Data: 29/10/2003 - Autore: Cristina Matricardi
La Corte di Cassazione (Sent. 14476/2003), in tema di sanzioni tributarie, ha stabilito che il potere di disapplicazione delle sanzioni deve essere esercitato tutte le volte che l'equivocit� della disciplina normativa induce in errore sul corretto adempimento degliobblighi tributari. Partendo dal presupposto che l'art. 8 del Decreto Legislativo 546/1992, che attribuisce al Giudice tributario il potere di dichiarare non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione � giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce, i Giudici del Palazzaccio hanno precisato che lo stesso giudice tributario pu� dichiarare inapplicabili le sanzioni che sono state irrogate dall'ufficio impositore, in caso di obiettive condizioni di incertezza delle norme di legge violate dal contribuente.
Tutte le notizie