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Data: 02/12/2012 09:00:00 - Autore: Justowin
Ospitiamo questa settimana un interessante approfondimento sul tema del
sistema dei controlli interni negli enti locali. La tematica verrà
approfondita adeguatamente durante il corso di preparazione al concorso per
l'accesso alla carriera prefettizia organizzato da Justowin. il 26 novembre
prossimo scadranno i termini per presentare la domanda di partecipazione a
questo prestigioso concorso pubblico. Il bando di concorso prevede lo
svolgimento di una prova preselettiva con quiz a risposta multipla e lo
svolgimento, dopo il superamento della prova preselettiva, di 5 impegnative
prove scritte seguite da un altrettanto impegnativa prova orale. Il concorso
consente di accedere alla prestigiosa carriera prefettizia. Per coloro che
fossero interessati segnaliamo il link al bando di
concorso
Il corso di preprarazione al concorso a 30 posti per la carriera prefettizia
di Justowin si svolgerà a Roma da febbraio a Giugno e prevede lezioni teoriche
ed esercitazioni pratiche su tutte le materie delle prove di concorso (il
diritto amministrativo, il diritto civile, la storia contemnporanea, la storia
della pubblica amministrazione, la legislazione speciale nelle materie di
competenza del prefetto). Per maggiori informazioni visita il sito www.justowin.it (v. questa
pagina)
Leggi l'articolo IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI
INTERNI NEGLI ENTI LOCALI ALLA LUCE DEL D.L. 174/2012 E I SUOI RIFLESSI SULLO
STATUS DEL SEGRETARIO COMUNALE
a cura di Nicola Sorgente Segretario Comunale della convenzione di
Segreteria dei Comuni di Sorico – Gera Lario - Mantello
1.IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO. 2.IL RIDISEGNO DEL SISTEMA DEI
CONTROLLI INTERNI NEGLI ENTI LOCALI OPERATA DAL D.L. 174/2012
1.IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO A seguito
dell'emanazione del D.L. 10.10.2012 n. 174, “Disposizioni urgenti in materia di
finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni
in favore delle zone terremotate nel maggio 2012” è stato integralmente rivisto
il sistema dei controlli interni. Il sistema previgente era disciplinato
dall'art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) il quale, a sua volta, riprendeva,
in parte, il disposto del D. Lgs. n. 286/1999, “Riordino e potenziamento dei
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e
dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche” alle cui
disposizioni gli enti locali avevano la facoltà di adeguare la propria
organizzazione; il sistema disciplinato dall'art. 147 del TUEL prevedeva: a.
il controllo di regolarità amministrativa e contabile; b. il controllo di
gestione; c. la valutazione della dirigenza; d. il controllo
strategico. La valutazione della dirigenza, a seguito dell'emanazione del D.
Lgs. n. 150/2009, era già fuoriuscita dal sistema dei controlli interni anche se
resta strettamente legata a quelle forme di controllo che attengono al ciclo
strategico dell'ente (controllo di gestione e controllo strategico). Con la
riforma introdotta dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 è stato integralmente
sostituito l'art. 147 del TUEL e sono stati introdotti, ex novo, gli artt. 147
bis, ter, quater e quinques. In questo modo si è passati dalle quattro forme
di controllo sopra riportate a sei, di cui ben tre nuove. La novella
normativa distingue i Comuni a seconda della loro dimensione demografica
prevedendo che alcune tipologie di controlli interni, quali quelli sulle società
partecipate e sulla qualità dei servizi erogati, siano obbligatorie solo negli
enti sopra i 10.000 abitanti. I controlli interni devono essere organizzati,
da ciascun ente, in osservanza al principio di separazione tra funzione di
indirizzo e compiti di gestione. Recita, infatti, il nuovo art. 147 comma 4 del
TUEL: “Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti
locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga
agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni.” Sono parte
dell'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario comunale, il
direttore generale (se nominato), i responsabili di servizio e le unità di
controllo (nuclei di valutazione, organismi indipendenti di valutazione),
laddove previste. Più enti locali possono, ai sensi dell'art. 30 comma 4 del
TUEL, istituire uffici unici per svolgere le attività di controllo in forma
associata. Va segnalato, infine, come l'art. 3 comma 2 del D.L. n. 174/2012
fissa anche la tempistica per adeguarsi alla riforma, prevedendo che “gli
strumenti e le modalita' di controllo interno di
cui al comma 1, lettera d), (art. 147 e seg.) sono
definiti con regolamento adottato dal Consiglio…”. Si
impone, quindi, agli enti locali di approvare in Consiglio Comunale, entro il 10
gennaio 2013, un regolamento disciplinante il sistema di controlli interni e di
darne formale comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo
della Corte dei Conti; detta norma prevede, inoltre, che in caso di inadempienza
il Prefetto inviterà l'ente, che non abbia provveduto, ad adempiere entro il
termine di 60 giorni. Decorso inutilmente anche questo termine, il Prefetto darà
avvio al procedimento di scioglimento del Consiglio Comunale per gravi e
persistenti violazioni di legge ex art. 141 lett. a) del TUEL.
2. IL RIDISEGNO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI NEGLI ENTI
LOCALI OPERATA DAL D.L. 174 2012 Come accennato, con
l'emanazione del D.L. 174/2012 del 10 ottobre 2012 il legislatore è intervenuto
nuovamente sul tema dei controlli interni agli enti locali. Una materia che, da
qualche decennio a questa parte, risulta essere oggetto di attenzioni e di
interventi normativi, volti a disegnare la “geometria variabile” di tali
controlli. Le modifiche apportate dall'ultimo decreto vanno in controtendenza
rispetto all'orientamento dei primi anni 2000, quando si è costituzionalmente
sancita, con l'emanazione della legge costituzionale n. 3/2001 di riforma del
titolo V della Costituzione, la fine del Comitati Regionali di Controllo
(Co.re.co) e della loro attività di monitoraggio a presidio della legittimità
degli atti. Già in precedenza si era avviata l'operazione di alleggerimento dei
controlli sugli atti deliberativi degli ee.ll. attraverso l'eliminazione del
parere preventivo di legittimità del segretario comunale a seguito della riforma
Bassanini (L. 127/97). L'inversione di tendenza avvenuta col D.L. 174/2012, a
conferma della vichiana teoria dei corsi e ricorsi storici, è stata dettata
dalla necessità di correre subito ai ripari dopo i recenti scandali politici di
sperpero di denaro pubblico per il finanziamento ai partiti. Ciò ha dato la
stura ad un'operazione di organica revisione della materia dei controlli interni
agli enti territoriali e locali, che ha avuto l'effetto di conferire nuova linfa
vitale a questo tema così importante e strategico non solo per il buon andamento
della pubblica amministrazione ma anche per la competitività del sistema Paese.
