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Data: 25/09/2012 10:00:00 - Autore: Avv. Paolo M. Storani Ai sensi dell'art. 29, 3° co., del Codice di Giustizia Sportiva il Dr. Tosel ha dato partita vinta a tavolino alla Roma, recependone il reclamo sporto ex art. 29, 4° co., lett. b), CGS; il Cagliari è stato punito per l'assurda presa di posizione del suo presidente che, sul sito del club isolano, aveva invitato egualmente i tifosi a recarsi allo stadio (per meglio dire: al cantiere; il mitico Sant'Elia dello scudetto Scopigno-Giggirriva è inagibile) Is Arenas, pur al cospetto del provvedimento dell'autorità amministrativa che decretava lo svolgimento dell'incontro di serie A a porte chiuse. A tacer del deferimento per Massimo Cellino alla Procura Federale della FIGC, visto che potrebbe aver esposto a grave rischio l'ordine pubblico e la sicurezza, tenendo fuori dal ragionamento ipotesi di reato, vien fatto di interrogarsi sul verdetto del Giudice Sportivo. Ma era competente ad adottare la decisione di condannare alla sconfitta per 0-3 il Cagliari? A mio sommesso avviso, non è certo. Ragionando a termini di art. 29, si parla di "regolarità dello svolgimento delle gare", ma nulla si dice su gare non svolte. Addirittura nessuna tra le operazioni preliminari allo svolgimento della partiti si è potuta espletare. Su quale referto arbitrale può essersi pronunciato il Giudice Sportivo quando, di necessità, l'arbitro potrà avere allegato soltanto il provvedimento della Prefettura isolana? E' pur vero che all'art. 17 del CGS si ravvisa la sanzione dello 0-3 per la responsabilità oggettiva delle società per fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, ma in realtà è stato il Prefetto di Cagliari che ha annullato l'incontro nella notte tra sabato e domenica. Di certo, vi saranno state le proteste dei poliziotti di Quartu Sant'Elena. La statuizione del Prefetto è insindacabile per i club. Okay, non ci piove e guai ad avallare condotte eversive che possano ingenerare situazioni di pericolo. Ma il Cagliari non si è rifiutato di scendere in campo. E' questo il punto nodale della vicenda. Non è stata la inopinata presenza dei tifosi rossoblù ad impedire l'incontro, seppur irrazionalmente e colpevolmente convocati dal loro presidente, che pare se ne stesse a Miami. In teoria, i fans della squadra sarda potevano anche non raccogliere l'invito di Cellino e non creare per le vie di Quartu nessuna situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza. L'art. 12, 2° co., CGS, pure applicato dal Giudice Sportivo, stabilisce che le società sono tenute all'osservanza delle norme e delle disposizioni emanante dall'Autorità di pubblica sicurezza. E' un'esplicitazione del potere sovraordinato della legge statuale sull'ordinamento sportivo. Ma in ordine alla tassatività di tali disposizioni ai fini dell'applicazione della sanzione irrogata dal Dr. Gianpaolo Tosel qualche perplessità rimane sulla competenza del Giudice Sportivo anche per la contemporanea pendenza della denuncia alla Procura Federale. E il dubbio gioca ovviamente a favore del Cagliari. E, poi, suvvia!, la conseguenza della sanzione sportiva che ne scaturisce è di falsare l'intero campionato, a tutti i livelli (scudetto, lotta per la champions, lotta per la retrocessione). Sono convinto che anche Zdenek Zeman, l'allenatore della Roma, ne sarebbe contento in nome della sportività che ci fa amare ancora il calcio. La partita ...giocata sul tavolo dal Giudice Sportivo andrebbe, a mio sommesso ed opinabilissimo parere, ...ripetuta. Che poi il Cagliari venga penalizzato nella classifica di questo campionato, mi pare scontato, ma non dal Giudice Sportivo. E Voi che ne pensate? Scrivetelo sul form sottostante. Io per il momento formulo un in bocca al lupo all'avv. Mattia GRASSANI, grande esperto di diritto sportivo, che sta studiando le carte processuali per la controffensiva cagliaritana. |
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