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Data: 27/10/2012 10:45:00 - Autore: N.R. I condomini non possono opporsi all'installazione dell'ascensore richiesta da un anziano o da un disabile e a nulla vale dedurre che l'innovazione possa comportare un deturpamento estetico del palazzo. Non serve neppure che ci sia una delibera unanime dei condomini. Il chiarimento arriva dalla Corte di Cassazione che ha dato ragione ad un condominio a cui alcuni condomini avevano chiesto di rimuovere l'ascensore che a loro dire avrebbe rovinato l'estetica di un palazzo di stile liberty. I condomini facevano anche notare che la decisione di installare l'ascensore non era stata presa all'unanimità. La Corte (sentenza 18334/2012) fa notare che in ambito condominiale deve vigere il principio della solidarietà e che sussiste un dovere collettivo "di rimuovere preventivamente ogni possibile ostacolo all'applicazione dei diritti fondamentali delle persone affette da handicap fisici". Proprio sulla base di questo principio "sono state introdotte disposizioni generali per la costruzione degli edifici privati e per la ristrutturazione di quelli preesistenti, intese all'eliminazione delle barriere architettoniche, indipendentemente dalla effettiva utilizzazione degli edifici stessi da parte delle persone disabili". Nella parte motiva della sentenza i giudici di piazza Cavour ricordano anche che "la socializzazione deve essere considerata un elemento essenziale per la salute" degli anziani e dei disabili tanto da poter "assumere una funzione sostanzialmente terapeutica assimilabile alle stesse pratiche di cura o riabilitazione". Il caso è stato quindi rimesso alla corte di appello di Genova che dovrà riesaminare la vicenda alla luce dei principi dettati dalla Cassazione. |
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