Il tutto al fine di por mano in gran fretta a una situazione emergenziale,
considerati per l'appunto gli esempi deplorevoli di spreco di risorse pubbliche
e fenomeni di diffusa corruzione ai vari livelli istituzionali di
governo. Proprio l'art. 3 (intitolato “Rafforzamento dei controlli interni
degli enti locali”) del predetto Decreto riscrive il sistema dei controlli
interni, tanto preventivi quanto successivi sugli atti degli enti locali,
prevedendone un loro massiccio rafforzamento e anticipando norme che erano già
nelle progettate modifiche del Codice delle autonomie locali. Viene quindi
riformulato in versione corretta e ampliata l'art. 147 del Tuel, secondo il
seguente tenore: Art. 147. - (Tipologia dei controlli interni). 1. Gli
enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa,
individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di
regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa. 2. Il sistema di controllo interno è
diretto a: a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia,
l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare,
anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e
azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati; b) valutare
l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei
programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in
termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione
di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai
fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal
patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza
da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di
controllo da parte dei responsabili dei servizi; d) verificare, attraverso
l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi
gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del
bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi
gestionali esterni dell'ente; e) garantire il controllo della qualità dei
servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni,
con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti
esterni e interni dell'ente.
Emerge, come già accennato nel precedente paragrafo, come sia stato ampliato
il ventaglio tipologico dei controlli interni che, dai precedenti quattro,
passano ai seguenti sei: a. Il controllo di regolarità
amministrativa e contabile: Questa forma di controllo è quella, secondo
tradizione, più diffusa negli enti locali. Si tratta di un controllo diretto a
garantire che l'azione amministrativa si svolga nel rispetto dei principi di
legittimità, regolarità e correttezza. Interessa tutti i Comuni
indipendentemente dalla loro dimensione demografica. Il nuovo articolo
147-bis del TUEL (così come introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012) prevede,
nell'ambito di tale controllo, le seguenti fasi:
? una fase preventiva, come evidenziato dal primo comma dell'art.
147-bis del Tuel, a mente del quale “Il controllo di regolarità amministrativa e
contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da
ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere
di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa. E' inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario
ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del
visto attestante la copertura finanziaria.” Alla luce di tale novella emerge
in maniera chiara come il controllo preventivo si svolge in fase di
rilascio: o del parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e
correttezza dell'azione amministrativa, di competenza del responsabile del
servizio interessato dal provvedimento adottando; o del visto attestante
la copertura finanziaria e del parere di regolarità contabile, di competenza,
del responsabile del servizio finanziario. A tal fine, sempre nell'ambito del
controllo preventivo, l'art. 3 del D.L. 174/2012 provvede a meglio specificare
il contenuto del parere dei responsabili dei servizi, attraverso l'integrazione
apportata all'art. 49 (Pareri dei responsabili dei servizi) del D.Lgs. 267/2000,
secondo la cui novella: “Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla
Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto
il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio
interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria
in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è
espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I
soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei
pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai
pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo
della deliberazione.» La novella normativa evidenzia come il parere contabile
si renda necessario ogni qualvolta vi siano riflessi su bilancio e/o sul
patrimonio dell'ente, e quindi non più solo nel caso in cui l'atto deliberativo
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata (come era previsto nella
precedente formulazione della norma). Non si può non constatare, e pertanto
salutare con l'auspicio di una sua concreta applicazione, l'inserimento nella
norma in esame di quanto richiesto più volte dalla giurisprudenza, ovvero che il
discostamento dai pareri succitati debba essere opportunamente motivato
dall'Organo deliberante. Resta però sfumata sullo sfondo l'identità del
soggetto cui compete stabilire se sia necessario o meno, nel caso concreto, il
parere contabile. Nel dubbio questo soggetto potrebbe essere individuato in sede
regolamentare. In conclusione l'analisi del combinato disposto degli artt.
147-bis primo comma e 49 primo comma del TUEL porta a svolgere le seguenti
considerazioni: - il controllo contabile si caratterizza per essere un
controllo esteso come per i pareri ex art. 49 del Tuel, a tutti gli atti che
abbiano rilevanza diretta o indiretta su finanza e patrimonio; - il controllo
preventivo è riferito a tutti “gli atti”, dunque atti amministrativi “tipici”, a
cominciare dalle determinazioni.
? una fase successiva, svolta, secondo i principi della revisione
aziendale, sotto la direzione del segretario comunale. Detta attività dovrà
riguardare i seguenti atti: - determinazioni comportanti impegno di
spesa, - atti di accertamento dell'entrata, - atti di liquidazione della
spesa, - contratti ed altri atti amministrativi; Con riferimento agli
“altri atti amministrativi”, il tenore letterale sembrerebbe suggerire che il
controllo successivo vada esercitato non solo sugli atti tipici indicati nella
norma stessa ma anche su quelli non legati a spese, come ad esempio permessi di
costruire, licenze, permessi etc. Gli atti da sottoporre a controllo
successivo verranno scelti tramite una selezione casuale effettuata con motivate
tecniche di campionamento. Le risultanze di quest'attività dovranno, con la
periodicità prevista da ciascun ente nella propria autonomia regolamentare,
essere trasmesse, a cura del segretario comunale, ai vari responsabili di
servizio, ai revisori dei conti, agli organi di valutazione dei risultati dei
dipendenti ed al Consiglio Comunale. L'analisi della norma, partendo dal suo
contenuto letterale, mette in rilievo l'opportunità di: - imbastire un buon
sistema di campionatura in grado di garantire un controllo successivo
efficace; - individuare puntualmente i soggetti in grado di adottare tecniche
“motivate” di campionamento e di seguire correttamente i principi della
revisione; a tal proposito si evidenzia come i revisori dei conti, ed in parte
anche i responsabili dei servizi finanziari, possono rispondere a questi
requisiti, tenendo conto del percorso di studi e formazione seguiti. In questo
senso sarà possibile dare alla norma un contenuto non meramente formale ma una
sua concreta applicazione, rispettandone il principio ispiratore.
