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Data: 15/11/2012 15:35:00 - Autore: L.S.![]() Nello specifico la Suprema Corte, rigettando il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale rilevava che difettava la prova della falsit� della scritturazione aziendale in quanto sussistevano in tal senso le sole dichiarazioni del lavoratore e che le stesse dichiarazioni successivamente erano state smentite, afferma l'infondatezza del motivo formulato dalla ricorrente in merito alla insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio non essendo state chiarite le ragioni per le quali si erano privilegiate non le dichiarazioni rese dal teste ai verbalizzanti ma quelle successive certamente "aggiustate" a distanza di tempo. La sentenza impugnata - spiegano i giudici di legittimit� - �spiega in modo logico e persuasivo perch� le sole dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dal teste, ancora scosso emotivamente per la visita ispettiva, siano state ritenute insufficienti a provare la pretesa avanzata nei confronti dell'intimato: la sentenza non privilegia le seconde dichiarazioni ma ritiene che le prime siano insufficienti a provare la fondatezza della sanzione irrogata. La motivazione appare congrua, mentre le censure appaiono di merito, tendenti ad una rivalutazione del fatto, inammissibile in questa sede.�.
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