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Data: 06/11/2012 10:27:00 - Autore: A.V.
di: Avv.Francesco Criscoli e Dott.ssa Alfonsina Biscardi -
L'illegittimo inserimento dei dati personali all'interno dei sistemi informativi sull'indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia, può causare al soggetto segnalato un grave danno da rimuovere nel più breve tempo possibile.
Se, da un lato, gli intermediari finanziari sono obbligati ad operare
le segnalazioni per consentire una corretta valutazione del merito
creditizio, da un altro lato, i soggetti segnalati devono essere senz'altro
tutelati rispetto agli effetti negativi che l'errato inserimento dei dati può
produrre sulla loro reputazione commerciale. In via
stragiudiziale, nel caso in cui ad una semplice richiesta di
cancellazione dei dati rivolta all'Istituto segnalante non segua una
risposta soddisfacente e tempestiva, il soggetto che ritiene di essere stato
leso può rivolgersi, ad esempio, all'Arbitro Bancario
Finanziario, conseguendo un provvedimento che non è vincolante per la
Banca ma certamente è in grado di esercitare su di essa un effetto
persuasivo. Qualora la soluzione stragiudiziale, poi, si riveli
insufficiente, è necessario rivolgersi al Giudice e, l'unico modo per conseguire
al più presto la cancellazione, finora, si riteneva fosse il ricorso al
procedimento cautelare ai sensi dell'art.700 c.p.c.. Tuttavia, considerato che
la segnalazione agli archivi tenuti presso la Banca d'Italia costituisce anche
una forma di trattamento dei dati personali, non vi è dubbio che, in caso di
errore, si configuri una violazione della normativa posta a tutela della
privacy, dettata dal d.lgs. 196 del 2003.
Il citato testo unico e, in particolare, l'art.152, nella formulazione
originaria, individuava un procedimento sommario tipico
finalizzato alla tutela dei diritti della personalità di colui che lamentasse
l'illegittimità del trattamento dei dati. Si trattava di un procedimento dotato
di particolare agilità e snellezza, caratterizzato da estrema concentrazione,
tant'è che consentiva, dopo la fase istruttoria, a carattere anche officioso, di
pervenire, in un'unica udienza, alla pronuncia della sentenza. L'articolo in
discorso contemplava anche una speciale fase cautelare, da proporsi in via
incidentale nell'ambito del già sommario giudizio, finalizzata sia a disporre la
sospensione dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali
eventualmente oggetto di impugnazione, sia ad adottare i provvedimenti necessari
in relazione al caso concreto, tenuto conto – analogamente a quanto disposto
dall'art. 700 c.p.c. – del pericolo imminente di un danno grave ed
irreparabile che potesse essere patito dal ricorrente durante il tempo
occorrente per far valere i diritti in via ordinaria. L'art.152 del d.lgs.
196 del 2003 è stato riformato dall'art. 10 del d.lgs. 150 del 2011. Pertanto,
le controversie in materia di applicazione delle disposizioni del codice di
protezione dei dati personali sono regolate dal rito del lavoro. È competente a
conoscerle il Tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del
trattamento dei dati, come definito dall'articolo 4 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile e
può prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui
all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche in
relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile dei
dati, nonché il risarcimento del danno. Fino al 22.10.2012, non constava in
giurisprudenza alcuna pronuncia che affrontasse il problema dell'ammissibilità
del ricorso promosso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. per ottenere la cancellazione
dei dati personali da un archivio, in relazione all'esistenza del concorrente
rimedio cautelare disciplinato dal citato art. 152 del d. lgs. n. 196 del
2003. Nell'ambito di un procedimento cautelare inizialmente proposto da una
società innanzi al Tribunale di Napoli per conseguire la cancellazione di una
segnalazione alla Centrale Allarme Interbancaria (CAI), il giudice adito ha
dichiarato la propria incompetenza per territorio, ritenendo che, a prescindere
dalla qualificazione giuridica operata dal ricorrente, la questione controversa
involgesse la violazione della normativa a tutela della privacy. Partendo da
tale qualificazione giuridica, dunque, il giudice ha ritenuto che si dovesse
applicare l'art.152 del d.lgs. 196 del 2003 e che la controversia dovesse essere
sottoposta al Tribunale del luogo di residenza del titolare del trattamento cioè
dell'Istituto di credito convenuto in giudizio.
Il ricorrente, dunque, ha riproposto il ricorso innanzi al Tribunale di
Verona che, con il provvedimento del 22 ottobre 2012, ha accolto le
argomentazioni dello Studio Legale Criscoli, difensore dell'Istituto di Credito
convenuto, e ha dichiarato l'inammissibilità del procedimento atipico di cui
all'art.700 c.p.c.. Infatti, con ampia e articolata argomentazione, il
giudice veronese ha osservato che il comma 4 dell'art.10 del d.lgs. n.150 del
2011 rinvia espressamente all'art.5 del medesimo decreto e delinea una forma di
tutela cautelare tipica che va impiegata per impugnare il provvedimento
amministrativo con il quale la Banca d'Italia iscrive i dati negli archivi
presso di sé esistenti. Il Tribunale ha, inoltre, escluso la possibilità di
mutare d'ufficio il rito e ha affermato che, nel caso di specie, non fosse
indispensabile la partecipazione della Banca d'Italia al giudizio, in quanto il
ricorrente muoveva le proprie doglianze solo all'indirizzo della Banca
intermediaria. Il provvedimento del Tribunale di Verona, dunque, costituisce
un precedente importantissimo che, peraltro, è stato già parzialmente seguito
dal Tribunale di Benevento, sezione distaccata di Airola (BN). In un caso di
ricorso ex art.700 c.p.c. per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi,
infatti, accogliendo le difese dell'Istituto di credito convenuto, il Tribunale
di Benevento ha dichiarato la propria incompetenza per territorio proprio
evocando l'art.152 del d.lgs. 196 del 2003 e, dunque, riconoscendo
implicitamente che trovi applicazione solo il procedimento cautelare in tale
norma disciplinato.
Autori: Avv.Francesco Criscoli - Dott.ssa Alfonsina
Biscardi
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