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Data: 25/11/2012 09:00:00 - Autore: Andrea Proietti![]() L'episodio è accaduto nell'aprile 2008: N.B. aveva inviato, poco dopo la mezzanotte, un messaggio alla sua ex il cui contenuto era stato ritenuto offensivo dal Tribunale di Lecce nel febbraio 2011, e aveva portato alla condanna del giovane per “petulanza” e “biasimevole motivo costituito dalla gelosia e dalla volontà di infliggere alla ex fidanzata una punizione per avere interrotto la relazione sentimentale con lui”. La difesa del ragazzo contestava l'accusa, sostenendo che si trattava non di un messaggio offensivo, bensì di un semplice scherzo tra amici: accogliendo il ricorso, la Prima sezione penale ha richiesto il riordino di un nuove esame del caso di fronte al medesimo Tribunale. "Il reato di molestia o disturbo alle persone non ha natura di reato necessariamente abituale, sicchè può essere realizzato anche con una sola azione ovvero con una sola telefonata effettuata dopo la mezzanotte, ma di questo occorre dare una esaustiva motivazione, nel caso in esame del tutto omessa, anche con riferimento alle finalità di petulanza o di altro biasimevole motivo", è quanto dichiarato dalla Suprema Corte. |
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