Data: 10/11/2012 16:29:00 - Autore: A.V.
La Corte di Cassazione con sentenza n.18171/2012 si � pronunciata sulla competenza territoriale dei tribunali in relazione alle controversie sorte a seguito della stipula di contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali, in particolare quei contratti che riguardano strumenti finanziari come i conti correnti.

Secondo la Corte per queste controversie la competenza territoriale va determinata ai sensi dell'art. 63 d.lgs. n. 206 del 2005, perch� "l'art. 46 esclude l'applicabilit� ai medesimi delle sole norme di cui alla sezione I del Capo I del Titolo III della Parte III del Codice del consumo, e non anche di quelle di cui alla sezione III, cui esso accede".

Ci� significa che il consumatore pu� rivolgersi a un giudice diverso rispetto a quello del foro del consumatore ex art. 63 d.lgs. n. 206 del 2005, competente per territorio "giusta uno dei criteri posti agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., senza che, in accoglimento della relativa eccezione sollevata dal professionista ovvero d'ufficio, tale giudice possa dichiarare la propria incompetenza anche a svantaggio, e cio� in pregiudizio dell'interesse, del consumatore". LA vicenda ha avuto inizio a seguito di un ricorso contro un'ordinanza del Tribunale di Milano che si dichiarava territorialmente incompetente a decidere sulle controversie sorte con una Banca riguardo l'acquisto di alcuni prodotti finanziari e la stipulazione di alcuni contratti di conto corrente.

Il Tribunale si era dichiarato incompetente affermando che sarebbe stato necessario rivolgersi ai tribunali dei luoghi di residenza degli attori, poich� la norma che riguarda il foro del consumatore � inderogabile.

La Cassazione accogliendo il ricorso ha condiviso le argomentazioni dei ricorrenti secondo cui il Tribunale aveva dato una interpretazione troppo restrittiva e non funzionale all'art. 63 del dlgs 206/2005 pervenendo a una decisione in palese contrasto con gli interessi del consumatore che la normativa attuale tende invece a privilegiare. I ricorrenti lamentavano anche l'errata applicazione dell'art. 63 in quanto l'art. 46 ne prevede l'inapplicabilit� per i contratti riguardanti strumenti finanziari. La Corte richiama anche una precedente decisione (la n.9314 del 2008) in cui si affermava che la parte favorita (il consumatore) pu� rivolgersi sia al giudice indicato nel contratto sia a quello competente territorialmente in base alle norme ordinarie, mentre la controparte pu� promuovere le controversie solo dinnanzi all'organo giudicante indicato nel contratto.
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