? La terza e ultima fase riguarda la comunicazione a soggetti terzi
degli esiti del controllo, finalizzata a realizzare un controllo “diffuso”.
Più precisamente il nuovo art. 147-bis comma 3 prevede che “le risultanze
del controllo … sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai
responsabili dei servizi, ai revisori dei conti e agli organi di
valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la
valutazione, e al consiglio comunale”. L'aspetto della
trasmissione delle risultanze dell'attività svolta sotto la direzione del
segretario comunale rappresenta un altro argomento da disciplinare accuratamente
nel sopra menzionato regolamento dei controlli. Infatti appare opportuno che la
periodicità di tale rendicontazione sia differenziata a seconda del soggetto
destinatario cui è diretta. Sotto questo aspetto non si può non sottolineare
che i responsabili di servizio sicuramente necessitano di conoscere l'esito del
controllo successivo con maggiore frequenza, al fine di poter correggere, per
tempo, eventuali prassi amministrative o contabili non corrette. Dall'altra
parte, vi è l'esigenza conoscitiva dei revisori dei conti, degli organi di
valutazione dei risultati dei dipendenti e, infine, del Consiglio Comunale, che
necessitano invece di comunicazioni progressivamente meno ravvicinate nel
tempo.
Funzionale ad una piena attuazione dei suddetti controlli di regolarità
risulta essere l'introduzione di un nuovo comma 2-bis nell'art. 109 del TUEL,
secondo cui: “2-bis. L'incarico di responsabile del servizio finanziario di
cui all'articolo 153, comma 4, può essere revocato esclusivamente in caso di
gravi irregolarità riscontrate nell'esercizio delle funzioni assegnate. La
revoca è disposta con Ordinanza del legale rappresentante dell'Ente, previo
parere obbligatorio del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato»; Sicuramente l'introduzione ad opera del suddetto comma del principio
della inamovibilità del Responsabile finanziario comporta in prima battuta un
incremento delle responsabilità di tale soggetto e della possibilità di poter
operare con maggiore autonomia rispetto alla volontà politica. Al tempo
stesso fa emergere la necessità di introdurre maggiori garanzie cautelative per
tale figura. Restano irrisolti alcuni dubbi operativi per l'applicazione del
principio della inamovibilità. Ad esempio nell'ipotesi di mancati rinnovi degli
incarichi in occasione dell'inizio del mandato politico del nuovo Sindaco. Altra
ipotesi non regolata è quella delle riorganizzazioni interne agli Enti, che
inevitabilmente vi saranno in conseguenza dell'applicazione della normativa
sulle Unioni di comuni, convenzioni tra enti e così via. A sottolineare
ulteriormente il potenziato ruolo del Responsabile Finanziario l'art. 3
introduce altresì un'integrazione al comma 4 dell'art. 153 del Tuel prevedendo
che: “Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o
qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle
previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai
vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica
periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e
più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della
gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il
responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto
disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai
vincoli di finanza pubblica e tenuto conto degli indirizzi della Ragioneria
Generale dello Stato applicabili agli enti locali in materia di programmazione e
gestione delle risorse pubbliche.” Va qui sottolineato come il visto di
copertura finanziaria da adesso in poi va apposto, da parte del Responsabile
Finanziario, tenendo conto anche del rispetto del patto di stabilità e degli
altri vincoli (ad esempio spese di personale, rappresentanza etc.). Altra
singolare novità viene introdotta con la previsione dell'efficacia rafforzata
delle Circolari della Ragioneria Generale dello Stato, per le quali si potrà
quindi discutere quanto alla loro collocazione nel sistema delle fonti del
diritto.
b. Il controllo del permanere degli equilibri finanziari della gestione
di competenza, della gestione residui e della gestione di cassa, anche ai fini
della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di
stabilità interno: Questa forma di controllo, disciplinata dall'art.
147-quinques del TUEL, rappresenta una sub-categoria del controllo di regolarità
amministrativa e contabile. Esso interessa praticamente tutti gli enti locali
considerato che dal prossimo esercizio anche i piccoli Comuni saranno
assoggettati alle regole e ai vincoli del patto di stabilità interno. Tale
controllo dovrà essere disciplinato nel regolamento di contabilità, attraverso
la previsione dello svolgimento di una costante attività di coordinamento e
vigilanza da parte del responsabile finanziario. Questi dovrà altresì effettuare
ricognizioni periodiche degli equilibri finanziari, che potrebbero essere
tradotte in altrettante deliberazioni della giunta comunale. L'attività di
controllo in esame non potrà prescindere, inoltre, dall'esame dell'andamento
economico-finanziario degli organismi gestionali esterni all'ente, in quanto ciò
potrebbe comportare ripercussioni sul bilancio finanziario comunale (nuovo art.
