Data: 30/06/2010 - Autore: Cristina Matricardi
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 12705/2003) ha stabilito che il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale � opponibile ai terzi acquirenti che abbiano acquistato l'immobile in epoca successiva al suddetto provvedimento. I Giudici del Palazzaccio hanno precisato che il provvedimento, "avente per definizione data certa, � opponibile al terzo acquirente l'immobile in epoca successiva al provvedimento di assegnazione anche se non trascritto, nel limiti del novennio, ovvero, nel caso di trascrizione, anche oltre i nove anni" e che "il terzo � tenuto a rispettare il godimento del coniuge del suo dante causa, nei limiti di durata innanzi precisati, nello stesso contenuto e nello stesso regime giuridico propri dell'assegnazione, quale vincolo di destinazione collegato all'interesse dei figli, e quindi con esclusione di qualsiasi obbligo di pagamento da parte del beneficiarlo per tale godimento". La Cassazione precisa per� che per l'acquirente, che al momento della stipula ignorasse l'esistenza del provvedimento di assegnazione, resta comunque la possibilit� di avvalersi di ogni forma di tutela prevista dall'Ordinamento nei confronti del suo dante causa. I Giudici infine, hanno evidenziato come sia divesa la disciplina applicabile nell'ipotesi in cui la casa familiare assegnata dal Giudice della separazione o del divorzio sia oggetto di locazione da parte dell'altro coniuge (in forza di contratto ovviamente precedente il provvedimento di assegnazione), espressamente configurando l'articolo 6 comma 2 della legge 392/78 un'ipotesi di successione nella titolarit� del contratto di locazione da parte del coniuge assegnatario, con assunzione dei relativi diritti e delle corrispondenti obbligazioni.
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