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Data: 18/11/2012 09:30:00 - Autore: Licia Albertazzi Il decreto legge 158/2012 sulla riforma delle professioni sanitarie è stato convertito in legge, con alcune modificazioni, lo scorso 8 novembre 2012. La legge 189/2012 recante “disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante il più alto livello di tutela della salute” (meglio noto come legge sulla tutela della salute) introduce nel nostro ordinamento alcune importanti novità in merito alla responsabilità civile e penale del medico. L'art. 3 della predetta legge, in particolare, modifica gli aspetti principali della responsabilità da “medical malpractice” (malasanità: carenza di prestazione di servizi sanitari professionali idonei a danneggiare il beneficiario del trattamento) incidendo prevalentemente sul concetto di rischio clinico ed influendo in modo decisivo sull'entità degli oneri da impiegarsi ai fini assicurativi. L'art. 3 della L. 189/2012 consta di quattro previsioni particolari: enuncia i principi della colpa medica; prevede la costituzione di un fondo assicurativo a copertura degli esercenti professioni sanitarie; spiega i criteri alla base della liquidazione e della compensazione del danno alla persona facendo riferimento agli schemi ed alle tabelle già vigenti per i danni da circolazione stradale e i danni da colpa professionale in campo sanitario (indici contenuti nel Codice delle Assicurazioni Private agli artt. 138 e 139); contiene alcune disposizioni in tema di aggiornamento dell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio a disposizione del Giudice in ambito di valutazione dei casi di responsabilità sanitaria. Per quanto riguarda l'istituzione del Fondo di Garanzia assicurativo a copertura del rischio derivante da responsabilità medica la Legge 189/2012 contiene la previsione di un termine, non vincolante, per l'emanazione del relativo Decreto del Presidente della Repubblica. Tale termine è stato fissato al 30 Giugno 2012. La normativa introduce inoltre un'importante novità riguardante le Compagnie assicurative, le quali potranno recedere unilateralmente dal contratto soltanto dopo l'accertata reiterazione di errori medici imputati al medico assicurato, accertati con sentenza definitiva. Ulteriore figura introdotta dalla Legge in oggetto è “l'esimente per colpa lieve” riportata dal primo comma dell'art. 3. Passando ad una trattazione degli aspetti penali della vicenda il legislatore ha modificato sostanzialmente la normativa previgente obbligando il Giudice, in fase di accertamento dell'elemento della colpa in pendenza di processo penale, a tenere in debita considerazione il comportamento adottato dall'imputato in relazione al caso concreto, prendendo in esame altresì le linee guida e le “buone pratiche” sanitarie mantenute dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale. Sussistendo questi requisiti, il medico che abbia mantenuto un comportamento in linea con queste convenzioni “non risponde penalmente per colpa lieve”, ferma restando la responsabilità da accertarsi in sede civile ex art. 2043. Sul piano pratico dovranno tenersi ben distinti gli elementi di valutazione della colpa medicale adottati rispettivamente sul piano civile e su quello penale. Come già giurisprudenza consolidata ha sottolineato, i criteri di riferimento non possono essere utilizzati indifferentemente su entrambi i piani di responsabilità, dovendo essere adottate opportune cautele. Da ciò consegue che, a seguito di errore professionale, una volta dichiarata la non imputabilità del medico nel procedimento penale, ben potrebbe configurarsi comunque ipotesi risarcitoria in ambito civile. |
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