Data: 29/10/2012 10:30:00 - Autore: Barbara LG Sordi
In molti, anche prossimi ai cinquant'anni, si ricordano ancora l'angoscia della famosa notte-prima-degli-esami, quelli di maturità ovviamente. Quel momento che preannuncia la fine (delle superiori, e che credevate) e che si aspetta sin dal primo giorno sui banchi liceali, nonostante i giorni che ci separano saranno ancora migliaia.

In quanti, lo ammettano, non hanno provato a introdurre di nascosto qualche appuntino o un "bigino" (ma esistono ancora?), per poter superare le prove scritte, scopiazzando un po'? O se non altro per sentirsi più tranquilli. Personalmente mi ricordo che imbottii il mio dizionario tedesco- italiano di micro-fotocopie sulla letteratura teutonica degli ultimi secoli. Senza che mi fosse di alcuna utilità, ovviamente.

Oggigiorno le cose paiono più semplici per i "copioni seriali", ci sono infatti i cellulari. Che tutto possono, soprattutto accedere a internet; e grazie a Santa Wikipedia garantire una degna figura in sede della prova scritta. E non c'è verso, è stata tentata la via della requisizione, ma gli smartphone, come dice il nome stesso, sono smart, cioè furbi, intelligenti, quindi c'è poco da fare per contrastarne l'uso.

L'ultimo episodio di questa lotta alla copiatura smart, è persino finita in Consiglio di Stato, dove ha avuto ragione la studentessa beccata a copiare da un cellulare durante una prova della maturità. Il tutto per insufficienza di motivazione che necessariamente doveva accompagnare l'esclusione di una studentessa dagli esami di stato.

La sentenza n.4834 ha infatti stabilito che non si può generalizzare troppo a riguardo dell'applicazione dell'art.12 comma 5 dell'O.M. n. 41/2012, pur essendo la maturanda stata sorpresa a copiare.

E' stata dunque ribaltata la sentenza del Tar della Campania giacché secondo in giudici di Palazzo Spada non si può estromettere uno studente dagli esami di maturità solo perché sorpreso a copiare da uno smartphone. Oltretutto, spiega il Consiglio di Stato, bisognava anche tenere conto del brillante curriculum scolastico della ragazza e dello stato d'asia che in lei aveva generato l'esame.

Insomma la condotta in sede di esame, non ha trovato riscontro nel il curriculum scolastico della candidata, assolutamente ineccepibile. E proprio in merito a quest'ultimo, essendo il superamento degli esami prova delle conoscenze e competenze acquisite durante l'iter di studi (art. 13, comma 1 del D.P.R. 23.07.1998, n. 323), una copiatura non è sembrata sufficiente a demolire anni di impegno. Impossibile per i giudici, nello stabilire sanzioni come appunto l'annullamento dell'esame, prescindere dal percorso scolastico dello studente (art. 12, comma 5 dell'O.M. n. 41/2012).

Nella sentenza si fa notare che con l'esame di maturità si verificano “le competenze e le conoscenze acquisite in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonché delle capacità critiche del candidato”. Ed essendo la studentessa sempre stata una studentessa modello non la si poteva escludere dall'esame.

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