Data: 25/10/2012 10:30:00 - Autore: L.S.
La Corte di giustizia europea, con la sentenza 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C-302/11 a C-305/11 boccia la normativa italiana che disciplina le condizioni di accesso al pubblico impiego.

Alcune dipendenti dell'Autorit� italiana Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm), dopo vari rapporti a termine, avevano ottenuto la stabilizzazione con un contratto a tempo indeterminato.

La loro posizione era, per�, stata stabilizzata senza tener conto dell'anzianit� pregressa derivatagli dai precedenti contratti a tempo determinato.

La disciplina italiana prevede che "agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge", ma per queste persone che avevano lavorato precedentemente a tempo determinato nel pubblico � prevista l'assunzione mediante procedure diverse, previo espletamento di prove selettive.

I beneficiari hanno lo status di impiegato pubblico con livello iniziale,senza riconoscimento dell'anzianit� di servizio maturata nei contratti a termine o di specializzazione ex art. 1, comma 519, L. n. 296 del 2006.

In seno a queste norme sia il TAR che il CDS avevano infatti respinto i ricorsi delle lavoratrici in quanto "l'azzeramento dell'anzianit� sarebbe giustificato dalla necessit� di evitare una discriminazione alla rovescia in danno dei lavoratori gi� di ruolo, assunti a tempo indeterminato a seguito di un concorso pubblico. Infatti, se i beneficiari della stabilizzazione potessero mantenere la loro anzianit�, scavalcherebbero i lavoratori gi� di ruolo con minore anzianit�".

Il CDS aveva affermato che si sarebbe " troncato il rapporto a termine alla scadenza stabilita e costituito, in prosieguo, un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza tener conto della pregressa anzianit�, in quanto si tratterebbe appunto di un nuovo rapporto".

E' per� ravvisabile un contrasto normativo rispetto all'accordo quadro dettato dalla Direttiva 1999/70/CE, per questo il Consiglio ha demandato la decisione alla Corte.

La Corte osta ad una normativa nazionale che escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorit� pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianit� del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorit�, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro.

La Corte afferma che le ricorrenti mirano essenzialmente, nella loro qualit� di lavoratrici a tempo indeterminato, a mettere in discussione una differenza di trattamento applicata nel valutare l'anzianit� e l'esperienza professionale pregresse ai fini di una procedura di assunzione al termine della quale esse sono divenute dipendenti di ruolo.

Inoltre ribadisce che i lavoratori a tempo determinato non devono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato, comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che un diverso trattamento non sia giustificato da ragioni oggettive.

Il principio di non discriminazione impone che situazioni comparabili non siano trattate in modo differente e che situazioni differenti non siano trattate in modo identico, a meno che un tale trattamento non sia oggettivamente giustificato dall'esistenza di elementi precisi e concreti.

L'anzianit� viene vista dalla Corte come un presupposto per beneficiare della stabilizzazione e non come un elemento valutabile nell'ambito del nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato e  trova la propria giustificazione nella necessit� di evitare una discriminazione alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo gi� collocati nel ruolo stesso.

"L'anzianit� acquisita in virt� di contratti di lavoro a tempo determinato si porrebbe in contrasto, da un lato, con l'articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana, letto nel senso di vietare che a situazioni maggiormente meritevoli sia applicato un trattamento deteriore, e, dall'altro, con l'articolo 97 della medesima Costituzione, il quale prevede che il concorso pubblico � quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei pi� capaci sulla base del criterio del merito � costituisca la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni allo scopo di soddisfare le esigenze di imparzialit� e di efficienza dell'azione amministrativa".
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