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Data: 22/11/2012 11:00:00 - Autore: Prof. Raffaele Manzoni
Prof. Raffaele Manzoni - Con la sentenza n. 20164 del 21
DICEMBRE 2011 la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto valido, ai fini
della ricostruzione della carriera, il servizio di insegnamento svolto nell'a.s.
1986/87 su materia alternativa alla religione cattolica, riconoscimento
negatole dal Ministero e dalle sentenze dei giudici amministrativi. La Corte ha
fondato la sua decisione nel considerare se la legge del 1970 (i cui
principi sono ripresi dall' art. 485 del d. lgs. n. 297 del 1994). nel
disciplinare il riconoscimento dei servizi pre-ruolo, escluda o meno, ai fini
della ricostruzione della carriera, il servizio di insegnamento espletato
nell'ambito di attività alternativa alla religione cattolica. Il cuore della
decisione è nell‘ analisi della normativa di riferimento.
Deve premettersi che l'insegnamento di attività alternative alla Religione
cattolica venne introdotto dalla circolare ministeriale n. 21 del 24 luglio
1986, in applicazione della legge n. 121 del 1985 e del dpr 751 del 1985. È
perfettamente spiegabile quindi che la normativa previgente sul riconoscimento
dei periodi di insegnamento pre-ruolo (legge 31 dicembre 1962 n. 1859 e d.l. 370
del 1970. convertito nella l, 576 del 1970) non abbia considerato questo
insegnamento. ll problema è allora è duplice. Da un lato, bisogna stabilire se
tale normativa consenta di includere nelle sue previsioni tale insegnamento e,
dall'altro, stabilire se la normativa a più riprese dettata in seguito abbia
disposto in tal senso. La disciplina è contenuta in particolare nel decreto
legge n. 370 del 1970 (Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina
in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione
elementare, secondaria e artistica), convertito nella legge n. 576 del 1970, il
cui art. 1 prevede che “al personale docente delle scuole statali ..... .. il
servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate in qualità di
insegnante non di ruolo con qualifica non inferiore a buono o che risulti
prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica, è
riconosciuto, all`atto del superamento del periodo di prova, come servizio di
ruolo nei limiti e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono"
L'art. 3 poi così si esprime “al personale insegnante il servizio di
cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed
economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purchè prestato con
il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque
riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento
legislativo". Quindi, il problema è quello di stabilire se la ricorrente
abbia prestato il suo servizio di insegnamento pre-ruolo essendo “in possesso
del titolo di studio prescritto”. La disciplina del 1970 non contiene, pertanto,
un elenco (ne tanto meno un elenco tassativo) degli insegnamenti che consentono
il riconoscimento del servizio pre-ruolo, ma detta una previsione generale,
individuando alcuni requisiti che possono sussistere. quindi, anche se lo
speci?co insegnamento è stato previsto in seguito, sempre che nel prevedere
detto insegnamento non si sia escluso che lo stesso possa essere considerato
come servizio pre-ruolo.
I requisiti individuati dalla nomina sono: -aver prestato attività di
insegnamento non di ruolo presso scuole statali o pareggiate. -Aver ottenuto
qualifica non inferiore a `buono' o, in caso non sia stata attribuita -essere
stato poi assunto nei ruoli ed aver superato il periodo di prova. Se tutti
questi elementi sussistono (e nel caso in esame non si discute che sussistano)
allora il docente ha diritto al riconoscimento del periodo pre-ruolo agli
effetti giuridici ed economici, a condizione che il servizio sia stato “prestato
con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque
riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo”. La Cone
d'appello non affronta il problema della interpretazione di questo inciso,
decisivo, perché parte dalla premessa che non essendo previsto
all`epoca l'insegnamento (poi introdotto nel i986) di attività diverse dalla
religione cattolica, non potesse per definizione rientrare nella previsione di
tale norma. Tale interpretazione non è condivisibile perché, come si è
visto, la norma di riferimento non ha usato la tecnica della elencazione delle
materie di insegnamento riconoscibili, ma ha dettato una disciplina di ordine
generale, richiedendo una serie di requisiti in capo al docente che possono
sussistere anche in relazione ad insegnamenti all`epoca non previsti.
L'avvocatura dello Stato affronta il problema assumendo che non può
ritenersi che la ricorrente avesse il titolo di studio prescritto in quanto era
laureata in lettere e abilitata all' insegnamento di materie letterarie mentre
l'insegnamento che le venne affidato era di attività alternative alla religione
cattolica. Aggiunge poi che il titolo di studio prescritto altro non è che
quello richiesto dalle vigenti disposizioni che regolano il conseguimento
dell`abilitazione al1`insegnamento per una o più classi di concorso
specificamente indicate. Ma tutto ciò non esclude, ed invero non lo
esclude neanche la difesa ministeriale, che la pro?sa , laureata in lettere ed
abilitata all'insegnamento di materie letterarie, avesse un titolo di studio
prescritto per l'insegnamento della “educazione civica`, che è poi
l'insegnamento in concreto af?datole per i ragazzi che avevano optato per
l'alternativa all`insegnamento della religione.
Tra le norme dettate successivamente. vi è l`art. 485 del Testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado (d. lgs. n. 297 del 1994), il cui sesto comma
si è limitato a ribadire che i servizi pre-ruolo sono riconosciuti purchè
prestati senza demerito e con il possesso. ove richiesto, del titolo di studio
prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento
legislativo.
Prof. Raffaele Manzoni Dallo studio legale Scognamiglio Manzoni Via R.
Falvo 20 8012t – Napoli Tel 0815608470 - 3392749936 Sito
internet www.raffaelemanzoni.com
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