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Data: 14/11/2012 11:00:00 - Autore: A.V. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18563 del 29 ottobre 2012 ha stabilito che può essere dichiarato lo stato di abbandono di un minore e la sua adottabilità solo se, per il fatto di entrambi dei genitori, è stato compromesso lo sviluppo fisico e l'equilibrio psicologico del minore. Nel caso preso in esame dai giudici di Piazza Cavour, vi era stato un intervento dei carabinieri nella casa di due coniugi. La richiesta era partita dal marito il quale sosteneva che la moglie era intenzionata ad uccidere il loro figlio minorenne. I rappresentanti dell'ordine costatavano la confusione mentale della donna che però era stata picchiata del marito. Veniva quindi decisa la sottrazione del minore ai genitori ed il suo collocamento in una struttura protetta ed adeguata. Successivamente il minore veniva, insieme alla madre, sistemato in un altro complesso pubblico. In seguito alla condanna del marito per maltrattamenti, la moglie lasciava, dopo un anno la struttura, senza portare con se il minore. Il tribunale, dopo avere l'espletamento di consulenze tecniche, dichiarava adottabile il minore. I due genitori, si rivolgevano a questo punto alla Corte di Appello di Milano che rigettava i gravami spiegando che il padre, ancora agli arresti, proponeva un collocamento inadeguato del minore presso una altra sua figlia che oltre tutto non aveva mai conosciuto e frequentato il fratello e che soprattutto non poteva offrire un contesto familiare adatto alla crescita del minore. L'impugnazione della madre veniva respinta in quanto presentata in ritardo. Nel caso di specie i giudici di merito rilevavano peraltro che la situazione psicologica e le carenze genitoriali di entrambi i genitori non erano di breve durata. La madre non sarebbe risultata in grado di soddisfare i bisogni primari del figlio e tanto meno di garantirgli affetto ed attenzione. Anche il padre manifestava carente genitoriali e di personalità non solo nei confronti del minore conteso ma anche nei confronti di altri figli avuti in seguito ad altre relazioni. Da ultimo è stato evidenziato che la madre dovendo seguire un percorso terapeutico alquanto lungo, non era nelle condizioni di occuparsi del minore che aveva necessità immediata di un nucleo familiare, di qui la conferma di adottabilità. Il caso finiva dinanzi alla Corte di Cassazione che con la sentenza n. 18653 / 2012 ha ricordato che si può parlare di stato di abbandono di un minore e quindi della sua adottabilità nel caso in cui entrambi i genitori naturali risultano responsabili di danni irreversibili allo sviluppo sia fisico che psicologico del figlio minore. La Suprema Corte ricorda inoltre che i genitori affetti da patologie mentali, anche di origine non temporanee, non sono obbligatoriamente da considerare inadatti al ruolo genitoriale ed ha sottolineato l' importanza di dover tutelare il minore garantendogli la possibilità di crescere con i genitori biologici, soprattutto quando uno o entrambi i genitori si mostra disponibile a seguire un percorso psicologico finalizzato a tale scopo. La Corte di Cassazione ha inoltre rilevato una contraddizione nella sentenza di merito, seconda la quale, da un lato si riconosce alla madre la capacità di recuperare le sue capacità genitoriali seguendo un percorso psicologico tale da permettere di nuovo l'inserimento del figlio nel contesto materno, e dall'altro si dichiara l'adottabilità del minore dettata dalla necessità di dargli velocemente un nucleo familiare dove crescere. E così la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal padre e accolto quello della madre che ha nella sua difesa ha evidenziato come in realtà le era stata riconosciuta la capacità di recuperare nel tempo le attitudini genitoriali. La donna si è opposta all'adottabilità del figlio in quanto i giudici di merito non avrebbero tenuto conto della relazione del consulente tecnico d'ufficio, non avrebbero valutato il suo comportamento dopo l'abbandono del figlio, le avrebbero rifiutato una successiva CTU e avrebbero violato l'articolo 8 della legge 184 del 1983 relativamente alla richiesta di affido del minore al nonno considerandola fatta in ritardo. La Corte di Cassazione ha quindi rinviato la sentenza alla Corte di Appello di Milano che dovrà, alla presenza di con un'altra commissione, applicarla senza incorrere nuovamente nei vizi evidenziati nella stessa. |
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