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Data: 10/11/2012 11:00:00 - Autore: L.S.![]() Il ricorrente sosteneva che lo scopo da lui perseguito non era quello di far incontrare la figlia coi nonni contro la sua volont�, ma solo quello di indurla a scusarsi col nonno, nei confronti dei quale aveva tenuto giorni prima un comportamento insolente. La Corte d'Appello aveva negato che potesse applicarsi la scriminante dello ius corrigendi, osservando che �l'esercizio di esso, nei limiti in cui sia eventualmente configurabile, deve concretarsi in modalit� lecite e rispettose della personalit� del minore� e la Suprema Corte ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito osservando che, �quali che fossero le finalit� educative da lui perseguite, il diritto genitoriale non poteva estendersi fino a farvi rientrare l'uso gratuito della violenza; la costrizione fisica usata nei confronti della minore, obbligata con la forza a seguire il padre presso l'abitazione dei nonni paterni, e a tal fine letteralmente trascinata per parecchi metri, � stata giudicata eccedente i limiti della causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen.�. Anche il richiamo fatto nel ricorso al permanere della potest� genitoriale in capo al padre non affidatario - precisano i giudici di legittimit� - �� fuori centro rispetto all'apparato motivazionale della sentenza impugnata.�. |
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