Data: 16/10/2012 09:30:00 - Autore: Luisa Foti
L'art. 319 del codice�penale senegalese che sanziona gli atti omosessuali costituisce di per s� una condizione che impedisce di vivere liberamente la propria vita sessuale ed affettiva e che legittima, quindi, il riconoscimento dello status di rifugiato. A dirlo � una recente sentenza della Corte di Cassazione con cui i giudici di legittimit� di Piazza Cavour hanno riconosciuto lo status di rifugiato ad un cittadino senegalese omosessuale. Tale previsione normativa rappresenta la violazione di un diritto fondamentale, sancito dalla nostra Costituzione, dalla C.E.D.U. e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che, riflettendosi sulla condizione individuale delle persone omosessuali, le pone in una situazione di oggettiva persecuzione tale da giustificare la concessione della protezione richiesta.

Di conseguenza le persone di orientamento omosessuale sono costrette a violare la legge penale del Senegal e a esporsi a gravi sanzioni per poter vivere liberamente la propria sessualit�. Ci� costituisce una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini senegalesi omosessuali che compromette grandemente la loro libert� personale. Per persecuzione, ha precisato la Corte, deve intendersi una forma di lotta radicale contro una minoranza che pu� anche essere attuata sul piano giuridico e specificamente con la semplice previsione del comportamento che si intende contrastare come reato punibile con la reclusione.

Superando un precedente orientamento (Cass. 16417/2007), ma confermando quanto gi� affermato in sede di merito, la Corte ha quindi confermato che il solo fatto della esistenza di norme penali astrattamente persecutorie, giustifica il riconoscimento dello status di rifugiato.
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