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Data: 13/11/2012 10:00:00 - Autore: L.S.![]() Sulla base di questo principio di diritto la Corte di cassazione, con sentenza n. 43434 dell'8 novembre 2012, ha confermato la decisone dei giudici di merito che, ritenendo responsabili l'amministratore unico e il responsabile di cantiere di una societ� per omicidio colposo per l'infortunio mortale occorso ad un lavoratore extracomunitario, riconosceva il risarcimento danni in favore sia della madre del lavoratore che di coloro che la vittima aveva ospitato in Italia e con cui conviveva stabilmente. La Suprema Corte ha altres� precisato che in linea specifica la giurisprudenza ha affermato �la risarcibilit� del danno subito da persona convivente derivatogli (quale vittima secondaria) dalla lesione materiale cagionata alla persona con la quale convive dalla condotta illecita del terzo e ha collegato tale danno alla provata turbativa dell'equilibrio affettivo e patrimoniale instaurato mediante una comunanza di vita e di affetti, con vicendevole assistenza materiale e morale.�. La sentenza d'appello - affermano i giudici di legittimit� - accertato il rapporto di convivenza con il lavoratore in attualit� di guadagno, ha correttamente applicato i principi pi� sopra riassunti nel loro profilo patrimoniale e affettivo, e ha ben ritenuto che i conviventi fossero legittimati a costituirsi parte civile contro i responsabili della morte del lavoratore partecipe di quel consorzio familiare. |
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