Data: 29/09/2012 11:00:00 - Autore: Avv. Paolo M. Storani
Settimo appuntamento di diritto amministrativo presi per mano, nei meandri dei Tar, dal Prof. Avv. Ciro Centore che stavolta si occupa di aspiranti Colleghi; buona lettura!

TAR LAZIO / L'ERRORE ORTOGRAFICO NON CONSENTE LA BOCCIATURA DELL'ASPIRANTE AVVOCATO

Lo ha precisato la I Sezione del TAR Lazio, con la sentenza depositata il 18/9/2012 (Piscitelli, Presidente, De Bernardi Consigliere, Perna Relatore), in rapporto al ricorso proposto da una giovane “aspirante avvocato” che era stata esclusa dalle prove orali sul presupposto secondo cui, una delle prove scritte ed esattamente la prova di diritto, era connotata dalla “elisione” dell'articolo “indeterminativo” davanti “a nome di genere femminile”. La Commissione aveva ritenuto che questo errore di pura ortografia fosse talmente grave da non consentire “di fare l'avvocato”. Il Giudice amministrativo, viceversa, ha imputato questo errore a “pura svista” o a verosimili ed obiettive condizioni di stress che accompagnano lo svolgimento delle prove. E ha ammesso questa giovane aspirante, alle prove orali, tanto più che nelle altre due prove scritte non ricorreva lo stesso errore, sicchè la candidata aveva dimostrato di conoscere e di sapere correttamente applicare questa regola “ortografica”. E, sempre il TAR, nel considerare che l'errore in cui è incorso ha inciso sulla globalità di un giudizio espresso ai sensi dell'art. 23 r.d. 37/34, (non potendosi intuitivamente consentire lo svolgimento di una professione quale è quella di cui trattasi a soggetti che non padroneggiano la lingua italiana), norma richiamata ed applicata impropriamente, per travisamento di fatti, ha accolto la rivendicazione della giovane “aspirante” e ha compensato le spese “per la novità della questione trattata”. Da parte nostra, i migliori auguri a questa Collega, nella speranza di ...incontrarla e rinnovarle gli auguri. -Prof. Avv. Ciro Centore-
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