Data: 24/10/2012 14:00:00 - Autore: A.V.
La seconda sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 17036/2012) ha stabilito che nel caso in cui viene costituito un nuovo condominio a seguito del frazionamento della propriet� di un edificio (� il caso in cui un unico proprietario del bene vende la propriet� a pi� soggetti) si viene a determinare una comunione "pro indiviso" di quelle parti di fabbricato che, in ragione della loro struttura e della loro ubicazione risultino destinate ad un utilizzo comune o comunque a soddisfare esigenze generali e fondamentali del condominio stesso. Tutto questo, sempre che non risulti nulla di diverso dal titolo. Ci� significa che � sempre possibile riservare in via esclusiva ad alcuni condomini la propriet� di queste parti ed escludere quindi gli altri.

Nel caso esaminato dai giudici di piazza Cavour il proprietario di una palazzina aveva deciso di ricavarne 6 appartamenti e di venderli riservandosi per� la propriet� su alcune aree tra cui la superficie destinata a parcheggio.

Essendo sorte contestazioni il venditore aveva chiesto giudizialmente l'accertamento del suo diritto di propriet� esclusiva sulle predette aree che invece i convenuti ritenevano di dover considerare come beni condominiali.

Nella sentenza la Corte spiega che l'obiettiva attitudine del bene a soddisfare esigenze collettive non esclude che gli stessi siano oggetto di propriet� esclusiva di un condomino posto in tal caso l'asservimento necessario esistente al momento della costituzione del condominio configurer� eventualmente, se ricorreranno presupposti, una servit� costituita per destinazione del padre di famiglia.
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