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Data: 17/11/2012 13:58:00 - Autore: Alba Mancini Con la sentenza n. 18167 del 23 ottobre 2012, la Corte di cassazione ha affermato che l'affittuario è legittimato al rilascio della casa anche oltre i sei mesi dalla data di preavviso del recesso del contratto di locazione: egli ha la facoltà di comunicarlo anche successivamente all'invio della relativa comunicazione priva di tale indicazione. La terza sezione civile della Corte, in dettaglio chiarisce che il conduttore ha facoltà di comunicare successivamente la data di esecuzione e ribadisce «in tema di locazione di immobili urbani, qualora le parti abbiano previsto, ai sensi dell'art. 27 della legge 392/78, la facoltà del conduttore di recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, l'avviso di recesso diretto dal conduttore al locatore, che indichi un termine inferiore a quello convenzionalmente stabilito dalle parti stesse o inferiore a quello minimo fissato dalla legge, conserva validità ed efficacia ma il termine di esecuzione deve essere ricondotto a quello convenzionalmente pattuito o a quello minimo semestrale fissato dalla legge». Inoltre, che «il ritardato rilascio rispetto alla data indicata, può essere fatto valere sotto altri profili, ma non invalida il recesso e che, in base all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, la ritenuta superfluità della indicazione della data in cui il recesso deve avere esecuzione e l'affermata facoltà del conduttore di comunicarla anche successivamente all'invio della relativa comunicazione priva di tale indicazione». Pertanto, il ricorso è stato respinto.
Altri dettagli nel testo integrale della sentenza qui sotto allegato
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