Data: 01/10/2012 16:00:00 - Autore: Licia Albertazzi

Dopo circa due mesi di discussione al Consiglio dei Ministri, il decreto legislativo 109/2012 (normativa emanata in attuazione della direttiva comunitaria 2009/52/CE), redatto con l'intento di promuovere l'emersione del lavoro irregolare e dell'immigrazione clandestina, ha visto la luce. Tale normativa va ad integrare il decreto legislativo 286/1998, meglio noto come Testo Unico Immigrazione. La normativa è rivolta sia ai singoli clandestini, i quali possono promuovere singolarmente richiesta di regolarizzazione, sia ai datori di lavoro. Gli immigrati clandestini ed i loro datori di lavoro avranno così modo di regolarizzare la propria posizione nel periodo intercorrente tra il 15 Settembre ed il 15 Ottobre 2012. La sanatoria consentirà alle aziende ed ai privati per i quali sono impiegati lavoratori immigrati non in regola con il permesso di soggiorno di evitare pesanti sanzioni. L'onere di denunciare l'esistenza del rapporto di lavoro irregolare, c.d. “dichiarazione di emersione”, è a carico degli stessi datori di lavoro che abbiano alle dipendenze immigrati irregolari da almeno tre mesi. La tipologia di lavoro posta in essere deve essere a tempo pieno per la generalità dei lavoratori, con un'eccezione per i prestatori di lavoro domestico i quali sono tenuti a dimostrare un impiego anche a tempo parziale di almeno venti ore a settimana. Elemento essenziale affinché la sanatoria sia applicabile è che l'immigrato sia in Italia almeno dal 31 Dicembre 2011. Tale circostanza deve essere provata attraverso la produzione di documenti rilasciati da organismi pubblici.

Attenzione però: è ammessa la domanda di quei datori di lavoro che non siano stati condannati, negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto. Parallelamente, sono esclusi dalla sanatoria tutti gli immigrati colpiti da provvedimento di espulsione; segnalati ai fini della non ammissione all'interno del territorio dello Stato; considerati pericolosi per l'ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato; condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati per i quali l'arresto in flagranza sia facoltativo. Per chi presenti dichiarazioni incomplete o mendaci sono previste pesanti sanzioni di natura non solo amministrativa ma anche penale.

La presentazione della dichiarazione di emersione, presentata nei tempi e nelle modalità previste dal decreto, comporta il pagamento da parte del datore di lavoro di una somma forfettaria pari a 1.000 euro per ogni lavoratore irregolare, oltre alla regolarizzazione delle somme dovute a titolo contributivo, retributivo e fiscale. Essa va presentata allo Sportello Unico per l'Immigrazione presente in ogni città presso le Prefetture dello Stato. Tale sportello provvederà ad eseguire tutte le verifiche necessarie alla valutazione di conformità della domanda, acquisendo inoltre il parere della Questura sulla presenza di eventuali cause ostative all'applicazione della sanatoria, sentita la Direzione Territoriale del Lavoro circa la capacità economica dello stesso datore di lavoro e le condizioni di lavoro vigenti. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari, rinnovabile e convertibile, verrà rilasciato a seguito dell'esibizione della documentazione attestante il pagamento del contributo unificato unitamente alla regolarizzazione della posizione retributiva, contributiva e fiscale. Questo titolo potrà essere poi prorogato e trasformato in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.


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