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Data: 29/09/2012 10:00:00 - Autore: L.S. "Ai fini dell'integrazione del reato di pornografia ex art. 600-ter c.p. è necessario che la condotta del soggetto agente abbia una consistenza tale da implicare il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto, e che la nozione di "produzione" richiede l'inserimento della condotta in un contesto di organizzazione almeno embrionale e di destinazione, anche potenziale, del materiale pornografico alla successiva fruizione da parte di terzi, esulando quindi dall'area applicativa della norma solo quelle ipotesi in cui la produzione pornografica sia destinata a restare nella sfera strettamente privata." E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza del 26 settembre 2012, n. 37076, ha rigettato il ricorso proposto da un imputato già condannato dal Tribunale per reati inerenti alla pornografia minorile, violenza sessuale, estorsione etc. L'imputato aveva contattato via chat minorenni, facendosi inviare alcune loro foto di contenuto pornografico e qualora la minorenne si rifiutava di proseguire, egli minacciava di inviare le foto che già aveva presso di sé ai genitori.L'imputato, venuto in possesso delle foto, le scambiava con altra persona e le immetteva in internet tramite il programma "E-mule". La Corte, peraltro, in relazione alla violenza sessuale, specifica che il reato non è esclusivamente caratterizzato dal contatto corporeo tra soggetto attivo e passivo del reato, ma può estrinsecarsi anche nel compimento di atti sessuali che lo stesso soggetto passivo, a ciò costretto o indotto dal soggetto attivo, compia su se stesso o su terzi. Conseguenza è che si configura reato anche quando i due soggetti, attivo e passivo, sono in due luoghi diversi come la prestazione richiesta per via telefonica o attraverso internet o in videoconferenza. Comunque , la "distanza" tra le parti non integra una circostanza attenuante. |
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