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Data: 31/10/2012 10:00:00 - Autore: L.S.![]() E' quanto ribadito dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 42021 del 26 ottobre 2012, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un ex responsabile dell'ufficio del personale in un'azienda ritenuto responsabile del reato ex artt. 81 cpv e 615 ter c.p, perché, avendo lavorato presso l'azienda con mansioni di tecnico informatico ed essendo a conoscenza degli indirizzi e-mail degli impiegati, si era introdotto abusivamente nel server di posta elettronica della società, effettuando da postazione presso la sua abitazione, molteplici tentativi di violazione di accesso a caselle postali e-mail di membri della società , alcuni dei quali giunti a buon fine , violando molti account dei dipendenti e trasmettendo altresì e-mail destinate al servizio di posta elettronica interna mediante gli account violati. La Suprema Corte, rilevando la piena legittimità della querela presentata dal legale rappresentante della società, titolare del server violato, ha quindi confermato la condanna a 10 mesi di reclusione dell'imputato. |
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