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Data: 14/10/2012 10:10:00 - Autore: N.R.![]() La Corte ricorda che in base a quanto dispone l'articolo 5 della
Legge 17 agosto 2005 n. 173 sono illegali le "vendite piramidali". In altri termini non è ammessa "la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura".
La Corte fa anche notare che non fa venir meno la responsabilità penale il fatto che l'adesione al sistema da parte degli iscritti è volontaria dato che, spiega la corte, "la norma incriminatrice non richiede l'involontarietà dell'adesione quale presupposto per la sussistenza del reato”.
In buona sostanza se un'azienda paga commissioni per reclutare nuovi distributori ai distributori stessi si pone in essere una vera e propria "Catena di sant'Antonio".
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