Data: 22/11/2012 11:00:00 - Autore: Prof. Raffaele Manzoni
Prof. Raffaele Manzoni - Con la sentenza n. 20164 del 21 DICEMBRE 2011 la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto valido, ai fini della ricostruzione della carriera, il servizio di insegnamento svolto nell'a.s. 1986/87 su materia alternativa alla religione cattolica,  riconoscimento negatole dal Ministero e dalle sentenze dei giudici amministrativi. La Corte ha fondato la sua decisione nel considerare se la legge del 1970 (i cui  principi sono ripresi dall' art. 485 del d. lgs. n. 297 del 1994). nel disciplinare il riconoscimento dei servizi pre-ruolo, escluda o meno, ai fini della ricostruzione della carriera, il servizio di insegnamento espletato nell'ambito di attività alternativa alla religione cattolica. Il cuore della decisione è nell‘ analisi della normativa di riferimento.

Deve premettersi che l'insegnamento di attività alternative alla Religione cattolica venne introdotto dalla circolare ministeriale n. 21 del 24 luglio 1986, in applicazione della legge n. 121 del 1985 e del dpr 751 del 1985. È perfettamente spiegabile quindi che la normativa previgente sul riconoscimento dei periodi di insegnamento pre-ruolo (legge 31 dicembre 1962 n. 1859 e d.l. 370 del 1970. convertito nella l, 576 del 1970) non abbia considerato questo insegnamento. ll problema è allora è duplice. Da un lato, bisogna stabilire se tale normativa consenta di includere nelle sue previsioni tale insegnamento e, dall'altro, stabilire se la normativa a più riprese dettata in seguito abbia disposto in tal senso. La disciplina è contenuta in particolare nel decreto legge n. 370 del 1970 (Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica), convertito nella legge n. 576 del 1970, il cui art. 1 prevede che “al personale docente delle scuole statali ..... .. il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate in qualità di insegnante non di ruolo con qualifica non inferiore a buono o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica, è riconosciuto, all`atto del superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo nei limiti e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono"

L'art.  3 poi così si esprime “al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purchè prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo".
Quindi, il problema è quello di stabilire se la ricorrente abbia prestato il suo servizio di insegnamento pre-ruolo essendo “in possesso del titolo di studio prescritto”. La disciplina del 1970 non contiene, pertanto, un elenco (ne tanto meno un elenco tassativo) degli insegnamenti che consentono il riconoscimento del servizio pre-ruolo, ma detta una previsione generale, individuando alcuni requisiti che possono sussistere. quindi, anche se lo speci?co insegnamento è stato previsto in seguito, sempre che nel prevedere detto insegnamento non si sia escluso che lo stesso possa essere considerato come servizio pre-ruolo.

I requisiti individuati dalla nomina sono:
-aver prestato attività di insegnamento non di ruolo presso scuole statali o pareggiate.
-Aver ottenuto qualifica non inferiore a `buono' o, in caso non sia stata attribuita -essere stato poi assunto nei ruoli ed aver superato il periodo di prova.
Se tutti questi elementi sussistono (e nel caso in esame non si discute che sussistano) allora il docente ha diritto al riconoscimento del periodo pre-ruolo agli effetti giuridici ed economici, a condizione che il servizio sia stato “prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo”. La Cone d'appello non affronta il problema della interpretazione di questo inciso, decisivo, perché parte dalla premessa che non essendo previsto all`epoca
l'insegnamento (poi introdotto nel i986) di attività diverse dalla religione cattolica, non potesse per definizione rientrare nella previsione di tale norma. Tale  interpretazione non è condivisibile perché, come si è visto, la norma di riferimento non ha usato la tecnica della elencazione delle materie di insegnamento riconoscibili, ma ha dettato una disciplina di ordine generale, richiedendo una serie di requisiti in capo al docente che possono sussistere anche in relazione ad insegnamenti all`epoca non previsti. L'avvocatura  dello Stato affronta il problema assumendo che non può ritenersi che la ricorrente avesse il titolo di studio prescritto in quanto era laureata in lettere e abilitata all' insegnamento di materie letterarie mentre l'insegnamento che le venne affidato era di attività alternative alla religione cattolica. Aggiunge poi che il titolo di studio prescritto altro non è che quello richiesto dalle vigenti disposizioni che regolano il conseguimento dell`abilitazione al1`insegnamento per una o più classi di concorso specificamente indicate.
Ma tutto ciò  non esclude, ed invero non lo esclude neanche la difesa ministeriale, che la pro?sa , laureata in lettere ed abilitata all'insegnamento di materie letterarie, avesse un titolo di studio prescritto per l'insegnamento della “educazione civica`, che è poi l'insegnamento in concreto af?datole per i ragazzi che avevano optato per l'alternativa all`insegnamento della religione.

Tra  le norme dettate successivamente. vi è l`art. 485 del Testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (d. lgs. n. 297 del 1994), il cui sesto comma si è limitato a ribadire che i servizi pre-ruolo sono riconosciuti purchè prestati senza demerito e con il possesso. ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.

Prof. Raffaele Manzoni
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