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Data: 16/11/2012 11:00:00 - Autore: Avv. Paolo M. Storani Puntata n. 16 dei nostri incontri ravvicinati con il diritto amministrativo presi per mano, nei meandri dei Tar, dal nostro caro Prof. Avv. Ciro Centore che stavolta si occupa di supplenze scolastiche; buona lettura! TAR EMILIA - SUPPLENZA SCOLASTICA azzerata: competente il giudice del lavoro. Il fatto. Si è proposta dinanzi al TAR per l'Emilia Romagna una particolare vicenda. E' stata portata all'esame e all'attenzione del Giudice Amministrativo la rivendica di una insegnante, avente contratto a tempo determinato, ed aspirante ad una supplenza scolastica per l'esercizio delle mansioni di “insegnante di scuola per l'Infanzia”. E' stata presentata la relativa domanda con la documentazione di accompagnamento, tra cui i vari titoli di studio. Il Dirigente Scolastico di riferimento ha ritenuto che fosse “inidoneo” allo svolgimento di quelle funzioni il possedere, da parte dell'interessata, il titolo di studio di “assistente di comunità infantile” sicchè, pur avendo, in un primo tempo, siglato il contratto di lavoro, ha, poi, disposto, successivamente, la cessazione di detto contratto e quindi la inibizione, da parte della interessata, alla possibilità di avere questa supplenza in base alle graduatorie di istituto. E veniva meno, secondo il Dirigente Scolastico, anche il punteggio correlato a questo titolo e al servizio già prestato per l'anno scolastico 2007/2008. La questione è stata approfondita in sede di dibattimento e il TAR ha detto che questo tipo di rivendicazione rientrava nella competenza del Giudice del Lavoro Ordinario, non potendosi “iscrivere” ad altre categorie di attività autoritativa, tali da richiamare la competenza giurisdizionale del Giudice Amministrativo. Trattavasi di una posizione di “diritto soggettivo”, come tale riferibile al Giudice del Lavoro, in sede di Tribunale Civile. Autore: Prof. Avv. Ciro Centore |
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