Data: 11/11/2012 12:00:00 - Autore: A.V.
Nuovo punto sull'annosa questione del divieto di cumulo di indennità integrativa speciale e altri emolumenti e in particolare di trattamento pensionistico INPS.

La sentenza 18648/2012 della Corte di Cassazione riesce a sintetizzare varie pronunce di diversi organi giurisdizionali e quindi a fornire un quadro giuridico univoco tendente a confermare il divieto di cumulo di trattamenti pensionistici e quindi ad escludere una volontà della Corte Costituzionale di far salvo tale diritto.

La pronuncia conferma una sentenza della Corte di Appello di Torino che aveva rigettato la richiesta di doppio trattamento, INPS e INAIL, a cui riteneva di aver diritto il ricorrente.

Il ricorrente in base alla sentenza della Corte Costituzionale 494 del 1993 che sanciva l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 1092 del 1973, ritiene di aver diritto al versamento dell' indennità integrativa speciale da parte dell'INAIL. Afferma quindi che la Corte di Appello di Torino nel momento in cui non riconosce tale diritto viola l' articolo 3 della Costituzione, recante il principio di uguaglianza e l'articolo 36 della Costituzione comma 1 che sancisce il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto.

A giudizio della Corte di Appello di Torino, nonostante la sentenza 494 del 1993 della Corte Costituzionale dichiarante l'illegittimità costituzionale dell'articolo 99 del DPR 1092 del 1973, non viene meno nell'ordinamento italiano il divieto di cumulo delle indennità integrative, ma solo il divieto ristretto al caso in cui negare il cumulo avrebbe portato ad un trattamento in peius rispetto al minimo INPS. Di conseguenza, il diritto all'integrazione deve essere riconosciuto solo nel caso limitato in cui la corresponsione di un solo emolumento avrebbe come conseguenza il non rispetto del minimo previsto dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, inoltre, il riconoscimento del diritto all'integrazione è valido nei limiti di somme necessarie a raggiungere il suddetto limite minimo.

Secondo il giudice la dichiarazione di illegittimità costituzionale non travolge l'intera disposizione ma solo la non previsione di un limite minimo. A sostegno di questa tesi l'ordinanza 516 del 2000 della Corte Costituzionale che afferma l'illegittimità di un divieto di cumulo generalizzato, ovvero senza che sia fissato un limite.

Ad ulteriore sostegno viene richiamata anche una sentenza di illegittimità costituzionale riguardante una legge della Regione Sicilia che appunto non prevedeva un limite per il cumulo di indennità.

La Corte di Cassazione nella sentenza emessa su tale questione, ha confermato in toto il percorso logico- giuridico seguito dal giudice e confermato la sentenza condannando alle spese la parte ricorrente. Allo stesso tempo riconosce in pieno le ragioni della parte resistente, l'INAIL, che richiama la sentenza 197 del 2010 in cui la Corte Costituzionale ha statuito che nel divieto di cumulo non vi è violazione degli articoli 2, 3, 36 e 38 della Costituzione.


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