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Data: 21/10/2012 09:00:00 - Autore: Luisa Foti Con sentenza n. 16227, depositata il 24 settembre scorso, la Corte di Cassazione ha precisato che nei procedimenti giurisdizionali riguardanti la protezione internazionale dello straniero, è ammissibile, l'impugnazione della pronuncia di primo grado da parte del Ministero degli Interni anche se non ha partecipato al giudizio di primo grado. Con riferimento al caso di specie, la Corte ha deciso per l'ammissibilità dell'impugnazione se avvenuta nel vigore del novellato art. 35 comma quinto del d.lgs n. 25 del 2008 (vigente dal giorno 8 agosto 2009) ancorché nel primo grado il ministero dell'Interno non abbia partecipato al giudizio. Con riferimento alla proposizione dell'impugnazione della pronuncia di primo grado, hanno spiegato i giudici di legittimità, la esclusione della legittimazione ad agire del Ministero, permane in vigore fino al giorno 7 agosto 2009, mentre per le impugnazioni successive, quale quella relativa al presente procedimento risulta pienamente applicabile la nuova disciplina normativa, in virtù del principio secondo il quale ogni atto del procedimento giurisdizionale è regolato dalla legge processuale applicabile al momento in cui viene in essere, salva una diversa disciplina transitoria. Secondo la ricostruzione della vicenda che si apprende dalla lettura della sentenza di legittimità, la Corte d'Appello di Palermo dichiarava l'inammissibilità del reclamo proposto dal Ministero degli interni avverso la decisione del Tribunale di accoglimento della domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino straniero, precisando che il Ministero reclamante non fosse legittimato da impugnare la pronuncia di primo grado per non essere stato parte del procedimento fin dalla sua instaurazione. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il Ministero degli Interni, sostenendo che “in tema di successione delle leggi processuali, ha sostenuto il Ministero, trova applicazione il principio tempus regit actum con la conseguenza che l'atto processuale, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è soggetto, in mancanza di una disciplina transitoria al regime giuridico vigente al momento della sua adozione, art. 11 delle Preleggi. Ritenendo il ricorso meritevole di accoglimento, la Corte ha così stabilito che, “secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in virtù dell'applicazione del principio tempus regit actum la sentenza deve essere impugnata nei modi previsti dalla legge al momento dell'impugnazione. Pertanto nell'ipotesi dello jus superveniens, l'efficacia della nuova norma regola anche gli atti dei processi già in corso se tali atti siano compiuti successivamente all'entrata in vigore di essa e ciò sia se si tratti di atti di parte che debbano compiersi nel senso indicato dalla novella, sia nel senso, meramente consequenziale, che gli atti compiuti successivamente all'entrata in vigore debbono essere valutati nella loro ritualità applicando la norma nuova. (Cass. 3688 del 2011). L'ampiezza del principio non è scalfita dalla pronuncia citata nella sentenza impugnata n. 15352 del 2010 la quale correttamente applica il principio secondo il quale il potere d'impugnare spetta in via generale a chi sia stato parte nel giudizio di primo grado, salva la possibilità di dimostrare la preesistenza di tale qualità, come nella fattispecie costituente oggetto della sentenza da ultimo citata. Si tratta di una pronuncia che non affronta, perché estraneo al giudizio, il problema del rapporto tra la norma processuale e lo jus superveniens e, conseguentemente, non può avere alcuna incidenza sull'applicazione del principio tempus regit actum alla legittimazione ad impugnare. Peraltro in due recenti pronunce, la prima sezione di questa Corte ha affrontato specificamente la questione relativa all'ambito di applicazione della novella processuale che ha modificato il comma quinto dell'art. 35 del d.lgs n. 25 del 2008, affermando la legittimazione del Ministero degli Interni a proporre reclamo. (Cass. 7781 del 2011 e ??? del 2012 non massimate). In particolare in quest'ultima pronuncia è stato affermato : "la modifica normativa dell'art. 35, comma undicesimo del d.lgs n. 25 del 2008, per effetto dell'art. 1, comma tredicesimo della I. n. 94 del 2009, è entrata in vigore il giorno 8 agosto 2009. La legge non contiene una disciplina transitoria per le norme di natura processuale. Deve, pertanto, ritenersi, anche alla luce dell'orientamento di legittimità citato dalla parte ricorrente (Cass. 20414 del 2006), che la novella sia applicabile agli atti processuali successivi alla sua entrata in vigore, ai sensi degli art. 11, comma primo e 15 delle preleggi, ma non a quelli precedenti”. |
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