147-quinquies comma 3 TUEL). Va precisato che tale controllo dovrà essere,
sì, effettuato con il coordinamento del responsabile del servizio finanziario,
ma si prevede il coinvolgimento attivo anche degli organi di governo dell'ente,
del segretario, del direttore generale e dei responsabili di servizio. Il
tutto dovrà avvenire nel rispetto delle norme disciplinanti il concorso degli
enti locali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ed in
attuazione dell'art. 81 della Costituzione (che ha introdotto - nella Carta
Costituzionale – il principio del pareggio di bilancio).
c. Il controllo strategico: Il controllo strategico è probabilmente
quello che ha riscosso il minor successo all'interno degli enti locali finendo
per essere svolto, spesso, in modo blando e superficiale. Tale forma di
controllo mira a operare un confronto tra gli obiettivi stabiliti,
essenzialmente, nella relazione previsionale e programmatica ed i risultati
conseguiti dalla struttura, attraverso una contestuale individuazione e disamina
delle ragioni che hanno comportato eventuali scostamenti. Esso è quindi
preordinato: - in una prima fase, a verificare l'impatto sul territorio
amministrato dell'attività di pianificazione e programmazione predisposta
dall'ente e se essa può effettivamente produrre i risultati auspicati; - in
una fase successiva, costituisce un importante supporto al fine di valutare come
la struttura burocratica, concretamente, attua piani, programmi e gli altri
strumenti di indirizzo politico emanati. Il D.L. 174/2012 cerca di ridare
nuovo slancio a tale controllo e ne ribadisce l'obbligatorietà in capo a tutti i
Comuni, a prescindere dalla dimensione demografica. La disciplina è contenuta
nel nuovo art. 147-ter del TUEL. In particolare, riferendosi ai soli i Comuni
superiori ai 10.000 abitanti, stabilisce che essi sono tenuti, nell'ambito della
propria autonomia organizzativa ed anche in forma associata, a disciplinare
metodologie di controllo finalizzate alla rilevazione: ? dei risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti; ? degli aspetti
economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti; ? dei tempi di
realizzazione rispetto alle previsioni; ? delle procedure operative
attuate confrontate con i progetti elaborati; ? della qualità dei
servizi erogati; ? del grado di soddisfazione della domanda
espressa; ? degli aspetti socio-economici. Risulta evidente che la
citata novella normativa ha introdotto un importante elemento di novità
nell'ambito del controllo strategico, prevedendo che questo rappresenti non
tanto un'attività fine a se stessa o di mero supporto della politica ma,
piuttosto, un'attività propedeutica all'adempimento di cui all'art. 193 comma
secondo del TUEL. Pertanto anche in questo caso, l'unità preposta allo
svolgimento dell'attività di controllo deve elaborare dei rapporti periodici da
presentare a Giunta e Consiglio Comunale affinché possano, per tempo, adottare
le necessarie deliberazioni circa la ricognizione dello stato di attuazione dei
programmi. Di qui la necessità che le modalità di trasmissione dei rapporti
periodici ai sopramenzionati organi dell'ente siano disciplinate nel regolamento
di contabilità. Resta da ultimo il dubbio sull'applicazione del controllo
strategico nei comuni inferiori ai 10.000 abitanti. In base all'attuale panorama
normativo anche i piccoli Comuni sono da ritenersi sottoposti al controllo
strategico e, quindi, allo svolgimento dell'attività di valutazione
dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani e
programmi da parte della struttura. Peraltro, vista la sostanziale mancanza
di una disciplina esplicita loro dedicata, è da ritenere che possano effettuare
il controllo strategico con modalità semplificate.
d. Il controllo di gestione: Si tratta di quel tipo di controllo
interno volto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione
amministrativa. Esso è obbligatorio per tutti i Comuni a prescindere dalla
dimensione demografica. E' un controllo ciclico che conosce diverse fasi al suo
interno. In particolare per un suo corretto funzionamento è necessario che
l'impostazione dell'attività di controllo sia preceduta da una precisa
definizione degli obiettivi gestionali, di breve periodo, affidati ai
responsabili di servizio con il piano esecutivo di gestione, o con il piano
dettagliato degli obiettivi. Affinchè l'attività di controllo possa essere
realmente efficace, è necessario che esso venga supportato da un buon sistema
informativo da cui ricavare le informazioni ed i dati necessari. La
disciplina del controllo di gestione è ancora rinvenibile negli artt. 196 e
seguenti del TUEL, a cui il D.L. n. 174/2012 non ha apportato sostanziali
modifiche. L'unica novità, solo formale, è che il nuovo articolo 147 del TUEL
esplicita diversamente, ed in modo più corretto, l'oggetto di tale tipologia di
controllo, ovvero non solo la verifica del “rapporto tra costi e risultati” ma
anche quello “tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e
risultati”. Anche la disciplina di tale controllo di gestione e la sua
organizzazione dovrà essere contenuta nel regolamento disciplinante il sistema
dei controlli interni e raccordata con quanto già previsto nel regolamento di
contabilità di ciascun ente.
e. Il controllo sulle società partecipate: I Comuni superiori ai
10.000 abitanti, a mente dell'art. 147-quater del TUEL, secondo la propria
autonomia organizzativa disciplinano, con regolamento, un sistema di controlli
sulla società partecipate svolto direttamente dalle strutture dell'ente in cui
sono inserite dette partecipazioni sociali. Detto regolamento deve
disciplinare: • un adeguato sistema informativo finalizzato a
rilevare: - i rapporti finanziari tra ente e società, - la situazione
contabile, gestionale ed organizzativa delle società, - i contratti di
servizio. Questi tra l'altro, in forza del nuovo comma 3bis introdotto all'art.
