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Data: 01/12/2012 10:00:00 - Autore: L.S.![]() La Suprema Corte, rigettando il ricorso di un lavoratore volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli per superamento del periodo di comporto dalla datrice di lavoro, nonché il risarcimento del danno da demansionamento e da mobbing, precisa che la Corte d'Appello ha accertato in modo adeguato - dandone congrua motivazione - la natura non demansionante dei compiti lavorativi attribuiti al lavoratore nel reparto gastronomia, rispetto a quelli in precedenza svolti presso il reparto merci, appurando non solo che il livello retributivo è rimasto quello proprio della qualifica di appartenenza, ma anche che non sono emersi elementi probatori dai quali desumere che il lavoratore aveva svolto funzioni di "responsabile effettivo della gestione del reparto merci", sicché doveva escludersi una dequalificazione, salvo restando che lo spostamento del lavoratore è stato attuato nell'ambito di una movimentazione del personale riguardante una pluralità di dipendenti.
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