Data: 17/11/2012 10:00:00 - Autore: Avv. Paolo M. Storani
Puntata n. 15 dei nostri incontri di prossimit� con il diritto amministrativo presi per mano, nelle tortuosit� dei Tar, dal nostro ...Virgilio alias Prof. Avv. Ciro Centore che stavolta si occupa di pagamenti a farmacisti e laboratoristi; buona lettura!

TAR Sicilia - Catania: la competenza per i pagamenti dovuti a FARMACISTI e LABORATORISTI � del solo Tribunale civile.

Il TAR per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Di Paola Presidente, Brugaletta Relatore, Trebastoni Consigliere a latere), con una sentenza depositata giorni or sono, da parte di una Societ� che gestiva il servizio di �Laboratorio di Analisi� in favore del Servizio Sanitario Nazionale e che �non era stata pagata�, per tutte le prestazioni rese ai vari �utenti� di tale servizio, ha precisato che non si pu� ricorrere, per queste rivendicazioni, al Giudice amministrativo ma al solo Tribunale Civile e lo ha fatto con una sentenza motivatissima, collegandosi a numerosi verdetti gi� intervenuti in materia, dello stesso Tribunale Amministrativo e, da ultimo, anche da parte della Cassazione (vedansi, i verdetti sub.n.3046/2007 e n.158/2006).
Il Giudice Amministrativo ha precisato che � competente, al riguardo, soltanto se �viene in discussione� un provvedimento riconducibile alla �Pubblica Amministrazione�, intesa come �Autorit�� che esprima, autoritativamente e con incondizionata discrezionalit�, determinate volont� che incidono sul rapporto.
Laddove ci siano rivendicazioni di credito, come nel caso specifico, la competenza � del Giudice Ordinario. La Cassazione, proprio con la sentenza n.158/2006, intervenuta, in proposito e �a Sezioni Unite�, ha precisato, difatti, che �il farmacista convenzionato con il SSN che chieda alla ASL il pagamento del prezzo dei medicinali forniti dagli assistiti fa valere un credito inerente a detto Servizio, direttamente fissato da previsioni normative e negoziali e sottratto, come tale, alla incidenza di provvedimenti o atti integranti esercizio di potere autoritativo da parte della P.A., sicch� la relativa controversia esula dalla giurisdizione �esclusiva� del Giudice Amministrativo e spetta in carenza di deroga ai comuni canoni sul riparto della giurisdizione, alla giurisdizione �ordinaria�.
Dello stesso avviso � stato anche il Consiglio di Stato sentenza n.1337/2007, Sez. V e lo sono stati numerosi TAR. Nel caso specifico, ad ogni modo, il TAR siciliano ha escluso la propria giurisdizione e ha dato un termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio, ai sensi dell'art. 11 del Nuovo Processo Amministrativo, compensando le spese per ragioni di equit�. Autore: Prof. Avv. Ciro Centore
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