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Data: 02/10/2012 09:00:00 - Autore: Davide Sacco Le considerazioni di un avvocato italiano a budapest. www.consulenzalegaleungheria.it Al fine di poter valutare la convenienza o meno di un investimento immobiliare, una volta individuato l'immobile ed il valore di mercato dello stesso, è necessario tenere in considerazione l'esistenza e la misura dell'imposta sul trasferimento immobiliare. A tal proposito è necessario fare riferimento alla legge n. 93 del 1990, la quale prevede un'imposta sul trasferimento della proprietà immobiliare pari al 4% del valore di mercato dell'immobile fino a un miliardo di HUF (pari al tasso di cambio odierno a circa tre milioni cinquecentomila Euro) e pari al 2% sulla parte del valore di mercato eccedente un miliardo di HUF, ma al massimo a duecento milioni di HUF (pari al tasso di cambio odierno a circa settecento duemila Euro). Deve essere precisato che, ai sensi dell'art. 21 della predetta legge, per gli immobili ad uso abitativo l'imposta è pari al 2% del valore di mercato per i primi quattro milioni di HUF (pari al tasso di cambio odierno a circa quattordicimila Euro) ed al 4% per la parte del valore di mercato eccedente i quattro milioni di HUF (articolo 21 della Legge n. 93 del 1990). L'imposta applicata all'acquisto immobiliare operato da un imprenditore o da una società che svolgano come attività principale l'attività di compravendita di immobili è pari al 2% del prezzo di compravendita. Il valore di mercato, che costituisce la base dell'imposta, salvo eccezioni, deve essere dichiarato da parte del soggetto tenuto a pagare l'imposta contestualmente alla comunicazione dell'acquisto al Catasto. Si deve menzionare, tuttavia, che, ai sensi dell'art. 70 della Legge n.93 del 1990, nei casi in cui le parti non indichino o dichiarino il valore di mercato o quando l'Ufficio delle Imposte ritenga non congruo il valore indicato o dichiarato dalle parti, sarò lo stesso Ufficio delle Imposte a determinare il valore di mercato su cui applicare l'imposta di trasferimento della proprietà immobiliare. Per quanto concerne l'imposta sulla locazione immobiliare, l'imposta a carico del locatore sui redditi derivanti della locazione di immobili da parte di persone fisiche ungheresi o straniere è pari al 16% dei redditi. In caso di redditi derivati dalla locazione e dalla vendita di un immobile da parte di una persona giuridica, ai sensi dell'art. 19 della legge LXXXI del 1996, tali redditi saranno soggetti all'imposta societaria, pari al 10% per redditi fino a cinquecento milioni di HUF (pari al tasso di cambio odierno a circa un milione settecento cinquantacinquemila Euro) e al 19 % per redditi superiori. A disposizione per i lettori interessati ad ulteriori approfondimenti Avv. Davide Sacco sacco@consulenzalegaleungheria.it www.consulenzalegaleungheria.it Tel. +36.70.3452680 / +39.347.8022372 Collaboratore Studio Legale Salló de Capoa |
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