|
Data: 11/11/2012 11:00:00 - Autore: L.S. "La fattispecie di impossessamento, consumata dal custode che non sia proprietario del mezzo o che non agisca in suo concorso o nel suo interesse e che si realizzi con la condotta di abusiva circolazione di mezzo sottoposto a sequestro, configura il delitto di peculato d'uso.". Questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 43474 dell'8 novembre 2012, ha annullato la sentenza di non luogo a procedere emessa dal Gup nei confronti di un custode di un mezzo sottoposto a sequestro amministrativo che circolava alla guida del predetto mezzo, in tal modo appropriandosi di cose altrui di cui aveva la disponibilità in ragione del proprio ufficio. Il Gup aveva ritenuto, come affermato dalle Sezioni Unite, che “la condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo integra esclusivamente l'illecito previsto e sanzionato dall'art. 213 codice della strada, comma 4, perché il concorso tra la norma penale di cui all'art. 334 c.p. e quella amministrativa costituita dal medesimo art. 213 cod . strada va giudicato solo apparente, la seconda essendo norma speciale rispetto alla prima, limitatamente, appunto, alla sola circolazione abusiva”. La Suprema Corte - ricordando che la giurisprudenza di legittimità riconduce al delitto di peculato d'uso la condotta di violazione degli obblighi imposti con il sequestro amministrativo, da parte del custode non proprietario - precisa che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite “rileva solo per il caso in cui sussista una relazione in qualche modo personale, diretta o indiretta che sia, tra la titolarità del bene sequestrato, cui si riferisce la violazione, e l'autore della condotta di abusiva circolazione, che per sé realizza con immediatezza la condotta di sottrazione.”. Diversa invece - si legge nella sentenza - è “la situazione del custode, persona terza e che agisca per proprio interesse, poiché in tal caso rileva la sua qualifica pubblicistica e la funzione conseguentemente svolta, nell'interesse pubblico che comporta l'appropriazione da parte di un soggetto del tutto estraneo ad ogni relazione con il bene sequestrato e in violazione degli obblighi propri dello svolgimento di uno specifico servizio pubblico.”. Sentenza annullata, dunque, e rinviata al tribunale per un nuovo esame. |
|