243 del TUEL, devono prevedere apposite clausole volte a garantire, ove si
verifichino condizioni di deficitarietà strutturale, una riduzione delle
spese di personale delle società partecipate anche in applicazione di quanto
previsto dal comma 2bis dell'art. 18 del D.L. n. 112/2008, - la qualità dei
servizi attesi, - il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza
pubblica; • la definizione, da parte dell'amministrazione, degli
obiettivi gestionali a cui deve tendere ciascuna società partecipata, secondo
standard qualitativi e quantitativi predeterminati, nell'ambito della relazione
previsionale e programmatica. L'ente locale deve provvedere ad effettuare un
monitoraggio periodico sull'andamento delle partecipate, anche e soprattutto al
fine di identificare, per tempo, gli eventuali interventi correttivi utili a
ridurre squilibri economico finanziari rilevanti per il bilancio comunale. I
risultati complessivi della gestione dell'ente e delle partecipate sono rilevati
mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica. Come è
agevole notare, il controllo sulle partecipate si caratterizza per essere
multidisciplinare, riguardando sia aspetti di regolarità amministrativa e
contabile (ricomprendendosi qui anche la verifica dell'andamento economico
finanziario della società al fine di rilevare possibili ripercussioni sull'ente
locale) che aspetti tipici del controllo di gestione e del controllo
strategico. I Comuni inferiori ai 10.000 abitanti, come sopra enunciato, non
sono tenuti a questa forma di controllo. Tuttavia è doveroso ricordare che,
a mente del terzo comma del nuovo art. 147-quinquies del TUEL, essi sono tenuti
ad effettuare il controllo sugli equilibri finanziari, il quale implica “anche
la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario
dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi
gestionali esterni”. Al di la del fatto che è difficile comprendere se con
organismi gestionali esterni si intendono anche le società, appare difficile
immaginare che proprio queste ultime siano totalmente escluse dall'attività di
controllo dell'ente locale socio, almeno dal punto di vista della valutazione
degli effetti che il loro andamento gestionale può comportare per il bilancio
finanziario dell'ente. Tale considerazione conseguentemente impone un minimo
di “consolidamento” dei bilanci anche per i Comuni sotto i 10.000 abitanti.
f. Il controllo di qualità sui servizi erogati: Si tratta di una
tipologia di controllo finalizzata a rilevare il grado di soddisfazione degli
utenti, interni ed esterni all'ente, che fruiscono dei servizi erogati dal
Comune e dai suoi organismi gestionali esterni. Anche questa forma di
controllo, così come la precedente, riguarda solo i Comuni superiori ai 10.000
abitanti. Per completezza espositiva occorre qui ricordare i punti di
tangenza di tale forma di controllo con altri controlli. Infatti, il controllo
di gestione ha sempre avuto per oggetto anche la qualità dei servizi erogati e
inoltre, a mente dell'art. 147 ter del TUEL, il controllo strategico è rivolto
alla rilevazione della qualità dei servizi erogati. Tale attività di
controllo va disciplinata in apposito regolamento nel quale devono essere
identificati i soggetti deputati al relativo svolgimento, interni od esterni
all'organizzazione, le modalità di rilevazione e le metodologie adottate per la
stessa.
Il controllo sulla gestione degli enti locali affidato alla Corte di
Conti Trattando di controlli interni non si può non fare un accenno al nuovo
art. 148 TUEL in materia di controllo sulla gestione degli enti locali affidato
alla Corte dei Conti. Questa norma prevede, tra l'altro, che le sezioni
regionali della Corte verificano, semestralmente, il funzionamento dei controlli
interni adottati al fine del rispetto delle regole contabili e del pareggio di
bilancio di ciascun ente locale. Per l'effettuazione dell'attività di
verifica semestrale le Corti possono avvalersi anche del Corpo della Guardia di
finanza o dei servizi ispettivi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato previsti dall'art. 14 comma 1 lett. d) della legge n. 196/2009. La
stessa norma impone ai sindaci dei Comuni superiori ai 10.000 abitanti, di
trasmettere alle rispettive sezioni regionali di controllo della Corte, tramite
il segretario comunale o il direttore generale e con cadenza semestrale, un
referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia ed adeguatezza del
sistema dei controlli interni adottato. Tale referto va inviato anche al
presidente del consiglio comunale. In caso di rilevata assenza del sistema
dei controlli interni, o di sua inadeguatezza, le sezioni giurisdizionali
regionali della Corte dei conti irrogano, agli amministratori responsabili, una
sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti
volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della
violazione.
Il controllo esercitato dall'Organo di revisione contabile
dell'ente L'operazione di rafforzamento del sistema dei controlli interni
voluto dal legislatore non poteva non coinvolgere anche l'importante ruolo di
monitoraggio svolto dal Revisore contabile dell'Ente. E per questa ragione viene
in alcuni punti rivisto e integrato l'art. 239 del Tuel sulle funzioni
dell'organo di Revisione. In particolare viene allargata la gamma degli atti
che necessitano “obbligatoriamente” del parere dell'organo di revisione,
prevedendo ex novo un'apposita lett. b) all'art. 239, in cui vengono codificati
tali casi. Pertanto il revisore deve rilasciare il proprio parere sui
seguenti documenti: 1) strumenti di programmazione
economico-finanziaria; 2) proposta di bilancio di previsione, verifica degli
equilibri e variazioni di bilancio; 3) modalità di gestione dei servizi e
proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; 4)
proposte di ricorso all'indebitamento; 5) proposte di utilizzo di strumenti
di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; 7)
proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e
di applicazione dei tributi locali; I pareri resi dal Revisore sul bilancio e
relative variazioni devono essere espressi in termini di congruità, coerenza e
attendibilità contabile delle previsioni e dei programmi e progetti. Nei pareri
sono suggerite all'Organo consiliare le misure atte ad assicurare
l'attendibilità delle impostazioni. In questo caso l'organo consiliare è tenuto
ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata
adozione delle misure proposte dall'organo di revisione. Al revisore vanno
altresì inviati i rilievi delle sezioni regionali della Corte dei
Conti3. IN PARTICOLARE: LE CRITICITA' DEL RUOLO DEL SEGRETARIO COMUNALE IN
