo” non ha accolto queste ragioni, ritenendo che: a) la Commissione può esercitare discrezionalmente il suo potere valutativo, in rapporto anche ai tempi di esame e che il giudizio, con numeri, già contiene, ex se, la motivazione. E che, pur essendo corretta la censura correlata ai giudizi non numerici, intervenuti, di recente, per gli esami di “notaio”, con annullamento e rientro di chi non aveva conseguito, con questa modalità, l'abilitazione notarile, non potevasi, secondo i Giudici amministrativi, estendere ad altre categorie lo stesso criterio. -Prof. Avv. Ciro Centore- Nei prossimi giorni Studio Cataldi pubblicherà altri interventi sulle decisioni dei Tar; continuate, dunque, a seguirci! |
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