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Data: 11/11/2012 11:00:00 - Autore: L.S.![]() Questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 43474 dell'8 novembre 2012, ha annullato la sentenza di non luogo a procedere emessa dal Gup nei confronti di un custode di un mezzo sottoposto a sequestro amministrativo che circolava alla guida del predetto mezzo, in tal modo appropriandosi di cose altrui di cui aveva la disponibilit� in ragione del proprio ufficio. Il Gup aveva ritenuto, come affermato dalle Sezioni Unite, che �la condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo integra esclusivamente l'illecito previsto e sanzionato dall'art. 213 codice della strada, comma 4, perch� il concorso tra la norma penale di cui all'art. 334 c.p. e quella amministrativa costituita dal medesimo art. 213 cod . strada va giudicato solo apparente, la seconda essendo norma speciale rispetto alla prima, limitatamente, appunto, alla sola circolazione abusiva�. La Suprema Corte - ricordando che la giurisprudenza di legittimit� riconduce al delitto di peculato d'uso la condotta di violazione degli obblighi imposti con il sequestro amministrativo, da parte del custode non proprietario - precisa che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite �rileva solo per il caso in cui sussista una relazione in qualche modo personale, diretta o indiretta che sia, tra la titolarit� del bene sequestrato, cui si riferisce la violazione, e l'autore della condotta di abusiva circolazione, che per s� realizza con immediatezza la condotta di sottrazione.�. Diversa invece - si legge nella sentenza - � �la situazione del custode, persona terza e che agisca per proprio interesse, poich� in tal caso rileva la sua qualifica pubblicistica e la funzione conseguentemente svolta, nell'interesse pubblico che comporta l'appropriazione da parte di un soggetto del tutto estraneo ad ogni relazione con il bene sequestrato e in violazione degli obblighi propri dello svolgimento di uno specifico servizio pubblico.�. Sentenza annullata, dunque, e rinviata al tribunale per un nuovo esame. |
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