SEGUITO ALLA RIFORME INTRODOTTE DAI CONTROLLI SUCCESSIVI (D.L. 174/2012) E DAL
DDL ANTICORRUZIONE
Il marcato potenziamento dei compiti di controllo successivo assegnati ai
segretari comunali, come emerge da quanto sopra illustrato, è una delle novità
di maggiore rilievo contenute nel DL 174/2012. Il decreto responsabilizza
direttamente i segretari nella direzione del controllo di regolarità
amministrativa e contabile nella fase successiva allo svolgimento della attività
amministrativa. Tale controllo si deve dirigere, come accennato, sulle
determinazioni, sugli impegni di spesa, sui contratti e non sulle deliberazioni,
visto che nel procedimento di loro formazione il segretario interviene già in
maniera diretta partecipando alle riunioni dei consigli e delle giunte e avendo
in quelle sedi il potere e il dovere di evidenziare i profili di
illegittimità Il Segretario viene inoltre responsabilizzato personalmente a
garantire la trasmissione delle risultanze di questa forma di controllo interno
agli organi di governo, ai dirigenti, ai revisori dei conti e agli organismi di
valutazione. Nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 10mila
abitanti, i direttori generali o i segretari sono altresì impegnati a
trasmettere, per conto del vertice politico dell'ente, con cadenza semestrale
alla Corte dei conti il referto della regolarità della gestione e dell'efficacia
e adeguatezza dei sistemi di controllo interno, informando anche il Presidente
del Consiglio comunale o provinciale. Una seconda importante scelta contenuta
nel D.L. è quella di imporre alle singole amministrazioni l'obbligo di garantire
comunque uno ruolo specifico del segretario nella «organizzazione del sistema
dei controlli interni». Di sicuro rilievo è poi la previsione nel D.L. citato
dell'introduzione del vincolo per cui i segretari sono direttamente coinvolti,
anche se non con un ruolo di direzione, nel controllo degli equilibri
finanziari. Il che sottolinea la crescente funzione di garanzia che il
segretario dovrà svolgere in tale forma di controllo interno. Nel rispetto di
questi principi, le singole amministrazioni avranno perciò un'ampia autonomia
regolamentare, ad esempio in ordine alla scelta delle modalità con cui
individuare gli atti da controllare e con cui supportare il ruolo del
segretario. Tuttavia la ridefinizione delle funzioni del segretario comunale
compiuta dal legislatore nel citato D.L. palesa alcuni punti deboli, legati
prevalentemente all'assenza di idonee garanzie a supporto delle accresciute
funzioni e responsabilità del Segretario, vale a dire un adeguato sistema di
tutela analogo a quello previsto per il responsabile finanziario. Si evidenziano
al riguardo le seguenti criticità: 1. Le funzioni del segretario, pur
essendo improntate a principi di controllo e garanzia come appena ribadito dalla
riforma introdotta col DL 174/2012, non possono tuttavia essere ricondotte ad un
ridotto ruolo di semplice “direzione del controllo di regolarità successivo a
campione”. Peraltro ad ulteriormente rimarcare le discrasie del sistema si
evidenzia come gli esiti di tale controllo, secondo quanto statuito dal predetto
decreto, debbano essere semplicemente trasmessi ai Responsabili, senza far
riferimento ad alcun potere di direttiva, quasi come non spettasse invece
proprio al Segretario dare indirizzi e adottare misure perché vengano
efficacemente rimosse eventuali problematiche emerse dal controllo. Non serve
qui dilungarsi sul ruolo centrale che da sempre tale figura ha rivestito
all'interno degli enti locali in termini non solo di coordinamento e
sovrintendenza, ma anche di gestione ordinaria, circostanza questa che
evidentemente consiglia vivamente il ripristino dell'integrità, imparzialità e
indipendenza di tale figura.
2. Di non poco momento appare inoltre essere, nell'ambito dei controlli
successivi, il tema del conflitto “controllore/controllato” (nemo iudex in re
sua). Rispetto alla concreta attuazione della riforma negli enti di minore
dimensione, si rammenta come spesso nei piccoli Comuni il segretario (figura
preposta al controllo) spesso è nominato anche Responsabile di servizio, venendo
così a coincidere con il soggetto che assume l'iniziativa di determinati atti se
non addirittura l'autore stesso della loro materiale redazione (e quindi
soggetto controllato). Per gli enti di maggiori dimensioni, oltre a quanto
già detto per gli enti più piccoli, si rileva come tale conflitto emerge con
ulteriore evidenza nell'ambito del controllo strategico. Qui il nodo da
sciogliere rimane sempre lo stesso: dalla lettura della norma del D.L. 174/2012
si deduce che il controllo strategico si pone sotto la direzione del segretario.
Pertanto nella composizione dell'organo chiamato ai controlli, il segretario
comunale è membro obbligatorio e vi rientra di diritto. Tuttavia deve
riflettersi sul fatto che il segretario è nominato proprio dall'organo di
vertice che a sua volta valuterà se modificare i propri programmi. Ma
proprio questa è la ragione a fondamento dell'orientamento della CIVIT (Delibera
n. 121/2010) secondo la quale non possono essere nominati, quali componenti
dell'OIV, i segretari comunali trattandosi di soggetti legati all'organo di
indirizzo politico amministrativo. Il nodo rimane, dunque, irrisolto.
Insomma la recente riforma del sistema dei controlli potrebbe non determinare
l'impatto voluto e auspicato se non venisse completata con un'altra riforma,
ugualmente necessaria e sufficiente a garantire la tenuta della struttura
complessivamente delineata, ossia quella legata al ruolo del segretario e ai
meccanismi della sua nomina. La strada sembra quasi obbligata se solo si
consideri il dato testuale del secondo comma del nuovo art. 147-bis del TUEL,
così come introdotto dal D.L. 174/2012, che così recita: “Il controllo di
regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase
successiva, secondo princìpi generali di revisione aziendale e modalità
definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione
del segretario, in base alla normativa vigente”. Il rimando operato dalla
norma ai principi di revisione aziendale viene inteso in senso generale e a tal
fine si rammenta che la materia della revisione contempla alcuni principi
“etici” fondamentali, tra cui l'indipendenza del revisore. Indipendenza che
si caratterizza per essere non solo formale, ovvero come insussistenza di
condizioni di incompatibilità legale, ma anche sostanziale. Quest'ultima, a sua
volta, da intendersi: o In senso soggettivo, come atteggiamento mentale
indipendente; o In senso oggettivo, come condizione obiettiva di essere
riconosciuto indipendente dai terzi.
