Data: 18/10/2012 09:00:00 - Autore: Avv. Paolo M. Storani
Puntata n. 13 dei nostri incontri ravvicinati con il diritto amministrativo presi per mano, nei meandri dei Tar, dal Prof. Avv. Ciro Centore che stavolta si occupa di calendario venatorio; buona lettura!

TAR VENETO / NO ALLA CACCIA / SOSPENSIONE DEL CALENDARIO VENATORIO

Con decreto immediato rilasciato dal Presidente del TAR Veneto, Giuseppe Di Nunzio, � stata accolta la richiesta di �sospensione cautelare� relativa al decreto della Giunta Regionale del 12/6/2012 n.1130, della Regione Veneta, recante il calendario venatorio della stagione 2012/2013. Lo ha fatto con un decreto del 4 ottobre fissando, secondo il processo amministrativo, per la conferma, la udienza �collegiale e camerale� del prossimo 30 ottobre. E lo ha fatto accogliendo, cos�, il ricorso proposto dalla Lav/Lega Antivivisezione, dall'Enpa, dall'Associazione WWF For Nature, dalla Lipu e dalla Onlus Legambiente. La vertenza era stata aperta da queste Associazioni e Fondazioni perch� si era violato, secondo le stesse, il valore �costituzionale e comunitario� della tutela della fauna selvatica, secondo quanto gi� detto dal TAR Lazio, dal TAR Campania, dal TAR Puglia, con altri decreti di accoglimento, intervenuti sub.n.2983/2012, 1163/2012, 658/2012. Il TAR Veneto ha ritenuto che il ricorso fosse �assistito� dal requisito del fumus boni iuris per vari profili, tra cui quello correlato alla inclusione, tra le specie cacciabili, di 19 specie di uccelli che non dovevano essere inseriti. E lo stesso in rapporto alla cacciabilit� di uccelli �migratori�, secondo anche una sentenza della Corte di Giustizia Europea. Non solo. Si � richiamato anche un accordo intercontinentale per la cacciabilit� di uccelli acquatici migratori con munizioni �tossiche a piombo� e cos� via. E' evidente che il rispetto della �natura� e delle sue �creature� non pu� pi� intervenire con il richiamo del solo �Cantico delle creature� del Patrono d'Europa, S. Francesco d'Assisi ma che le Istituzioni tutte, italiane o non, debbono essere richiamate, in sede giudiziaria, al rispetto e alla osservanza di normative inflessibili e rigorose, come quelle evidenziate dalla benemerite Associazioni indicate. -Prof. Avv. Ciro Centore-
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