Data: 29/09/2012 10:00:00 - Autore: L.S.
"Ai fini dell'integrazione del reato di pornografia ex art. 600-ter c.p. � necessario che la condotta del soggetto agente abbia una consistenza tale da implicare il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto, e che la nozione di "produzione" richiede l'inserimento della condotta in un contesto di organizzazione almeno embrionale e di destinazione, anche potenziale, del materiale pornografico alla successiva fruizione da parte di terzi, esulando quindi dall'area applicativa della norma solo quelle ipotesi in cui la produzione pornografica sia destinata a restare nella sfera strettamente privata."

E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza del 26 settembre 2012, n. 37076, ha rigettato il ricorso proposto da un imputato gi� condannato dal Tribunale per reati inerenti alla pornografia minorile, violenza sessuale, estorsione etc.

L'imputato aveva contattato via chat minorenni, facendosi inviare alcune loro foto di contenuto pornografico e qualora la minorenne si rifiutava di proseguire, egli minacciava di inviare le foto che gi� aveva presso di s� ai genitori.

L'imputato, venuto in possesso delle foto, le scambiava con altra persona e le immetteva in internet tramite il programma "E-mule".

La Corte, peraltro, in relazione alla violenza sessuale, specifica che il reato non � esclusivamente caratterizzato dal contatto corporeo tra soggetto attivo e passivo del reato, ma pu� estrinsecarsi anche nel compimento di atti sessuali che lo stesso soggetto passivo, a ci� costretto o indotto dal soggetto attivo, compia su se stesso o su terzi. Conseguenza � che si configura reato anche quando i due soggetti, attivo e passivo, sono in due luoghi diversi come la prestazione richiesta per via telefonica o attraverso internet o in videoconferenza.

Comunque , la "distanza" tra le parti non integra una circostanza attenuante.
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