Quindi se requisito fondamentale per poter svolgere il controllo di
regolarità amministrativo-contabile è la condizione di terzietà del controllore,
vetusto appare ormai il sistema di scelta del segretario da parte degli
amministratori locali fondato sullo spoil system, vieppiù se si tiene in debita
considerazione la recentissima approvazione in Parlamento del ddl
anticorruzione. In questo provvedimento legislativo compare la norma secondo
cui: “l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti
amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della
prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della
prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva
diversa e motivata determinazione.” Vi è quindi una scelta complessiva per
tutta la Pubblica Amministrazione, e cioè che siano le figure dirigenziali
apicali, nell'ambito del loro generale compito di alta direzione, ad impegnarsi
direttamente nell'efficace contrasto di ogni forma di illegalità e corruzione a
danno dei cittadini e della credibilità delle Istituzioni Pubbliche. Le
peculiarità dell'organizzazione degli enti locali, ove il Segretario è la figura
dirigenziale di vertice, suggeriscono (e rendono al tempo stesso necessario) che
l'esercizio di tale funzione anticorruzione si inserisca armonicamente nella
generale funzione di sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei
dirigenti e coordinamento complessivo dell'attività gestionale, e di attuazione
degli indirizzi politici, mediante le quali il Segretario è in grado di
assicurare il complessivo buon andamento dell'amministrazione pubblica locale.
Proprio questo è il discrimine tra Amministrazioni statali e locali.
Infatti, se nelle Amministrazioni dello Stato di maggiori dimensioni può
individuarsi, da una parte un dirigente generale deputato esclusivamente a tale
attività anche in via esclusiva e, dall'altra, altri dirigenti, pure essi
generali, preposti alle funzioni di direzione effettiva dell'attività
amministrativa, nell'ente locale invece, essendo il Segretario la figura
dirigenziale apicale, l'attribuzione di tale responsabilità deve essere
disciplinata in modo che questi possa svolgerla senza che ne risulti compromessa
la più generale attività di direzione complessiva dell'ente ad esso già
assegnata dall'ordinamento. Se quindi si vuole attribuire anche nella
materia dell'anticorruzione una parte incisiva al Segretario, non ridotto ad una
mera e preminente funzione di controllo per le ragioni che si son sopra dette,
va innanzitutto reso coerente il suo ruolo con la più generale funzione di
direzione complessiva dell'attività amministrativa. Anche qui la finalità
prospettica non può non essere sempre quella di fare in modo che la funzione di
presidio dei piani e delle misure di contrasto alla corruzione sia una
componente dell'attività di direzione generale dell'ente locale in capo al
Segretario. Andrebbe interpretata in questo senso la facoltà consentita
all'organo di governo di individuare previa “diversa e motivata determinazione”
una differente figura. Tale possibilità sembra ad esempio riferibile agli enti
di maggiore dimensione, ove le funzioni di massima direzione possono essere
utilmente articolate, e dove gli enti locali potranno individuare altre figure,
quali ad esempio il Vice Segretario Generale. Questa previsione potrebbe
essere ulteriormente specificata e valorizzata nel senso innanzi indicato,
consentendo margini di autonomia nella ripartizione delle funzioni e delle
responsabilità fra il Segretario e gli altri dirigenti dell'ente, pur nel
rigoroso rispetto dell'obbligo di concreto e puntuale esercizio di tutte le
funzioni previste dalla legge. Proseguendo con le novità introdotte dal ddl
anticorruzione, si prevede altresì che i dirigenti, nelle amministrazioni
statali, e i segretari comunali, negli enti locali, vengano individuati quali
veri e propri “commissari della trasparenza”, tenuti sotto la propria
responsabilità: ? Alla redazione di Piani
anticorruzione; ? all'obbligo di denuncia di fenomeni di corruzione
riscontrati all'interno dell'ente. Sotto questo aspetto ogni amministrazione
sarà tenuta a fare una valutazione specifica dei rischi di corruzione attraverso
la mappatura dei procedimenti e ad adottare misure organizzative
conseguenti. Da ultimo si registrano nel ddl anticorruzione, appena
approvato, norme abbastanza discutibili come quella che prevede l'insorgere di
una responsabilità aggiuntiva, solidale e di stampo oggettivo in capo al
responsabile antiprevenzione per il caso di illeciti commessi da altri soggetti.
Quindi nel caso di riscontrati reati di corruzione, l'approvato ddl addebita
pesanti responsabilità in capo al segretario per non aver ben vigilato su fatti
corruttivi comunque ad esso estranei. Di conseguenza se commette reato un
dipendente, paga anche il responsabile antiprevenzione. Si tratta di norme ai
limiti della costituzionalità in grado potenzialmente di infrangere persino un
principio indiscusso come quello di personalità della responsabilità
penale. Anche nel caso di quest'ultima novità normativa, se si vuole dare
piena e concreta attuazione ad essa in aderenza integrale allo spirito del
legislatore, deve concludersi che l'attività di responsabile della prevenzione
deve necessariamente prevedere una funzione totalmente autonoma, fino
all'indipendenza tanto dalla politica quanto dagli altri funzionari e dirigenti,
del soggetto ad essa deputato. In questo senso il riferimento deve essere a
un'autorità terza, dotata di poteri di controllo preventivi e penetranti.
4. GLI EFFETTI DELLA RIFORMA SULLO STATUS DEL SEGRETARIO COMUNALE.
CONCLUSIONI.
