Data: 21/11/2012 16:53:00 - Autore: A.V.
Non è necessaria la maggioranza stabilita dall'articolo 1120 del codice civile per deliberare sull'istallazione dell'ascensore destinato a residenti disabili laddove. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza n.18334 /2012) ricordando che "l'articolo 2, comma 1, della legge 13/1989 per l'eliminazione delle barriere architettoniche prevede un abbassamento del quorum richiesto per l'innovazione".

Nel caso preso in esame dai giudici di Piazza Cavour un condomino aveva impugnato una delibera condominiale, dopo che l'assemblea aveva autorizzato l'istallazione di un ascensore. Rivolgendosi al Tribunale aveva chiesto dichiararsi nulla la delibera assembleare.

Secondo il condomino la delibera avrebbe dovuto considerarsi nulla in quanto l'ascensore sarebbe stato approvato con maggioranza inferiore a quella richiesta nell'articolo 1120 del codice civile ed inoltre risultava nocivo dei diritti dei condomini, poiché la sua installazione aveva ridotto lo spazio necessario al passaggio dei mezzi di soccorso, aveva rovinato l'aspetto architettonico, violato le norme antincendio ed aveva reso buia la prima rampa di scale, il tutto creando anche un deprezzamento del caseggiato.

Il Tribunale accolta la richiesta del ricorrente, decise di condannare il Condominio ad eliminare l'ascensore . Successivamente il Condominio presentò ricorso, adducendo che vi era stata una applicazione sbagliata dell'articolo dell'articolo 1120, secondo comma, codice civile, in quanto l'istallazione di un ascensore, necessario a condomini anziani e disabili, non può essere vietata, secondo le normative relative le barriere architettoniche, e tanto meno essere considerata causa di degradazione del decoro estetico dell'edificio.

La Corte di Appello di Genova ha respinto il ricordo, sostenendo che nel verbale dell'assemblea condominiale non si parlava delle disposizioni relative il superamento di barriere architettoniche ma semplicemente di istallazione di un ascensore. Sanciva che il Condominio non aveva dato nessuna prova che dimostrasse la residenza nel fabbricato di persone disabili o portatori di handicap. Aggiungeva che l'articolo 1120 del codice civile, secondo comma, stabilisce che in mancanza di unanimità dei condomini, non è possibile effettuare lavori di innovazioni che possano rendere inutilizzabili delle parti comuni dell'immobile anche ad un solo condomino.

Confermò, oltre tutto, che i lavori effettuati avevano ridotto la sicurezza dell'immobile per quanto riguardava le norme antincendio, aveva ristretto la rampa della scala, sostenendo di conseguenza che avevano messo a rischio la sicurezza dei residenti.

Il caso finiva dunque in Cassazione che evidenziava come nel caso in discussione, non fosse necessaria la maggioranza dei condomini per istallare l'ascensore, in quanto, secondo l' articolo 2, comma 1 della legge 13/1989, relativo alle disposizioni volte ad eliminare le barriere architettoniche, viene concessa la possibilità di eseguire lavori che possano garantire l'accessibilità all'edificio ed i movimenti a persone portatori di handicap, per evitare che questi debbano affrontare ostacoli.

Insomma, con riferimento alla legge suddetta, la Corte fa notare che dove risiedono persone disabili, per avere l'autorizzazione all'istallazione di un ascensore non è necessario ottenere il quorum dell'assemblea condominiale come indicato nell'articolo 1136, secondo e terzo comma, codice civile, ma è sufficiente il quorum dei 2/3 dei millesimi poiché si tratta di una innovazione come stabilito dall'art 78 del DPR n. 380 del 2001 ex articolo 21, ulteriormente rafforzato dalla legge 13 del 1989.

La Corte aveva fatto, per di più, riferimento al concetto di solidarietà condominiale, secondo il quale la coscienza di ogni condominio dovrebbe considerare un dovere eliminare ogni ostacolo che possa impedire una vita normale alle persone disabili o portatori di handicap, evitando di privarle del diritto di socializzare che rappresenta un modo per salvaguardare la loro salute.
Vai al testo della sentenza (PDF 5 GB)
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