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Data: 17/11/2012 10:00:00 - Autore: Avv. Paolo M. Storani Puntata n. 15 dei nostri incontri di prossimità con il diritto amministrativo presi per mano, nelle tortuosità dei Tar, dal nostro ...Virgilio alias Prof. Avv. Ciro Centore che stavolta si occupa di pagamenti a farmacisti e laboratoristi; buona lettura! TAR Sicilia - Catania: la competenza per i pagamenti dovuti a FARMACISTI e LABORATORISTI è del solo Tribunale civile. Il TAR per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Di Paola Presidente, Brugaletta Relatore, Trebastoni Consigliere a latere), con una sentenza depositata giorni or sono, da parte di una Società che gestiva il servizio di “Laboratorio di Analisi” in favore del Servizio Sanitario Nazionale e che “non era stata pagata”, per tutte le prestazioni rese ai vari “utenti” di tale servizio, ha precisato che non si può ricorrere, per queste rivendicazioni, al Giudice amministrativo ma al solo Tribunale Civile e lo ha fatto con una sentenza motivatissima, collegandosi a numerosi verdetti già intervenuti in materia, dello stesso Tribunale Amministrativo e, da ultimo, anche da parte della Cassazione (vedansi, i verdetti sub.n.3046/2007 e n.158/2006). Il Giudice Amministrativo ha precisato che è competente, al riguardo, soltanto se “viene in discussione” un provvedimento riconducibile alla “Pubblica Amministrazione”, intesa come “Autorità” che esprima, autoritativamente e con incondizionata discrezionalità, determinate volontà che incidono sul rapporto. Laddove ci siano rivendicazioni di credito, come nel caso specifico, la competenza è del Giudice Ordinario. La Cassazione, proprio con la sentenza n.158/2006, intervenuta, in proposito e “a Sezioni Unite”, ha precisato, difatti, che “il farmacista convenzionato con il SSN che chieda alla ASL il pagamento del prezzo dei medicinali forniti dagli assistiti fa valere un credito inerente a detto Servizio, direttamente fissato da previsioni normative e negoziali e sottratto, come tale, alla incidenza di provvedimenti o atti integranti esercizio di potere autoritativo da parte della P.A., sicchè la relativa controversia esula dalla giurisdizione “esclusiva” del Giudice Amministrativo e spetta in carenza di deroga ai comuni canoni sul riparto della giurisdizione, alla giurisdizione “ordinaria”. Dello stesso avviso è stato anche il Consiglio di Stato sentenza n.1337/2007, Sez. V e lo sono stati numerosi TAR. Nel caso specifico, ad ogni modo, il TAR siciliano ha escluso la propria giurisdizione e ha dato un termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio, ai sensi dell'art. 11 del Nuovo Processo Amministrativo, compensando le spese per ragioni di equità. Autore: Prof. Avv. Ciro Centore |
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