Conseguentemente, il risultato combinato delle novità legislative sopra
illustrate (la riforma dei controlli prevista dal D.L. 174/2012 e quella
introdotta con l'approvazione del ddl anticorruzione) non potrà che determinare
effetti a cascata anche sullo status dei segretari comunali. In ultima
analisi sembrerebbe ormai insanabile il contrasto tra una figura che si vorrebbe
controllore vigile e pronto alla denuncia di fenomeni di corruzione all'interno
degli enti locali e, dall'altra parte, il sistema di nomina fiduciaria del
segretario da parte del sindaco, fondata sullo spoil system. Un sistema di
nomina che ha mostrato nel tempo le sua falle fino ad arrivare a pronunce di
incostituzionalità, come ripetutamente accertato dalla Consulta. Del resto,
stando all'esempio, non si comprende il motivo per cui la regola della
inamovibilità del responsabile finanziario, come sopra descritta, non debba
essere estesa, per ragioni equivalenti, anche al segretario comunale, rendendolo
indipendente dalla politica. E' evidente che la norma che rafforza il ruolo
del Responsabile finanziario è stata dettata dalla preoccupazione che questi,
chiamato a svolgere funzioni di controllo fondamentali soprattutto con riguardo
agli equilibri finanziari, possa essere sollevato dall'incarico a causa di uno
spoil system arbitrario o immotivato o, al limite, motivato dalla circostanza di
non favorire manovre politiche non ortodosse. Abbastanza sentita è, quindi,
l'esigenza di rafforzare le garanzie di indipendenza e stabilità del segretario
affinchè questi possa svolgere efficacemente funzioni di controllo e
anticorruzione, attraverso un superamento dello spoil system attuale. Il
tutto contornato dalla necessità di differenziare le attribuzioni di controllo e
garanzia da quelle che sono più intimamente collegate alla gestione.
Tuttavia la proposta di recente avanzata dal Ministro Cancellieri, in
occasione dell'Assemblea Anci, consistente nel coniugare fiduciarietà delle
nomine ed autonomia dei nominati attraverso uno “spoil system meritocratico” in
grado di ancorare la nomina a criteri dettagliati di verifica della
professionalità effettivamente detenuta, non sembra offrire tutte quelle
risposte a una domanda di revisione ab imis dello status dei segretari comunali.
Laddove non si procedesse a un radicale restyling dello status potrebbe
insinuarsi il legittimo dubbio che le leggi sul rafforzamento dei controlli e
sull'anticorruzione contengano disposizioni neogattopardesche poste in essere
allo scopo di dimostrare in qualche modo agli interlocutori istituzionali,
europei e internazionali, che il nostro Paese si sia dotato di specifiche norme
contro la commissione di specifici reati che penalizzano l'economia e
l'efficienza della pubblica amministrazione, prive in realtà di concreta
capacità di cambiare realmente lo stato delle cose. Allo stesso tempo
occorre evitare il pericolo di devolvere in maniera massiccia poteri di
controllo ad un organo giurisdizionale (sia pure attraverso le sue sezioni di
controllo) come è la Corte dei Conti. Una tale corposa devoluzione dei
controlli alla magistratura contabile potrebbe comportare i seguenti
rischi: ? la possibilità di cadere nell'errore espresso dal brocardo
“summum ius summa iniuria”. Il corto circuito giurisdizione/amministrazione va
evitato già a livello culturale. Una monocultura “giudiziaria”, oltre a non
offrire grandi prospettive di sviluppo e a condannare ad un esasperato
formalismo giuridico, potrebbe infliggere un vulnus, se non immediato e formale
almeno in astratto, al classico principio di separazione dei poteri
(legislativo, amministrativo, giudiziario) su cui si fonda da secoli lo stato di
diritto occidentale; ? considerato che oggetto dei controlli della Corte
saranno solo gli esiti dei sistemi di controllo, è plausibile che singoli atti e
specifiche scelte, produttive di illegittimità e danni, sfuggano alle maglie sin
troppo larghe dei controlli medesimi. Tuttavia va considerato che la sanzione
per il mancato invio della documentazione prevista o per l'inadeguatezza appare
essere piuttosto severa. Come pure vi è la possibilità concreta che siano
attivati negli enti locali sistemi di controllo solo formalmente inattaccabili,
allo scopo di passare indenni il vaglio semestrale della magistratura contabile,
senza avere, tuttavia, una reale efficacia deterrente; ? individuare
nella Corte dei conti l'organo di controllo esterno non sembra essere la giusta
scelta di prospettiva. Il controllo di regolarità dovrebbe essere preventivo e
finalizzato all'attribuzione di efficacia al provvedimento. Rappresenta, quindi,
una fase del procedimento amministrativo e deve essere svolto da un organo
amministrativo; le amministrazioni, infatti, devono poter ricorrere avverso gli
esiti del controllo, cosa che risulta impossibile contro le pronunce della
magistratura amministrativa, la quale potrebbe essere chiamata a giudicare sui
ricorsi come giudice di secondo grado. Per queste ragioni sembrerebbe
più ragionevole e coerente costituire un vero e proprio organo di
controllo amministrativo, indipendente e terzo. A tale scopo, una soluzione
per uscir fuori dall'empasse, in grado di dribblare tali rischi ed evitare
le potenziali distorsioni ed elusioni normative, potrebbe essere proprio quella
di “estrarre” la figura dei segretari comunali dalle stesse strutture
organizzative degli enti locali affinché, costituendoli in pool o team autonomi,
operanti in comprensori ampi magari alle dipendenze dirette delle Prefetture,
essi possano svolgere una efficace azione di controllo collaborativo e
preventivo. Questa nuova ottica consentirebbe al tempo stesso agli enti di
minori dimensioni di far fronte al grosso problema legato ai costi elevati di
ingaggio di un segretario comunale e di riflesso di porre un freno al fenomeno
di selvaggio convenzionamento tra enti, con tutti gli effetti deleteri che esso
comporta. In conclusione, non ci si dilunga qui oltremodo sui numerosi e
notevoli vantaggi che la costituzione di siffatti pool di segretari
comporterebbe in termini di maggiore facilità di risposta e prontezza nel
problem solving, turnazione dei segretari nelle sedute di consiglio e giunta,
maggiore capacità di far fronte e soddisfare le esigenze di enti ed
amministratori, maggiore crescita professionale dei segretari, migliore e
maggiore possibilità di svolgere attività di aggiornamento, formazione e così
via. Si dovrà attendere la conversione in legge del D.L. 174/2012 per
verificare se il legislatore abbia considerato concretamente la possibilità di
introdurre correttivi e modifiche anche in questa materia fondamentale come lo
status dei segretari comunali.
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