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Data: 23/11/2012 09:06:00 - Autore: L.S.![]() L'Istituto, in particolare, sottolinea che è stata innovata solo la modalità di presentazione della domanda e non l'ambito soggettivo degli utenti tenuti a presentare all'Istituto l'istanza medesima e quindi, l'obbligo di invio telematico previsto nella circolare n. 117 del 2012, riguarda esclusivamente la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato e non i soggetti titolari di un rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, con copertura assicurativa presso la gestione ex INPDAP. Di conseguenza - si legge nel messaggio - con riferimento alle domande presentate da quest'ultima categoria di lavoratori, si rappresenta che le strutture territoriali dovranno dichiarare l'incompetenza dell'Istituto e darne comunicazione al soggetto interessato, precisando, altresì, che competente alla concessione di tali benefici per il personale in questione è esclusivamente il datore di lavoro, cui fa carico il relativo onere economico ai sensi dell'art 33, comma 4, della legge del 5 febbraio 1992, n. 104 e dell'art 2, comma 2, del decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151. Vai al testo della legge 104/1992 |
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